Art. 20      Restauro e risanamento conservativo

1. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono definiti ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.. Genericamente riguardano unità edilizie il cui stato di conservazione consente di riconoscere la rilevanza tipologica e strutturale dell'edificio e permette il suo completo recupero.

2. Tali interventi sono rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso anche parzialmente o totalmente nuove con essi compatibili.

3. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

4.  Il tipo di intervento prevede :

a) la valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei lavori caratteri originali, mediante il restauro e il ripristino dei fronti: su questi sono consentite parziali modifiche purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico;

b) il restauro e il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza;

c) possibilità di traslare strutture orizzontali per adeguamento delle altezze interne degli ambienti o di sostituirle, quando non più recuperabili, nella misura massima del 30%, sempre che non sia impedito da vincoli e norme di qualsiasi genere; tale possibilità è limitata alle parti degradate con esclusione di quelle di particolare pregio;

d) il consolidamento di murature portanti, interne ed esterne, la loro sostituzione, nella misura massima del 30%, senza che venga modificata la posizione originaria; tali operazioni possono riguardare solo le parti degradate;

e) gli interventi di restauro e risanamento conservativo devono avvenire mediante l'eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;

f) nel caso di interventi su fabbricati rurali ed annessi colonici vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., questi, devono avvenire nel rispetto degli elementi strutturali e tipologici dell'ambiente rurale.

5. Tutti Gli interventi dovranno avvenire generalmente senza modifiche agli allineamenti e alle altezze preesistenti con l'eliminazione degli elementi deturpanti, ad eccezione di applicazione delle disposizioni derogative di norme sovraordinate.

6. Gli edifici individuati cartograficamente ai sensi dell’art.31 successivo sono sottoposti ad interventi di risanamento conservativo.

7. Qualora lo stato di conservazione degli stessi, ovvero l’adeguamento a normative o disposizioni sovraordinate, non ne consentaisse il recupero, potranno essere ammessi altri tipi di intervento, previa adeguata perizia statica e/o documentazione idonea, ovvero per l'adeguamento alla normativa sismica.

8. Per i fabbricati individuati cartograficamente con vincolo di intervento “Edifici da sottoporre a risanamento conservativo” si prescrive, in caso di applicazione di disposti normativi sovraordinati costituenti deroga al P:R.G.C., l’obbligo di acquisizione del parere vincolante della Commissione Locale del Paesaggio.