Gli interventi di restauro scientifico, interesssanti i fabbricati di cui all’art.31 successivo, consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, filologici, formali e strutturali degli edifici, ne consentano la conservazione valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.
Il tipo di intervento prevede:
a) il restauro degli aspetti architettonici e il ripristino delle parti alterate e cioè:
· il restauro ed il ripristino dei prospetti interni ed esterni;
· il restauro ed il ripristino degli ambienti interni
· la ricostruzione filologica di parti dell’edificio eventualmente crollate o demolite
· la conservazione e il ripristino degli spazi liberi quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri, etc.
b) il consolidamento , con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificarne la posizione o la quota, dei seguenti elementi strutturali:
· murature portanti sia interne che esterne
· solai e volte
· scale
· tetto, con ripristino del manto originale di copertura
c) l’eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all’impianto originario ed agli ampliamenti organici del medesimo ad esclusione di quelli con titolo abilitativo;
d) l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.
Per i fabbricati individuati cartograficamente con vincolo di intervento “Edifici da sottoporre a restauro scientifico” si prescrive, in caso di applicazione di disposti normativi sovraordinati costituenti deroga al P:R.G.C., l’obbligo di acquisizione del parere vincolante della Commissione Locale del Paesaggio.