Art. 21      Restauro scientifico

Gli interventi di restauro scientifico, interesssanti i fabbricati di cui all’art.31 successivo, consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, filologici, formali e strutturali degli edifici, ne consentano la conservazione valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.

Il tipo di intervento prevede:

a)             il restauro degli aspetti architettonici e il ripristino delle parti alterate e cioè:

·                il restauro ed il ripristino dei prospetti interni ed esterni;

·                il restauro ed il ripristino degli ambienti interni

·                la ricostruzione filologica di parti dell’edificio eventualmente crollate o demolite

·                la conservazione e il ripristino degli spazi liberi quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri, etc.

b)        il consolidamento , con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificarne la posizione o la quota, dei seguenti elementi strutturali:

·                    murature portanti sia interne che esterne

·                    solai e volte

·                    scale

·                    tetto, con ripristino del manto originale di copertura

c)        l’eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all’impianto originario ed agli ampliamenti organici del medesimo ad esclusione di quelli con titolo abilitativo;

d)        l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

Per i fabbricati individuati cartograficamente con vincolo di intervento “Edifici da sottoporre a restauro scientifico” si prescrive, in caso di applicazione di disposti normativi sovraordinati costituenti deroga al P:R.G.C., l’obbligo di acquisizione del parere vincolante della Commissione Locale del Paesaggio.