1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono definiti dall'art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.
2. Negli interventi di ristrutturazione con ampliamento, ammessi dalle presenti NTA, gli adempimenti richiesti (verifiche, cessioni, …) verranno riferiti alla somma delle superfici da ristrutturare e di quelle in ampliamento.
3. Ai sensi dell'articolo 3 comma 1
del D.P.R. 380/2001 s.m.i., gli interventi Sono ammessi sui fabbricati individuati in cartografia dal P.R.G.C. quali "Edifici
e complessi di interesse storico architettonico, paesaggistico esterni al
centro storico – “Edifici da sottoporre a ristrutturazione edilizia" come definiti all’art. 31 seguente e sui restanti fabbricati rurali localizzati in area agricola e
realizzati prima del 1950, interventi fino
alla ristrutturazione edilizia che non comportino la demolizione totale del
fabbricato.
Qualora lo stato di conservazione degli stessi, ovvero l’adeguamento a normative o disposizioni sovraordinate, non ne consentisse il recupero, potranno essere ammesse la demolizione e ricostruzione previa adeguata perizia statica o idonea documentazione atta a dimostrare quanto sopra.
Gli
interventi su tali fabbricati, compresi quelli di ricostruzione dovranno
mantenere / perseguire la valenza, la
traccia storica e i caratteri tipologici tipici dell’architettura rurale
tradizionale e dell’ambito paesaggistico; di tale
condizione dovrà essere data puntuale dimostrazione con elaborazioni grafiche,
fotografiche e simulazioni del risultato finale. Per i criteri e gli elementi costruttivi si rimanda alle
specifiche prescrizioni dettate nel regolamento edilizio. ed
essere supportati da idonea dimostrazione. L'intervento sarà volto a
porre l'attenzione all'utilizzo dei seguenti elementi costruttivi:
-
sostanziale similitudine
plano-volumetrica, salvo differente motivazione filologica;
-
passafuori della copertura
in legno e copertura in coppi per i fabbricati residenziali;
-
copertura in laterizio per
i fabbricati non residenziali;
-
finitura esterna con
intonaco a calce o mattoni faccia vista;
-
serramenti esterni in
legno;
-
sia mantenuto il disegno,
ove preesistente, dei portici antistanti stalla e fienile (detti anche “pendizzi”)
con contestuale chiusura in vetro a tutta
apertura;
-
la demolizione di strutture
orizzontali voltate preesistenti, che devono essere adeguatamente evidenziate
nelle tavole di rilievo, è consentita solo quando sia oggettivamente
impossibile il loro mantenimento.
Per tali fabbricati, Iin caso
di complessità progettuale modifiche ai
prospetti che ne alterino la composizione originaria e comunque nei casi di
demolizione e ricostruzione, l'intervento dovrà acquisire il potrà essere eventualmente soggetto al
parere vincolante della Commissione Locale del Paesaggio.
5. Per il fabbricato sito in Loc. Piovani al fg. 61 map. 184 individuato da specifica simbologia, l'eventuale intervento di ricostruzione è condizionato al vincolo del mantenimento dei contrafforti (rinforzi angolari).