Art. 22      Ristrutturazione edilizia

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono definiti dall'art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.

2. Negli interventi di ristrutturazione con ampliamento, ammessi dalle presenti NTA, gli adempimenti richiesti (verifiche, cessioni, …) verranno riferiti alla somma delle superfici da ristrutturare e di quelle in ampliamento.

3. Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del D.P.R. 380/2001 s.m.i., gli interventi Sono ammessi sui fabbricati individuati in cartografia dal P.R.G.C. quali "Edifici e complessi di interesse storico architettonico, paesaggistico esterni al centro storico – “Edifici da sottoporre a ristrutturazione edilizia" come definiti all’art. 31 seguente e sui restanti fabbricati rurali localizzati in area agricola e realizzati prima del 1950, interventi fino alla ristrutturazione edilizia che non comportino la demolizione totale del fabbricato.

     Qualora lo stato di conservazione degli stessi, ovvero l’adeguamento a normative o disposizioni sovraordinate, non ne consentisse il recupero, potranno essere ammesse la demolizione e ricostruzione previa adeguata perizia statica o idonea documentazione atta a dimostrare quanto sopra.

     Gli interventi su tali fabbricati, compresi quelli di ricostruzione dovranno mantenere / perseguire la valenza, la traccia storica e i caratteri tipologici tipici dell’architettura rurale tradizionale e dell’ambito paesaggistico; di tale condizione dovrà essere data puntuale dimostrazione con elaborazioni grafiche, fotografiche e simulazioni del risultato finale. Per i criteri e gli elementi costruttivi si rimanda alle specifiche prescrizioni dettate nel regolamento edilizio. ed essere supportati da idonea dimostrazione. L'intervento sarà volto a porre l'attenzione all'utilizzo dei seguenti elementi costruttivi:

-       sostanziale similitudine plano-volumetrica, salvo differente motivazione filologica;

-       passafuori della copertura in legno e copertura in coppi per i fabbricati residenziali;

-       copertura in laterizio per i fabbricati non residenziali;

-       finitura esterna con intonaco a calce o mattoni faccia vista;

-       serramenti esterni in legno;

-       sia mantenuto il disegno, ove preesistente, dei portici antistanti stalla e fienile (detti anche “pendizzi”) con contestuale chiusura in vetro a tutta apertura;

-       sia adeguatamente dimostrato il corretto inserimento paesistico percettivo del contesto (con elaborazioni grafiche, fotografiche e simulazioni del risultato finale);

-       la demolizione di strutture orizzontali voltate preesistenti, che devono essere adeguatamente evidenziate nelle tavole di rilievo, è consentita solo quando sia oggettivamente impossibile il loro mantenimento.

Per tali fabbricati, Iin caso di complessità progettuale modifiche ai prospetti che ne alterino la composizione originaria e comunque nei casi di demolizione e ricostruzione, l'intervento dovrà acquisire il potrà essere eventualmente soggetto al parere vincolante della Commissione Locale del  Paesaggio.

4. In caso di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett.d) del d.P.R. 380/2001 s.m.i., ai fini della ricostruzione, che dovrà avvenire secondo i criteri di cui al precedente comma 3 7, sia prodotta dettagliata descrizione documentale grafica e relazionale del fabbricato preesistente.

5. Per il fabbricato sito in Loc. Piovani al fg. 61 map. 184 individuato da specifica simbologia, l'eventuale intervento di ricostruzione è condizionato al vincolo del mantenimento dei contrafforti (rinforzi angolari).