1. Sono gli
interventi che comportano la demolizione e la successiva ricostruzione
dell’edificio di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. n.
380/2001 e ss.mm.ii.
2. Negli interventi di demolizione e
ricostruzione (ad esclusione quindi di quanto previsto dall’articolo 22 comma
5 lett. c), saranno dovute le cessioni di aree per l’intera quota nel
rispetto degli standard dettati dalle presenti NTA, equiparando l’intervento a
quelli di nuova edificazione. Non saranno comunque da cedere ovvero da
monetizzarsi le quote di aree a standard qualora già cedute per precedenti
interventi connessi all’edificio a condizione che il soggetto attuatore
presenti adeguata documentazione dell’avvenuta cessione ovvero monetizzazione.
3. Sui fabbricati localizzati in area agricola e realizzati dopo il 1950, sono sempre ammessi interventi di demolizione e ricostruzione. In tali ambiti la ricostruzione dovrà avvenire nel pieno rispetto dei caratteri tipici dell'architettura rurale tradizionale ed inserirsi in modo armonioso nel contesto paesaggistico, con rimando alle specifiche disposizioni del Regolamento Edilizio; di tale condizione dovrà essere data puntuale dimostrazione con elaborazioni grafiche, fotografiche e simulazioni del risultato finale.
3.4. In caso di demolizione e ricostruzione dovranno
essere attuate le previsioni di arretramento previste dal P.R.G. o prescritte
in sede di rilascio del permesso di costruire.