Art. 23      Demolizione e ricostruzione

1. Sono gli interventi che comportano la demolizione e la successiva ricostruzione dell’edificio di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.

2. Negli interventi di demolizione e ricostruzione (ad esclusione quindi di quanto previsto dall’articolo 22 comma 5 lett. c), saranno dovute le cessioni di aree per l’intera quota nel rispetto degli standard dettati dalle presenti NTA, equiparando l’intervento a quelli di nuova edificazione. Non saranno comunque da cedere ovvero da monetizzarsi le quote di aree a standard qualora già cedute per precedenti interventi connessi all’edificio a condizione che il soggetto attuatore presenti adeguata documentazione dell’avvenuta cessione ovvero monetizzazione.

3. Sui fabbricati localizzati in area agricola e realizzati dopo il 1950, sono sempre ammessi interventi di demolizione e ricostruzione. In tali ambiti la ricostruzione dovrà avvenire nel pieno rispetto dei caratteri tipici dell'architettura rurale tradizionale ed inserirsi in modo armonioso nel contesto paesaggistico, con rimando alle specifiche disposizioni del Regolamento Edilizio; di tale condizione dovrà essere data puntuale dimostrazione con elaborazioni grafiche, fotografiche e simulazioni del risultato finale.

3.4. In caso di demolizione e ricostruzione dovranno essere attuate le previsioni di arretramento previste dal P.R.G. o prescritte in sede di rilascio del permesso di costruire.