Art. 26       Cambio di destinazione d’uso

1.  Il mutamento di destinazione d’uso con o senza l’esecuzione di opere, comporta sempre la cessione della maggiore quantità di aree ad uso pubblico dovuta dalla nuova destinazione, nel rispetto degli standard e disposizioni previsti dalle presenti NTA o da disposizioni legislative o normative nazionali o regionali se superiori.

2.  Sono interventi ricadenti tra quelli di cui all'art. 3 del d.P.R. 380/2001, compresi gli interventi costituenti mutamento d'uso urbanisticamente rilevante di cui all'art. 23 ter del d.P.R. 380/2001.