1. Il mutamento
di destinazione d’uso con o senza l’esecuzione di opere, comporta sempre la
cessione della maggiore quantità di aree ad uso pubblico dovuta dalla nuova
destinazione, nel rispetto degli standard e
disposizioni previsti dalle presenti NTA o da disposizioni
legislative o normative nazionali o regionali se superiori.
2. Sono interventi ricadenti tra quelli di cui all'art. 3 del d.P.R. 380/2001, compresi gli interventi costituenti mutamento d'uso urbanisticamente rilevante di cui all'art. 23 ter del d.P.R. 380/2001.