Art. 30      Tessuti di vecchio impianto di valore ambientale

1. L’ambito comprende i tessuti di impianto storico esterni al centro storico nei quali prevalgono le esigenze conservative. Esso è assoggettato ai disposti di cui all’articolo 24 comma 1 punto 1) della L.R. 56/77. Negli interventi edilizi ed urbanistici previsti andranno reperiti gli standards di usi pubblici e di usi pertinenziali nel rispetto dell’articolo 103. Negli interventi edilizi ed urbanistici di recupero e riuso andranno reperiti gli standards di usi pubblici e di usi pertinenziali nel rispetto dell’articolo 103, fattea salvea lea possibilità di monetizzazione e/o deroga previstea dall’articolo 12 dalle presenti Norme.

Sono ammessi mediante attuazione diretta tutti gli interventi edilizi sino alla ristrutturazione edilizia non comportante la demolizione e ricostruzione totale o ampliamenti fuori sagoma.

2. Gli usi e le trasformazioni eccedenti gli interventi ci cui al precedente comma 1 saranno definiti in sede di piano particolareggiato o piano di recupero di iniziativa pubblica o privata esteso all’intero ambito o sub ambiti funzionali con specifica delibera di Consiglio Comunale. Gli ambiti funzionali dovranno di norma essere estesi ad interi isolati e possibilmente caratterizzati da un insieme edilizio e da continuità tipologica. Qualora risulti possibile perseguire i medesimi obiettivi di riqualificazione mediante interventi di trasformazione su singoli edifici o più fabbricati costituenti un corpo di fabbrica omogeneo, si ammette la possibilità di attuazione mediante Permesso di Costruire Convenzionato quale alternativa allo SUE. o presentare le seguenti caratteristiche:

- comprendere tutte le unità immobiliari costituenti un unico corpo di fabbrica;

- essere estesi a tutto l'insieme  edilizio caratterizzato da un unico momento costruttivo o comunque con evidente continuità tipologica;

- comprendere tutti i corpi di  fabbrica costituenti in  origine un  ambito funzionale definito ed unitario (residenza, volumi tecnici ammessi, magazzini, etc.).

3. In caso di Lo strumento urbanistico esecutivo o P.C.C., questo dovrà operare prevalentemente con gli interventi conservativi di cui all'art. 24, L.R. 56/77 e s.m.i., la eventuale sostituzione di quelle parti che, per l'avanzato stato di degrado, non possono essere recuperate, deve avvenire attraverso uno studio dettagliato del nuovo volume e del suo inserimento nel tessuto esistente. Lo S.U.E. potrà prevedere il riutilizzo delle parti rustiche tradizionali esistenti, purché originariamente coperte e chiuse su almeno tre lati, ad eccezione delle porzioni accessibili da spazi pubblici e con esclusione del portico antistante stalla e fienile (detto anche “pendizzo”) che dovrà essere sempre lasciato completamente libero con esclusione dei volumi specialistici, quali stalle moderne, portici moderni, bassi fabbricati, ecc…, che dovranno essere demoliti. Lo S.U.E. o P.C.C. dovrà prevedere la demolizione delle superfetazioni e del tessuto incongruo, ovvero per quest'ultimo potrà proporre diverse soluzioni plani volumetriche a parità di cubatura.

4. Lo strumento urbanistico esecutivo dovrà individuare le destinazioni d’uso previste o ammesse sulle singole unità minime di intervento privilegiando quelle compatibili con i caratteri dei singoli manufatti e del contesto, privilegiando le funzioni residenziali, pubbliche e terziarie.

5. Nelle more di attuazione dello S.U.E. sono ammessi interventi di restauro e risanamento conservativo, comprensivo di mutamento di destinazione d’uso, manutenzione ordinaria e straordinaria; non è ammesso nessun intervento per le superfetazioni ed i volumi precari al di fuori della demolizione senza ricostruzione

Per i mutamenti di destinazione d’uso gli usi ammissibili, con riferimento alle definizioni descritte all’art. 103,  sono i seguenti:

• R1 - Residenza e accessori alla residenza

• P1 - Artigianato di servizio di piccole dimensioni

• C1 - Vendita al dettaglio

• D1 - Intermediazione monetaria e finanziaria

• D2 - Attività professionali e imprenditoriali

• S1 - Pubblica amministrazione

• S2 - Istruzione

• S3 - Sanità e altri servizi sociali

• S4 - Organizzazioni associative

• S5 - Organizzazione del culto religioso

• S6 - Attività ricreative e culturali

• S7 - Attività sportive

• S8 - Difesa e protezione civile

• S9 - Servizi tecnici e tecnologici

• T1 - Alberghi

• T2 - Ostelli e forme di ricettività per il turismo itinerante

• T5 - Esercizio pubblico

1.      La realizzazione di vani ascensori (con caratteristiche volte al superamento delle barriere architettoniche), nonché interventi volti all’efficientamento energetico, adeguamento sismico e/o al rispetto di disposizioni sovraordinate, sono è comunque ammessia anche quando venga superato il volume ed il rapporto di copertura, limitatamente agli edifici con superficie utile lorda prevalentemente residenziale per cui non sia funzionalmente giustificabile la realizzazione di tale impianto all’interno degli edifici stessi. Tale inserimento dovrà essere dettagliatamente giustificato sotto il profilo tecnico, funzionale ed estetico.