1. L’ambito comprende i tessuti di impianto storico esterni al centro
storico nei quali prevalgono le esigenze conservative. Esso è assoggettato ai
disposti di cui all’articolo 24 comma 1 punto 1) della L.R. 56/77. Negli interventi edilizi ed urbanistici previsti andranno
reperiti gli standards di usi pubblici e di usi pertinenziali nel rispetto
dell’articolo 103. Negli interventi
edilizi ed urbanistici di recupero e riuso andranno reperiti gli
standards di usi pubblici e di usi pertinenziali nel rispetto
dell’articolo 103, fattea salvea
lea possibilità di monetizzazione e/o deroga previstea
dall’articolo 12 dalle presenti Norme.
Sono ammessi mediante attuazione diretta tutti gli interventi edilizi sino alla ristrutturazione edilizia non comportante la demolizione e ricostruzione totale o ampliamenti fuori sagoma.
2. Gli usi e le trasformazioni eccedenti gli interventi ci cui al precedente comma 1 saranno
definiti in sede di piano particolareggiato o piano di recupero di iniziativa
pubblica o privata esteso all’intero ambito o sub ambiti funzionali con
specifica delibera di Consiglio Comunale. Gli
ambiti funzionali dovranno di norma essere estesi ad interi isolati e possibilmente caratterizzati da un insieme edilizio e da continuità
tipologica. Qualora risulti possibile perseguire i medesimi obiettivi di
riqualificazione mediante interventi di trasformazione su singoli edifici o più
fabbricati costituenti un corpo di fabbrica omogeneo, si ammette la possibilità
di attuazione mediante Permesso di Costruire Convenzionato quale alternativa
allo SUE. o presentare le seguenti caratteristiche:
- comprendere
tutte le unità immobiliari costituenti un unico corpo di fabbrica;
- essere
estesi a tutto l'insieme edilizio caratterizzato da un unico momento
costruttivo o comunque con evidente continuità tipologica;
- comprendere
tutti i corpi di fabbrica costituenti in origine un ambito funzionale
definito ed unitario (residenza, volumi tecnici ammessi, magazzini, etc.).
3. In caso di Lo strumento urbanistico esecutivo o P.C.C., questo dovrà operare prevalentemente con gli interventi
conservativi di cui all'art. 24, L.R. 56/77 e s.m.i., la eventuale sostituzione
di quelle parti che, per l'avanzato stato di degrado, non possono essere
recuperate, deve avvenire attraverso uno studio
dettagliato del nuovo volume e del suo inserimento
nel tessuto esistente. Lo S.U.E. potrà prevedere il riutilizzo delle parti
rustiche tradizionali esistenti, purché originariamente coperte e chiuse su almeno tre
lati, ad eccezione delle porzioni accessibili
da spazi pubblici e con esclusione del
portico antistante stalla e fienile (detto anche “pendizzo”) che dovrà essere
sempre lasciato completamente libero con
esclusione dei volumi specialistici, quali stalle moderne, portici moderni,
bassi fabbricati, ecc…, che dovranno essere demoliti. Lo S.U.E. o P.C.C. dovrà prevedere la demolizione delle superfetazioni e
del tessuto incongruo, ovvero per quest'ultimo potrà
proporre diverse soluzioni plani volumetriche a parità di cubatura.
4. Lo strumento urbanistico esecutivo dovrà individuare le destinazioni d’uso previste o ammesse sulle singole unità minime di intervento privilegiando quelle compatibili con i caratteri dei singoli manufatti e del contesto, privilegiando le funzioni residenziali, pubbliche e terziarie.
5. Nelle more
di attuazione dello S.U.E. sono ammessi interventi di
restauro e risanamento conservativo, comprensivo di mutamento di
destinazione d’uso, manutenzione ordinaria e
straordinaria; non è ammesso nessun intervento per le superfetazioni ed i volumi precari al di fuori della
demolizione senza ricostruzione
Per i mutamenti di destinazione d’uso gli usi ammissibili, con riferimento alle definizioni descritte all’art. 103, sono i seguenti:
• R1 - Residenza e accessori alla residenza
• P1 - Artigianato di servizio di piccole dimensioni
• C1 - Vendita al dettaglio
• D1 - Intermediazione monetaria e finanziaria
• D2 - Attività professionali e imprenditoriali
• S1 - Pubblica amministrazione
• S2 - Istruzione
• S3 - Sanità e altri servizi sociali
• S4 - Organizzazioni associative
• S5 - Organizzazione del culto religioso
• S6 - Attività ricreative e culturali
• S7 - Attività sportive
• S8 - Difesa e protezione civile
• S9 - Servizi tecnici e tecnologici
• T1 - Alberghi
• T2 - Ostelli e forme di ricettività per il turismo itinerante
• T5 - Esercizio pubblico
1. La
realizzazione di vani ascensori (con
caratteristiche volte al superamento delle barriere architettoniche), nonché interventi
volti all’efficientamento energetico, adeguamento sismico e/o al rispetto di
disposizioni sovraordinate, sono è comunque ammessia anche quando venga superato il volume ed
il rapporto di copertura, limitatamente agli
edifici con superficie utile lorda prevalentemente residenziale per cui non sia
funzionalmente giustificabile la realizzazione di tale impianto all’interno
degli edifici stessi. Tale inserimento dovrà essere dettagliatamente
giustificato sotto il profilo tecnico, funzionale ed estetico.