Art. 31      Beni culturali

1. Il PRG riconosce gli edifici ed i manufatti di impianto storico e di interesse architettonico, tipologico o ambientale, con particolare riguardo a quelli esterni alla città storica, e li assume come beni culturali da tutelare, recuperare e valorizzare.

2. I beni culturali sono rappresentati nella cartografia di PRG in relazione al loro grado di tutela che corrisponde ai tipi di intervento del risanamento conservativo e del restauro scientifico di cui all’art. 20 e 21, e della ristrutturazione edilizia di cui all'a lettera a) comma 5, art. 22 delle presenti NTA.

3. Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle previste dalla disciplina delle zone urbanistiche nelle quali ricadono i beni culturali; gli interventi per la conservazione e trasformazione dovranno rispettare le disposizioni dettate per ogni grado di tutela, nel rispetto dei caratteri originari dell’edificio.

4. Sono comunque sempre ammessi gli usi di cui all'art. 103 R e C1.

5. E' sempre consentito il recupero delle porzioni di strutture esistenti definite da almeno tre lati chiusi.

6. La realizzazione di vani ascensori (con caratteristiche volte al superamento delle barriere architettoniche), nonché interventi volti all’efficientamento energetico, adeguamento sismico e/o al rispetto di disposizioni sovraordinate, sono comunque ammessi anche quando venga superato il volume ed il rapporto di copertura; per tali interventi richiamano le specifiche norme di settore.