Art. 32      Parchi e giardini

1.  Le aree a parco privato sono destinate alle funzioni residenziali e al mantenimento e miglioramento della dotazione di verde ornamentale privato.

2. Gli edifici esistenti possono subire interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ed ampliamento, senza modifica del rapporto di copertura.

3. Per gli immobili individuati nelle cartografie di Piano con specifica indicazione grafica è altresì ammesso l’intervento di demolizione e ricostruzione con possibilità di rilocalizzazione nel lotto a parità di volumetria purché volto alla con requisiti di riqualificazione architettonica mediante utilizzo nel rispetto di caratteri tipologici tipici dell’architettura rurale, che si tali da perseguire un adedeguato insermento inseriscano in maniera armoniosa con l’ambiente circostante ed ossequiare i seguenti parametri:

·      obbligo di Piano di Recupero relativo all’ambito cartograficamente individuato;

·      l’altezza non potrà comunque essere superiore a quella del fabbricato tipologico esistente sull’area oggetto di intervento o all’altezza media dei fabbricati tipologici dell’intero ambito di intervento. In caso di recupero del volume demolito in ampliamento di fabbricato rustico esistente è ammesso l’aumento dell’altezza strettamente necessaria all’adeguamento igienico sanitario delle altezze interne fermo restando il mantenimento delle strutture orizzontali lignee o voltate;

·      e’ vietato realizzare costruzioni di tipo condominiale o a schiera in quanto in contrasto con la natura originariamente rurale del compendio;

·      la tipologia edilizia dovrà preservare le caratteristiche tradizionali dell’ambito ed essere supportata da idonea dimostrazione delle stesse;

·      l’eventuale utilizzo delle parti rustiche tradizionali esistenti rientra nel conteggio del volume “delocalizzato” con la demolizione e ricostruzione;

·      in sede di progetto sia adeguatamente dimostrato il corretto inserimento paesistico percettivo del contesto (con elaborazioni grafiche, fotografiche e simulazioni del risultato finale).

Tale intervento è da concertare tra Pubblica Amministrazione e soggetti attuatori e da formalizzare in apposito atto pubblico, con un minimo di opere pubbliche equivalente ad almeno il 2% del valore di mercato, stabilito con apposito provvedimento della Giunta Comunale, per mq di quanto oggetto di intervento. Il medesimo organo, qualora valuti l’assenza di opere pubbliche, prioritarie rispetto alla programmazione delle opere pubbliche, può consentire la monetizzazione di tale importo; l’utilizzo di quest’ultimo è comunque finalizzato alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.

4. Sono ammesse variazioni di destinazione d'uso a residenza e ad attività con essa compatibili, nonché la creazione di nuovi volumi, purché siano contenuti nella sagoma dell'edificio medesimo, e la copertura di superfici accessorie esistenti (scale esterne, terrazze, ecc.) al 20 luglio 1998[1].

5. Per le aree di cessione, si fa riferimento alle norme per la capacità insediativa esaurita.

6. I parcheggi privati dovranno essere reperiti nella misura prevista dall’art. 11 delle presenti Norme.

7. Nelle aree di pertinenza possono essere costruiti garages nella misura di 25 mq. per unità abitativa al lordo dell'esistente, purché le aperture siano sistemate con infissi in legno, venga comunque garantito l'inserimento ambientale dei nuovi manufatti, vengano realizzati in soluzione completamente interrata.

8. Per gli edifici, non compresi in aree soggette a vincolo paesistico ambientale, possono essere concesse autorimesse fuori terra secondo le prescrizioni di cui alla lettera e) comma 7 art. 38, per una superficie massima di 25 50 mq.

9. Per gli edifici esistenti è ammesso l'utilizzo delle misure per il riuso e la riqualificazione edilizia previste ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. 16/2018 e ss.mm.ii.., anche nelle more di quanto previsto al comma 4 dell'art. 101.

10. Per i fabbricati ubicati lungo via Salmour identificati cartograficamente e censiti a Catasto al Fg. 150 map. 48 è ammesso l’intervento di demolizione e ricostruzione a parità di volume, ponendosi al di fuori della fascia di rispetto stradale, sui terreni censiti a Catasto al Fg. 150 mapp. 48 e 316.

 



[1]    data di adozione della variante urbanistica n° 9 (Variante strutturale n. 1)