1. Sono le parti del territorio destinate ad assicurare agli insediamenti l'erogazione di pubblici servizi di carattere funzionale o tecnologico (S9) e di protezione civile e sociale (S8) di livello variabile da locale a sovracomunale.
2. In caso di intervento diretto individuabile quale ristrutturazione edilizia con ampliamento, demolizione e ricostruzione, nuova edificazione, si applicano i seguenti indici e parametri massimi:
UF |
Indice Utilizzazione Fondiaria |
= |
0,50 mq/mq di SF |
Hmax |
Altezza massima |
= |
10,50 metri altezze superiori per particolari e dimostrate esigenze tecnologiche che potranno esser assentite tramite dimostrazione del rispetto dei parametri acustici di zona |
D |
Distanza minima dai confini |
= |
5,00 metri |
VL |
Indice di visuale libera |
= |
0,5 H |
3. I manufatti relativi alle cabine di trasformazione elettrica e alle centrali di telefonia, di altezza massima pari a m. 3,00, potranno essere edificati nel rispetto della sola visuale libera (VL) con il parere dei confinanti, fatto salvo il rispetto di vincoli architettonico-ambientale, geomorfologici e stradali.
4. In
prossimità Nelle aree di rispetto e
sui lotti interessati dalle strutture aeroportuali esistenti, il rilascio
dei permessi di costruire i titoli abilitativi dovrannoà essere subordinati alla verifica del
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di traffico aereo.
Per
quanto riguarda i limiti alle costruzioni ed alle piantagioni (alberature)
nelle aree soggette a vincolo aeroportuale, si fa riferimento alla vigente
normativa OACI, recepita dallo Stato italiano con DPR 04.07.1985 n. 461, alle
carte degli ostacoli ed alle prescrizioni normative di competenza del Ministero
dei Trasporti (Direzione Generale Aviazione Civile e Azienda Assistenza al
volo), nonché alle norme del codice della navigazione aerea, artt. 707-716,
così come modificati dal D.lgs. 09.05.2006
n. 96 e ss.mm.ii..
Il riferimento ai limiti di cui sopra è esteso alle eventuali attrezzature tecnologiche aeroportuali (es. aiuti visivi e radioelettrici) da ubicare sul territorio comunale al di fuori dell'ambito aeroportuale.
5. La monetizzazione parziale o totale può essere concessa, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, che verifichi l'impossibilità o inopportunità della cessione in relazione alla morfologia e alla organizzazione funzionale dell'area.
6. Il Piano riconosce aree che per le loro caratteristiche necessitano di una specifica limitazione delle destinazione d’uso. Nelle aree destinate ad attività estrattive e allo smaltimento dei rifiuti, individuate sulle tavole di progetto, si applicano le seguenti prescrizioni:
Discariche e impianto di compostaggio
Sono ammesse le attività e le attrezzature funzionali allo smaltimento dei rifiuti per ogni tipo di discarica e per l’impianto di compostaggio in relazione alle singole autorizzazioni regionali.
Aree estrattive
Sono
quelle individuate cartograficamente dalle tavole di P.R.G.C. e
quelle individuate dagli elaborati afferenti la specifica autorizzazione ai
sensi della L.R. 23/2016
69/78 e s.m.i. anche in conformità con il “Regolamento
comunale per la coltivazione delle cave”, approvato con D.C.C. n. 7 del
22.02.2006.
In tali aree
sono consentite le attività estrattive secondo le modalità delle autorizzazioni
concesse. E' vincolante il Piano di Recupero Ambientale presentato ed approvato
dall’Amministrazione Comunale previo parere della Conferenza dei Sevizi ai
sensi della L.R. 44/2000. Al termine del periodo di attività autorizzata, la
utilizzazione finale sarà quella indicata nel Piano di Recupero Ambientale
mentre la destinazione d’uso ai fini del Piano Regolatore sarà area agricola
normale., con modifica di aggiornamento
cartografico non costituente variante al P.R.G.
L'aggiornamento
della cartografia, relativamente alla definizione delle aree estrattive
autorizzate ai sensi della L.R. 23/2016 69/78
e s.m.i., è realizzata mediante modificazione non costituente variante
al P.R.G.C. ai sensi della dell'articolo 17 comma 8 lettere a) e b)
L.R. 23/2016 56/77 s.m.i..
Depuratore in località “Cascina Elioterapica Stura” (adiacente a località detta “La Ghinga”).
L’impianto dovrà essere realizzato prevedendo una fascia piantumata circostante di almeno 10 mt. realizzata con essenze arboree preferibilmente autoctone. Gli edifici dovranno risultare tipologicamente congruenti con il contesto rurale circostante e le vasche dovranno essere rifinite con coloritura adeguata all'ambiente. L’impianto è soggetto a specifica fascia di rispetto.
Gli elaborati esecutivi dovranno essere corredati da studio teso a dimostrare la compatibilità dell'intervento rispetto al piano stralcio delle fasce fluviali ed alla sua precisa definizione e saranno sottoposti alla procedura prevista dalla L.R. 14.02.1998 n. 40 trattandosi di intervento inserito nell'allegato B1 n. 17 del citato dispositivo normativo.
Eventuali interferenze dell'opera con l'adiacente discarica di inerti dovranno essere sottoposte a nullaosta da parte del competente Settore Tutela Ambientale della Provincia di Cuneo.
Gli interventi nelle aree per attrezzature cimiteriali (uso S10) sono disciplinati dal Piano Regolatore Cimiteriale approvato con D.C.C. n. 42 del 29.04.2002 e s.m.i.
8. Aree militari
Gli interventi nelle aree per attrezzature di tipo militare, sono demandati alla specifica normativa di settore. E’ inoltre possibile l’insediamento di pubblici servizi di carattere funzionale o tecnologico (S9) e di protezione civile e sociale (S8) di livello variabile da locale a sovracomunale.
9. Aree a servizio gestione ciclo rifiuti (pubblici e di uso pubblico)
Sono aree destinate a servizio inerenti il ciclo dei rifiuti ivi comprese strutture adibite a centri per il recupero di materiali ancora utilizzabili. In tali aree sono ammesse strutture a servizio dell’attività connesse nei limiti dimensionali necessari.