Art. 38      Aree residenziali a capacità insediativa esaurita

1.      Sono aree prevalentemente di impianto recente da sottoporre ad interventi di conservazione ed adeguamento edilizio, nonché di riqualificazione ambientale e di miglioramento dell'accessibilità.

2.      Negli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento, di demolizione e ricostruzione, di nuova edificazione (quest’ultima limitatamente alla realizzazione di ampliamenti funzionalmente e strutturalmente in adiacenza all’edificio principale; autorimesse o locali accessori di pertinenza a servizio della residenza principale quali tettoie, legnaie, fabbricati di servizio, etc.) sono da rispettare i seguenti parametri:

3.   Parametri di zona

 

IF

Indice Fabbricabilità Fondiaria

=

=

1,50 mc/mq di SF nel centro capoluogo e nei centri frazionali

0,80 mc/mq di SF località Belmonte

Hmax

Altezza massima

=

7,50 metri o superiore se esistente e legittimata

Rc

Rapporto di copertura

=

0,5 mq/mq di SF

Dc

Distanza minima dai confini di proprietà

=

5,00 metri

Dz

Distanza minima dai confini di zona

=

5,00 metri

D

Distanza minima tra edifici

=

10,00 metri tra pareti e pareti finestrate

Ds

Distanza dai confini stradali

=

=

=

=

5,00 metri da strade con larghezza inferiore a 7 metri

7,50 metri da strade con larghezza compresa tra 7 e 15 metri

10,00 metri da strade con larghezza superiore a 15 metri

Distanze maggiori se previste dal presente PRG

VL

Indice di visuale libera

=

0,50 H

Vp

Verde privato

=

Minimo 30 % della SF fatta salva la possibilità di parziale monetizzazione e le deroghe previste per interventi di rigenerazione urbana/ riqualificazione e riuso di fabbricati dismessi, di cui all’art. 8, c.12 precedente. esclusione delle are oggetto di cessione)

Aree di cessione

=

Quota maggiore tra lo standard di zona(1) pari a 10 mq ogni 75 metri cubi(2) di residenza e le aree di cessione da quantificare per singolo uso in sede di definizione dell’intervento così come stabilito dall’articolo 103  delle presenti norme

(1)   aree a verde per il gioco, lo sport e parcheggi

(2)   da quantificare sul volume edificato (ampliamento, demolizione e ricostruzione, ..)

4. Prescrizioni di zona:

I lotti liberi non edificati, con riferimento alla data di adozione del P.R.G.C. (26 Aprile 2004), non possono essere autonomamente utilizzati.

In caso di demolizione e ricostruzione dovranno essere attuate le previsioni di arretramento in adeguamento al presente P.R.G. o prescritte in sede di rilascio del permesso di costruire.

Gli edifici per i quali siano stati individuati topograficamente interventi conservativi saranno sottoposti alle prescrizioni di cui all’art. 31 delle presenti NTA.

Destinazioni d’uso:

Usi previsti

R - funzioni abitative

C1 – vendita al dettaglio

C3 – merci ingombranti qualora afferenti a destinazioni legittimamente esistenti alla data di adozione delle presenti norme (_________) e limitatamente alle zone individuate quale “addensamento o localizzazione commerciale” nella classificazione delle zone di insediamento commerciale del P.R.G.C.;

T5 – esercizi pubblici

P1 – artigianato di servizio di piccole dimensioni

P2 – artigianato di servizio di grandi dimensioni

D - funzioni direzionali, finanziarie, assicurative

S - funzioni di servizio

S3 - Sanità e altri servizi sociali

Gli usi C1 (vendita al dettaglio), T5 (esercizi pubblici), P1 (artigianato di servizio di piccole dimensioni), P2 (artigianato di servizio di grandi dimensioni), D (funzioni direzionali, finanziarie, assicurative) ed S (funzioni di servizio) sono insediabili previo verifica delle seguenti prescrizioni:

·      per immobili il cui volume della costruzione sia superiore a mc. 1.300 tali destinazioni sono consentite nella percentuale massima, dettagliatamente dimostrata, del 30% della superficie utile lorda e non superiore, per ciascuna unità immobiliare, a 250 mq. con riferimento al parametro:

o      della superficie di somministrazione per gli usi T5 (esercizi pubblici) consistente nella superficie, fisicamente delimitata mediante pareti continue, aperta al pubblico ed all’uopo attrezzata (con esclusione quindi di magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi);

o      della superficie di vendita per gli usi C1 (vendita al dettaglio); gli interventi concernenti gli usi C1 (vendita al dettaglio), da realizzarsi negli addensamenti commerciali, non sono tenuti al rispetto del precedente parametro dimensionale assoluto ma ossequiano le dimensioni previste dalla tabella A “Compatibilità territoriale delle strutture distributive”, allegata all’articolo 7 dei “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita”;

o      della superficie utile lorda per le altre destinazioni.

Ai fini delle riportate opportunità non è ammesso scorporare l'intervento in più richieste per rientrare nei limiti dimensionali di ammissibilità di monetizzare, avendo a riferimento un arco temporale di cinque anni.

Usi ammessi

C1 – vendita al dettaglio

T5 – esercizi pubblici

P1 – artigianato di servizio di piccole dimensioni

P2 – artigianato di servizio di grandi dimensioni

D - funzioni direzionali, finanziarie, assicurative

S - funzioni di servizio

C5 – Distribuzione di carburante per autoveicoli

non compresi negli usi previsti, se esistenti alla data di adozione del presente PRG

Usi incongrui

U - altri usi in atto alla data di adozione del P.R.G. In particolare, è ammesso (a condizione che tali attività non cagionino diffusione di odori molesti, percolazioni o diffusioni di prodotti potenzialmente nocivi nei confronti degli insediamenti residenziali più prossimi) il mantenimento delle attività e degli usi agricoli, compresa la conduzione dei fondi, esistenti fino alla loro cessata produttività. Cessata la stessa è ammesso il cambio di destinazione d'uso nelle destinazioni previste/ammesse. E' comunque sempre consentito il cambio di destinazione d'uso secondo le disposizioni del presente articolo.

5. Modalità di intervento

È previsto l’intervento diretto fatto salvo che l’intervento ingeneri “lottizzazione”; in tal caso l’intervento dovrà essere sottoposto a specifica autorizzazione ai sensi dell’articolo 28  della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 s.m.i..

6. Tipi di intervento

I tipi di intervento sono definiti in relazione agli usi.

Per gli usi previsti:

-          Sono ammessi tutti gli interventi.

Per gli usi ammessi:

-                     manutenzione ordinaria e straordinaria ristrutturazione edilizia senza aumento di SUL, per gli interventi volti alla conservazione degli usi in atto;

-                     ristrutturazione edilizia con aumento di SUL fino a un max di 15 mq solo per adeguamenti igienico-sanitari o alle norme di sicurezza;

-                     tutti i tipi di intervento per gli interventi qualora volti alla riconversione degli spazi agli usi previsti;

-                     legittimamente esistenti alla data di adozione delle presenti norme (_____), mutamento d’uso della originaria destinazione verso qualunque altro uso ammesso purchè determinante, secondo quanto previsto dall’articolo 103, standards ad uso pubblico in misura uguale o minore;

-                     per l’uso C5 è vietata la nuova costruzione salvo che per il consolidamento di attività esistenti.

Per gli usi incongrui:

-                     manutenzione ordinaria e straordinaria non eccedente il mantenimento tecnico-funzionale, nonchè il consolidamento della struttura con esclusione di interventi di miglioria. Per gli utilizzi agricoli si ammettono interventi sino alla manutenzione ordinaria con possibilità di adeguamenti strettamente necessari a sopperire a disposizioni specifiche di legge (es. benessere animale, adeguamenti igienici, ecc…);

-                     tutti i tipi di intervento per gli interventi qualora volti alla riconversione degli spazi agli usi previsti;

-                     l’eliminazione e sostituzione, con altri materiali idonei, delle coperture contenenti amianto o materiali igienicamente incongrui, pericolosi o tossici (o casi analoghi).

7. Specifiche opportunità di intervento

a) Limitatamente agli edifici residenziali non adeguatamente dotati di servizi igienici o con altezze non sufficienti, gli interventi strettamente necessari per l'esecuzione di servizi igienici o loro adeguamento alla normativa volta al superamento delle barriere architettoniche e tecnologici (compresa la realizzazione di vani ascensori con caratteristiche volta al superamento delle barriere) o per l’adeguamento delle altezze libere dei locali ai minimi regolamentari sono comunque ammessi, anche quando venga superato l’indice di utilizzazione fondiaria, il rapporto di copertura e l’altezza massima; tale aumento non potrà comunque superare il 20% del volume della costruzione esistente;.

b) E' ammissibile, anche in deroga ai parametri di cui al comma 3, l'utilizzo ai fini abitativi di locali e/o parti contenute all'interno della sagoma del fabbricato esistente; si ammette altresì la possibilità della traslazione di S.U.L. all’interno del fabbricato medesimo. I volumi del sottotetto e di altri locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione contenuti nel volume esistente, aventi caratteristiche residenziali ed igienico-sanitarie adeguate, possono essere recuperati a tale fine, anche in deroga agli indici di utilizzazione fondiaria e all’altezza della costruzione.

c) Variazione di destinazione d'uso a residenza civile delle residenze agricole per l'intero volume costituito dalla parte propriamente residenziale e dalle parti rustiche tradizionali esistenti, purché originariamente coperte e chiuse su almeno tre lati, è altresì ammesso il recupero con esclusione del portico antistante stalla e fienile (detto anche “pendizzo”), che dovrà essere sempre lasciato riconoscibile mediante adeguata composizione architettonica e nei dettami del Regolamento Edilizio, completamente libero, indipendentemente al rispetto degli indici di utilizzazione fondiaria con esclusione dei volumi specialistici, quali stalle moderne, portici moderni, bassi fabbricati, ecc…, che dovranno essere demoliti. Eventuali ulteriori aumenti volumetrici o l'eventuale sostituzione del fabbricato attraverso la demolizione ricostruzione dovranno essere contenuti nei limiti di utilizzazione fondiaria di 1,5mc./mq., calcolata sulla superficie del lotto di pertinenza;

d)  Esecuzione di autorimesse totalmente interrate;.

e) Realizzazione una tantum di autorimessa fuori terra, a servizio di edifici esistenti alla data del  20 luglio 1998, per una Sc massima di mq. 80 al netto dell’esistente nel rispetto del rapporto di copertura di 0,5 mq/mq, del rapporto di 1 mq ogni 10 mc. di volume e dell’altezza massima, misurata all’imposta del tetto, di m. 3,50; le autorimesse fuori terra dovranno essere ricavate senza soluzione di continuità con il fabbricato preesistente, oppure, nel caso in cui si dimostri l'impossibilità di tale soluzione, potranno essere edificate ad una distanza minima di m. 5,00 dal fabbricato preesistente; fatto salvo il rispetto della distanza (D) tra pareti e pareti finestrate;

f) sistemazione del suolo comprese le recinzioni.

g) La distanza minima dei fabbricati dai confini di proprietà può essere ridotta fino a ml. 0,00 se preesiste parete a confine non finestrata, quando la sopraelevazione sia impostata su fabbricato legittimo ed effettuata in aderenza sopra la verticale di costruzione preesistente, o in permessi di costruire unitari di più corpi di fabbrica.

h) Per l’intervento da realizzarsi nell’area in Loc. Mellea contrassegnata da apposita simbologia, siano necessariamente da prevedersi materiali costruttivi tradizionali, con caratteri tipologici tipici dell’architettura rurale, che si inseriscano in maniera armoniosa  con l’ambiente circostante.

i)  Nelle aree site in Loc. Gerbo interessate dal simbolo grafico “ambiti con specifiche prescrizioni normative” il 50% della Superficie Utile Lorda totale degli immobili a fine intervento, dovrà essere destinato a funzione T (ricettiva, turistica, ludica) con esclusione dell’uso T3.

j)  Nei mappali siti in Via Monviso, interessati dal simbolo grafico “ambiti con specifiche prescrizioni normative” la potenzialità edificatoria è verificata con riferimento a tutte le aree catastali circostanti in proprietà alla data di adozione del P.R.G.C. (18 Gennaio 2006).

k)  L’attuazione dell’area costituita dai mappali 621-622 del Fg.144 sita lungo Viale Regina Elena è soggetta a Permesso di costruire convenzionato nel quale definire le aree oggetto di dismissione pubblica (viabilità e standard). Data la particolare conformazione altimetrica del terreno, si prende quale quota  0,00 di riferimento da cui computare l’atezza dei fabbricati Viale Regina Elena.

L'area sita in Via Nazario Sauro  interessata dal simbolo grafico “ambiti con specifiche prescrizioni normative” (ex Casa-Marescialli) è riservata ad Edilizia Residenziale Pubblica per locazione permanente.

l)  L'area sita in Loc.S.Antonio Baligio interessata dal simbolo grafico “ambiti con specifiche prescrizioni normative” (ex Scuola Frazionale) ha IF pari a 0.9 mc./mq.

m)  L'area sita in Via Coronata interessata dal simbolo grafico “ambiti con specifiche prescrizioni normative” soggiace a clausola perequativa e clausola temporale. Clausola perequativa: l’edificazione dell’area è da concertare tra Pubblica Amministrazione e soggetti attuatori e da formalizzare in apposito atto pubblico, con un minimo di opere pubbliche equivalente ad almeno il 3% del valore di mercato, stabilito con apposito provvedimento della Giunta Comunale, per mq di quanto realizzato. Il medesimo organo, qualora valuti l’assenza di opere pubbliche, prioritarie rispetto alla programmazione delle opere pubbliche, può consentire la monetizzazione di tale importo; l’utilizzo di quest’ultimo è comunque finalizzato alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria. Clausola temporale: Il progetto di Piano recepisce la vigente previsione per un arco temporale limitato; se il permesso a costruire non sarà presentato in conformità con la norma e con completezza documentale,  entro due anni dall’approvazione del presente PRG ed i lavori iniziati a termini di legge, tale previsione potrà essere fatta decadere e, con variante ai sensi del comma 7 5 art. 17 LR 56/77 e s.m.i., l’assetto di Piano sarà adeguato allo stato dei luoghi previgente, con o senza rilocalizzazione della capacità edificatoria stralciata. I lavori dovranno essere conclusi a termini di legge.

n)  L'area sita in Via Cuneo  individuata quale "Ambito unitario di intervento" e interessata dal simbolo grafico “ambiti con specifiche prescrizioni normative” ha IF pari a 0.8 mc./mq.

Tale delimitazione non determina l'obbligo di correlata predisposizione di uno strumento urbanistico attuativo. Clausola perequativa: l’edificazione dell’area è da concertare tra Pubblica Amministrazione e soggetti attuatori e da formalizzare in apposito atto pubblico, con un minimo di opere pubbliche destinato al miglioramento della dotazione di spazi e attrezzature collettive del contesto in cui è realizzato; tale intervento sarà di importo  non inferiore alla percentuale del valore di mercato di seguito riportata e detto valore di mercato è stabilito con apposito provvedimento della Giunta Comunale, per mq di quanto realizzato. Il medesimo organo, qualora valuti l’assenza di opere pubbliche, prioritarie rispetto alla programmazione delle opere pubbliche, può consentire la monetizzazione di tale importo; l’utilizzo di quest’ultimo è comunque finalizzato alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria. La  percentuale sarà calcolata sulla scorta dei seguenti criteri:

2% laddove il numero di "alloggi convenzionali" totali realizzabili risulti inferiore o uguale a 2;

4% laddove il numero di "alloggi convenzionali" totali realizzabili risulti compreso tra 2 e 6;

6% laddove il numero di "alloggi convenzionali" totali realizzabili sia superiore a 6.

L'alloggio convenzionale è stimato in misura pari ad una superficie utile lorda di 100 mq.

La determinazione del numero di alloggi convenzionali fa riferimento alla superficie catastale rilevabile alla data di adozione della Variante n. 10 (____) e/o ad iniziative realizzate dal medesimo proponente, o soggetto in qualsiasi modo a lui ricongiungibile, entro un periodo di  cinque anni dal rilascio o efficacia del primo titolo abilitativo.

o) Nell'area sita in Località S. Sebastiano individuata quale "Ambito unitario di intervento" e interessata dal simbolo grafico “ambiti con specifiche prescrizioni normative” il parametro Ds = distanza dalle strade è ragguagliato al rispetto dell'allineamento con le limitrofe preesistenze. Tale delimitazione non determina l'obbligo di correlata predisposizione di uno strumento urbanistico attuativo.

p)  Via Cuneo - Foglio 148 n. 177: Clausola perequativa: qualsivoglia intervento non compreso nella "manutenzione ordinaria, manutenzione  straordinaria non eccedente il mantenimento tecnico-funzionale e consolidamento della struttura con esclusione di interventi di miglioria" è da concertare tra Pubblica Amministrazione e soggetti attuatori e da formalizzarsi in apposito atto pubblico al fine di realizzare a spese del richiedente - nella limitrofa area individuata quale "Verde privato" - idoneo percorso pedonale, di larghezza minima m. 2,50, di accesso da Via Cuneo all'area a verde retrostante (nella fattispecie: Foglio 148 mappale n. 627). La proprietà dovrà inoltre provvedere alla cessione gratuita, a proprie spese, di detto sedime.

q)  Via Cuneo - Foglio 121 n. 104-495-555. La documentazione progettuale volta all'utilizzazione edificatoria dell'area  dovrà essere corredata da:

ü  valutazione di clima acustico in relazione alla presenza della limitrofa viabilità;

ü  idonei elaborati e opportuni campionamenti che escludano la necessità di bonifica, ovvero descrivano le modalità per procedere alla stessa al fine di ottenere un reintegro ambientale completo dell'area.

Clausola perequativa:l’edificazione dell’area è da concertare tra Pubblica Amministrazione e soggetti attuatori e da formalizzare in apposito atto pubblico, con un minimo di opere pubbliche equivalente ad almeno il 2.5 % del valore di mercato, stabilito con apposito provvedimento della Giunta Comunale, per mq di quanto realizzato. Il medesimo organo, qualora valuti l’assenza di opere pubbliche, prioritarie rispetto alla programmazione delle opere pubbliche, può consentire la monetizzazione di tale importo; l’utilizzo di quest’ultimo è comunque finalizzato alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.

r)  Via Camponogara - Foglio 122 n. 376-377: Clausola perequativa: qualsivoglia intervento non compreso nella "manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria non eccedente il mantenimento tecnico-funzionale e consolidamento della struttura con esclusione di interventi di miglioria" è da concertare tra Pubblica Amministrazione e soggetti attuatori e da formalizzarsi in apposito atto pubblico al fine di realizzare a spese del richiedente - nella parte frontestante Via Camponogara - idoneo percorso pedonale. Tale onere perequativo potrà essere considerato a scomputo degli oneri di urbanizzazione primari ingenerati dall'ampliamento consentito con la Variante Parziale n. 10. La proprietà dovrà inoltre provvedere alla cessione gratuita, a proprie spese, di detto sedime. , da considerarsi come aggiuntivo rispetto alle cessioni ingenerate dagli eventuali titoli abilitativi".