1. Le opere e gli edifici esistenti che contrastino con norme del presente P.R.G. potranno soltanto subire trasformazioni che li adeguino ad esse, ovvero essere soggetti ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non eccedenti il mantenimento tecnico-funzionale, nonché il consolidamento della struttura con esclusione di interventi di miglioria. E’ comunque sempre consentita l’eliminazione e sostituzione, con altri materiali idonei, delle coperture contenenti amianto o materiali igienicamente incongrui, pericolosi o tossici.
1bis. Il
mantenimento tecnico-funzionale è il livello minimo di intervento che consente
di evitare il deperimento dell’immobile. Sono esclusi pertanto gli interventi volti a definire accorpamenti e
suddivisioni di unità immobiliari; se rispettata tale condizione si ammettono alle
modifiche della distribuzione interna ed il mutamento delle condizioni
funzionali non originariamente previste.
2. Procedure coattive potranno essere messe in atto nei casi, nei modi e nei limiti di legge.
3. L'entrata in vigore del presente P.R.G. comporta la decadenza dei titoli abilitativi in contrasto con le sue previsioni, salvo che i relativi lavori siano già iniziati e vengano ultimati entro tre anni dalla data di inizio.