1. Comprende tessuti prevalentemente residenziali urbanizzati o da urbanizzare nel rispetto degli assetti e delle modalità attuative definite in sede di convenzione e/o strumento urbanistico esecutivo, che il presente PRG conferma.
2. Le trasformazioni edilizie ed urbanistiche sono subordinate alle seguenti disposizioni:
Parametri: si confermano i parametri previsti negli strumenti urbanistici esecutivi approvati e/o nelle convenzioni stipulate che potranno subire modifiche mediante motivata e migliorativa variante allo S.U.E. originario e nel rispetto delle zone di espansione residenziale, fatta espressa eccezione per I.T., R/C e % E.E.P.
Prescrizioni di zona: il comparto sito in Via Camponogara (P.E.C. N. 15) è assoggettabile, previo variante allo S.U.E., ad aumento della capacità edificatoria fino a 2,1 mc./mq. in subordine al miglioramento della dotazione di spazi e attrezzature collettive del contesto in cui è realizzato l’intervento ma al di fuori del Comparto; il miglioramento è da concertare tra Pubblica Amministrazione e soggetti attuatori e da formalizzare in apposito atto pubblico, con un minimo di opere pubbliche equivalente ad almeno il 20% del valore di mercato per mq di quanto realizzato stabilito con apposito provvedimento della Giunta Comunale, computato sulla quota in incremento rispetto all’It 2,00 mc/mq. Il medesimo organo, qualora valuti l’assenza di opere pubbliche, ragguagliabili al programma integrato, prioritarie rispetto alla programmazione delle opere pubbliche, può consentire la monetizzazione di tale importo; l’utilizzo di quest’ultimo è comunque finalizzato alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.
La ricomposizione planovolumetrica della volumetria e delle correlate prescrizioni è definita in sede di variante al SUE.
Ulteriori varianti ai SUE e/o convenzioni in aumento della capacità edificatoria costituiscono variante al P.R.G. Ulteriori varianti ai SUE in aumento della capacità edificatoria ed esuberanti la potenzialità edificatoria ammissibile dal P.R.G.C. previgente debbono essere precedute da specifica variante al P.R.G.
In riferimento ai lotti nn. 5 e 7 del PEC n. 36 si ammette la trasformazione in destinazione residenziale per una quota massima del 50% dei volumi residui non ancora attuati aventi destinazioni commerciali – direzionali – ricettive.
Usi previsti: quelli previsti negli elaborati cartografici di progetto degli strumenti urbanistici esecutivi e/o delle convenzioni
Usi ammessi: usi residenziali
3. Nel rispetto della capacità edificatoria prevista dallo strumento urbanistico esecutivo e/o dall’atto di convenzionamento, a convenzione scaduta si applicano le disposizioni normative previste per le “Aree residenziali di completamento” di cui all’articolo 39. Le costruzioni dovranno in ogni caso mantenere continuità tipologica e di materiali con quelle esistenti garantendo uniformità con il tessuto esistente. La superficie minima di intervento può essere derogata fino ai limiti previsti dallo S.U.E. qualora esistenti. Allo stesso modo è possibile procedere con intervento diretto, ancorchè l’intervento ingeneri “lottizzazione” ai sensi dell’art. 39 comma 4, qualora si confermino i lotti approvati dallo S.U.E. scaduto ma non ancora frazionati.