Art. 47      Tessuti della ristrutturazione urbanistica

1.      I tessuti della ristrutturazione comprendono aree a diverso livello di edificazione e utilizzo, sia limitrofe al centro che nel periurbano e nelle frazioni, che denunciano la necessità di azioni volte alla tutela e valorizzazione di insediamenti di interesse storico, architettonico, ambientale, o di riqualificazione di tessuti edilizi degradati o di spazi pubblici sottoutilizzati, nonché di insediamenti produttivi oramai incongrui con il carattere dell'intorno.

2.      In tali aree gli interventi sono subordinati alla predisposizione di uno strumento urbanistico esecutivo attuato anche per subcomparti (come definito all’art. 8), di iniziativa pubblica o di Piano di recupero di libera iniziativa, esteso all'intero ambito individuato dal Piano. Qualora risulti possibile perseguire i medesimi obiettivi di riqualificazione mediante interventi di trasformazione su singoli edifici o più fabbricati costituenti un corpo di fabbrica omogeneo, si ammette la possibilità di attuazione mediante Permesso di Costruire Convenzionato quale alternativa allo SUE. Fino all'approvazione dello strumento urbanistico esecutivo sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., nonché il consolidamento della struttura.

3.      I parametri edilizi da utilizzarsi per gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento, di demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione, sono definiti, in relazione ai caratteri del contesto, nella tabella di seguito riportata e, in via generale dai seguenti indici:

Dc    Distanza confini proprietà

=

  5,00 metri

Tale minimo potrà essere ridotto a 0 se persiste parete a confine non finestrata e/o quando la sopraelevazione sia impostata su fabbricato legittimo ed effettuata in aderenza sopra la verticale di costruzione preesistente

D     Distanza tra fabbricati

=

tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, la distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10 metri la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m.12,00.

Ds    Distanza dai confini stradali 

=

5,00 m. da strade con larghezza inferiore a 7 metri

7,50 m. da strade con larghezza compresa tra 7 e 15 metri

10,00 m. da strade con larghezza superiore a 15 metri

Sono ammesse distanze inferiori previo motivata approvazione da parte del Consiglio Comunale in sede di adozione preliminare del SUE o in convenzione del PCC.

Vp    Verde privato di pertinenza

=

Min. 30% di SF

Verificata l'impossibilità tecnica di reperimento dell’area a verde privato, potrà essere autorizzata un'incidenza inferiore di quanto previsto come minimo.  In tal caso la differenza  dovrà essere monetizzata

Parcheggio privato                     

=

n.2 posti auto con un minimo di 0.3mq./mq. superficie utile lorda.

Aree di cessione

=

 quota maggiore fra lo standard di zona pari a 10/75 mq./mc. di “volume o per funzioni accessorie alla residenza” di cui all’articolo 9 comma 5 e le aree di cessione da quantificare per singolo uso in sede di definizione dell’intervento.

Ad integrazione dei disposti di cui all’articolo 12 la monetizzazione e/o il reperimento all'esterno del  comparto dell’area di cessione non sono ammissibili nei seguenti casi:

·Insediamento di esercizi commerciali;

·   Per gli altri usi non residenziali ammessi, fino al raggiungimento della quota di cessione pari al 50%  di quanto  stabilito per  le  singole destinazioni d’uso.

·   Fino al raggiungimento della quota minima di parcheggi pubblici correlati all’uso R1 pari a:

Ø 5 mq./75 mc. di volume;

Ø 0,5 posti auto pubblici per ogni alloggio;

Qualora non sia possibile reperire aree a parcheggio al piano terreno potranno essere convenzionate ad uso pubblico aree al piano interrato. si richiamano i disposti del comma 1 dell'art. 12 precedente.

Urbanizzazione primaria

=

Come da progetto di SUE

Destinazioni d’uso ammissibili  

=

R1, C1, P1, P2 (limitatamente ai comparti 1, 3, 4, 5, 7,9, 15, 16) con esclusione della riparazione e rinnovo di autoveicoli e  motoveicoli, D, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, T1, T2, T5 con riferimento all'art. 103 del P.R.G. fatte salve le percentuali riportate in tabella. Non sono ammesse industrie insalubri ai sensi dell’articolo 216 del R.D. 27 luglio 1934 N. 1265.

4.      L'indice attribuito ai singoli comparti viene applicato al netto delle aree per la viabilità pubblica esistente.

5.      Le aree a parcheggio ed i fili di fabbricazione dei comparti, eventualmente visualizzati nella cartografia di P.R.G. hanno valore puramente propositivo e potranno essere modificati attraverso il medesimo lo strumento urbanistico esecutivo, ovvero con permesso di costruire convenzionato, o a seguito della approvazione di progetto esecutivo di opera pubblica da parte dell’Amministrazione. Comunque i parcheggi e le aree in cessione dovranno essere reperiti nella misura cartografata e mai inferiore a quella stabilita.

6.      Nella realizzazione degli interventi vale l’indice territoriale assegnato e la misurazione catastale eseguita al momento della formazione dello S.U.E..

7.      Qualora la superficie indicata graficamente sulle tavole di P.R.G. quale area in cessione sia maggiore di quella computata in base al volume secondo ai parametri fissati nel comma 3, la cessione dovrà essere commisurata a detta maggiore quantità.

8. La nuova viabilità dovrà essere realizzata in conformità al D.M. 5/11/01 relativo alle "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".

9. Gli incrementi di capacità edificatoria ammessi nei comparti con lo strumento del Programma Integrato, sono subordinati alle seguenti condizioni:

·           in sede di progetto di SUE sia adeguatamente dimostrato il corretto inserimento paesistico percettivo nel contesto (con elaborazioni grafiche, fotografiche e simulazioni del risultato finale);

·           sia migliorata la dotazione di spazi e attrezzature collettive del contesto in cui è realizzato l’intervento; il miglioramento è da concertare tra Pubblica Amministrazione e soggetti attuatori e da formalizzare in apposito atto pubblico, con un minimo di opere pubbliche equivalente ad almeno il 20% del valore di mercato per mq di superficie realizzabile parametrata in funzione della specifica destinazione d’uso e computata sulla quota in incremento rispetto all’indice riportato nella colonna “U.T. base”. Il valore di mercato è definito in specifico e motivato provvedimento da parte della Giunta Comunale. Il medesimo organo, qualora valuti l’assenza di opere pubbliche, ragguagliabili al programma integrato, prioritarie rispetto alla programmazione delle opere pubbliche, può consentire la monetizzazione di tale importo; l’utilizzo di quest’ultimo è comunque finalizzato alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.

10. Per i comparti ultimati ed esauriti si applicano i disposti di cui all'art. 38 delle presenti norme.


COMPARTO NUMERO

S.T. AL NETTO DELLA VIABILITA' PUBBLICA ESISTENTE

U.T.  MQ./MQ.      BASE

U.T. CON PRO

GRAM

MA INTE

GRATO MQ./MQ.

MQ. TOTALI COSTRUIBILI

MASSI

MI

USO  RESIDEN

ZIALE

ALTRI USI AMMISSIBILI

H MAX.

CESSIONE GRA

TUITA DELLA SUPER

FICIE               

PRE

SCRI

ZIONI

 

 

 

 

 

1 Via Marene

6379 mq.

0,4

0,5

3190

minimo 85%   max 100%

minimo 0%    max 15%

7,5

 

 

  1*

 

2 Viale Vallauri

3092 mq.

0,8

1

3092

minimo 85%   max 100%

minimo 0%    max 15%

16

 

 

2*

 

3 Via Marene

9682 mq.

0,8

1

9682

minimo 75%   max 95%

minimo 5%    max 25%

12,5

 

 

 

 2* 3* 4* 5*

 

3 bis Via Marene

2691

0,55

0,7

1.884

minimo 75%   max 95%

minimo 0%    max 25%

12,50

 

 

2* 3* 4* 25*

 

4 Via Marene

3939 mq.

0,8

1

3939

minimo 75%   max 95%

minimo 5%    max 25%

12,5

 

 

 

 2* 3* 4* 5*

 

4bis Vialev Vallauri Viale Ambrogio da Fossano

6.900

1,30

(28*)

-

8.660

(28*)

(30*)

(30*)

18

(29*)

 

2* 19* 30*

 

5a Via Marene

4661 mq.

0,8

1

4661

minimo 75% max 95%

minimo 5%    max 25%

12,5

 

 

 

 2* 3* 4* 5*

 

5b Via Marene

941 mq.

0,8

1

941

minimo 75% max 95%

minimo 5%    max 25%

12,5

 

 

 

 2* 3* 4* 5*

 

6 C.so Trento

891 mq.

0,75

0,9

802

minimo 85%   max 100%

minimo 0%    max 15%

13,0

15% della differenza fra l'indice da realizzarsi (fino ad un massimo di 0,7) e 0,5 mq./mq,

2* 6* 7*

 

 

6 bis C.so Trento

2085 mq.

0,4

0,5

1042

minimo 0% max 100%

minimo 0%    max 100%

11,00 (31*)

 

2* 32*

 

7A Via Paglieri

6326 mq.

Area oggetto di applicazione Legge 106/11, art.9

1,15

1,4

8857

minimo 75%   max 95%

minimo 5%    max 25%

12,5

 

 

 

2* 8*

 

7B Via Paglieri

1988 mq.

1,15

1,4

2783

minimo 75%   max 95%

minimo 5%    max 25%

12,5

 

 

 

2*

 

8 Via S.Giuseppe

1714 mq.

1

1,2

2057

minimo 75%   max 95%

minimo 5%    max 25%

12,5

 

 

 

2* 9* 12*

 

8 bis Via Novara

987

Area oggetto di applicazione Legge 106/11, art.9

0,95

1,15

1.135

minimo 85%   max 100%

minimo 0%  

 max 15%

10,0

 

 

24*

 

9 Via Salmour

27157 21.660mq.

Area oggetto di parziale applicazione Legge 106/11, art.9

0,25

0,3

8147 6498

minimo 0%   max 40%

min. 60%  

max 100%

7,5

 

10*

 

9bis Via Salmour

5.497mq.

Area 9 non oggetto di applicazione Legge 106/11

0,25

0,3

1649

minimo 0%   max 70%

min. 30%  

max 100%

7,5

 

10*

 

10 Via Bona Savoia

14457 mq.

0,8

1

14457

minimo 85%   max 90%

minimo 10%    max 15%

11

 

 

 

 2* 13 *

 

11 Via C. Battisti

1965 mq.

1,15

1,4

2751

minimo 75%   max 90%

minimo 10%    max 25%

12,50

 

 

14 *

 

12 Via C. Battisti

4215 mq.

1,35

1,65

6955

minimo 20%   max 85%

minimo 15%    max 80%

12,5

 

 

 

15 * 12*

 

13 Via Marconi

405 mq.

 

1

1,2

486

minimo 80%   max 100%

minimo 0%    max 20%

12,5

 

15% della differenza fra l'indice da realizzarsi (fino ad un massimo di 1 mq./mq.) ed il volume esistente

2* 11* 16*

 17 * 18 * 19 *

 

 

 

14 Via Creusa

1842 mq.

0,8

1

1842

minimo 80%   max 100%

minimo 0%    max 20%

16

 

15% della differenza fra l'indice da realizzarsi (fino ad un massimo di 0,8) e 0,5 mq./mq,

2*  11* 20 *

 

 

15 Via Cuneo

8319 4.363mq.

0,4

0,5

4160

minimo 85%   max 100%

minimo 0%    max 15%

7,5

 

 

 

 

16 Via Cuneo

9673 mq.

0,24

0,41

3966

minimo 85%   max 100%

minimo 0%    max 15%

8,5

 

 

 

 

17                        Maddalene

4741 5.803mq.

-

-

volumetria esistente

minimo 85%   max 100%

minimo 0%    max 15%

7,5

 

 

22* 23*

 

18 San Sebastiano

12816 3.937mq.

0.4

0.5

6408

minimo 85%   max 100%

minimo 0%    max 15%

7,5

 

 

 

19 San Sebastiano

1969 mq.

0,4

0,5

985

minimo 85%   max 100%

minimo 0%    max 15%

7,5

 

21*

 

20 Area Ex-Mattatoio

10.670

-

27*

5.000

27*

Minimo 0%

Max 25%

12,5

 

26*

 

21 Via San Bernardo

3.759

-

-

1.000

minimo 0% max 100%

minimo 0%    max 100%

12,5

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prescrizioni:

1*  La viabilità interna è prevista in convenzione ad uso pubblico

2*  Ogni facciata in progetto non dovrà essere cieca e dovrà essere impostata su criteri adeguati di composizione architettonica.

3*  Nel comparto è possibile raggiungere l'altezza massima di m. 12,50 con esclusione dei volumi da realizzarsi nella fascia di 30 metri dal confine di proprietà catastale del Naviglio di Bra, per i quali è consentita un'altezza massima di metri 15,50. Tale altezza è realizzabile se in tali volumi, il piano primo fuori terra rispetto al piano di campagna sia destinato alla realizzazione di autorimesse interrate.

4*  Realizzazione passerella pedonale-ciclabile convenzionata ad uso pubblico nella misura di una per comparto. Nel caso in cui lo stato dei luoghi non ne consentisse la realizzazione è ammessa la corresponsione dell'equivalente monetario calcolato sulla base del Computo Metrico Estimativo dell'opera.

5*  Realizzazione di pista ciclabile e pedonale  lungo il canale. Nel caso in cui lo stato dei luoghi non ne consentisse la realizzazione è ammessa la corresponsione dell'equivalente monetario calcolato sulla base del Computo Metrico Estimativo dell'opera

6*  L'ingresso carraio al lotto dovrà essere realizzato su Via Santa Vittoria.

7*  Cessione gratuita al Comune di Fossano di quota del fabbricato, nella misura del 15 % dell’incremento di  superficie realizzabile secondo le quote riportate in tabella, debitamente parametrata in funzione della specifica destinazione d’uso.

8*  Nel comparto è possibile raggiungere l'altezza massima di metri 15,50 con esclusione dei volumi che si affacciano sull’incrocio fra via Paglieri e via Torino per un tratto di lunghezza non inferiore a 12 metri, per i quali è prescritta un'altezza massima di mt. 12,50.

9* Lungo tutto il fronte di via San Giuseppe e via Salita al Castello si dovrà realizzare un porticato di larghezza minima di m. 4,25.

10* Cessione gratuita obbligatoria al Comune di Fossano della di quota di standard prevista da P.R.G.pari al 25 % dell'area, comprensiva della capacità edificatoria ed obblighi connessi, al netto degli obblighi del programma di concertazione. Di tale quota una superficie minima di 3.000 mq. è destinata ad aree per attrezzature di interesse comune.  Le opere di urbanizzazione previste potranno essere realizzate anche per la  riqualificazione della strada comunale di San Lazzaro. E’ ammissibile la destinazione d’uso T3 complessi ricettivi all’aperto: campeggi. La previsione e realizzazione di una quota parte di edificazione ad uso residenziale dovrà sempre essere accompagnata da una quota almeno pari degli altri usi ammessi.

11* Cessione gratuita al Comune di Fossano di quota del fabbricato, nella misura del 15 % dell’incremento di  superficie realizzabile secondo le quote riportate in tabella, debitamente parametrata in funzione della specifica destinazione d’uso.

12* Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso, l’altezza della costruzione è incrementata di ulteriori metri 2,50, per il solo recupero del volume concernente la sagoma del tetto ferma restando la effettiva linea di gronda all’altezza prevista nel comparto.

13 * Mantenimento degli edifici lungo via Cesare Battisti e dell'edificio posto all'angolo tra via Cesare Battisti e via Verdi, zone assoggettabili ad interventi di restauro conservativo.

14 * Il fabbricato abitativo esistente  posto sul lato Est del comparto è passibile esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e restauro scientifico.

15 * Mantenimento degli edifici di archeologia industriale assoggettabili al solo intervento di restauro. E’ assentita, con riferimento all'art. 103 del P.R.G, la destinazione T4 con esclusioni degli usi determinanti standards di cui alla lett. a).

16 * L'ingresso carraio al lotto, previo verifica dello status giuridico dell’area, dovrà essere realizzato su via Garneri.

17 * Sul lato del lotto verso Via Marconi dovrà essere realizzata una cortina di portici della stessa dimensione ed in continuità con quella esistente.

18 * Nel comparto è possibile raggiungere l’altezza massima di m. 14,00 per singole parti del filo di gronda e per tutta la parte frontestante via Garneri. Tali interruzioni orizzontali, di dimensione massima m. 2,50, dovranno essere in percentuale massima del 30% rispetto al filo di gronda totale dell’edificio e/o sua proiezione estesa anche ai frontespizi e/o ai timpani (dal calcolo della percentuale è esclusa la parte frontestante via Garneri). Tali aperture dovranno essere distinte fra loro almeno una volta e mezza la larghezza della discontinuità limitrofa maggiore (es. in caso di utilizzo della larghezza massima consentita: 2,50x1,5=3,75 ml.). Altezza massima del colmo sull’intera copertura: 16,25m.I bordi dei frontespizi e/o timpani non vengono considerati filo di gronda ai fini del calcolo dell’altezza solo se relativa a tamponature priva di aperture con superficie maggiore di 50 mq. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso, l’altezza della costruzione è incrementata di ulteriori metri 2,50, per il solo recupero del volume concernente la sagoma del tetto ferma restando la effettiva linea di gronda all’altezza prevista nel comparto.

19 * E’ consentita la costruzione a confine, a titolo gratuito ,con il limite di proprietà comunale.

20 * Nel comparto si dovrà realizzare un edificio con altezza degradante verso via Marconi; la volumetria di fabbricato verso via Marconi dovrà avere altezza massima di metri 16,00 riferita alla quota assoluta del lato nord del lotto.

21* Le opere di urbanizzazione previste potranno essere realizzate anche sul Mappale 44 Foglio 55, previo assenso del proprietario del lotto.

22* Liberare l'area da tutti gli edifici incongrui presenti sul lotto, ed in particolare i fabbricati posti in fregio alla strada vicinale detta della "Casa Bianca".

23* Gli ampliamenti degli edifici esistenti dovranno essere realizzati in continuità con i fabbricati preesistente e nel rispetto dei materiali e delle tipologie dell'architettura rurale.

24*L’altezza massima di mt. 10,00 è misurata dal piano marciapiede alla gronda.

Realizzazione di opere pubbliche nel contesto in cui è realizzato l’intervento in misura almeno pari ad una quota del 6% del valore venale, stabilito con apposito provvedimento della Giunta Comunale, per mq. del costruito fino all’utilizzo dell’U.T. 0,95 mq./mq. base. Il medesimo organo, qualora valuti l’assenza di opere pubbliche, prioritarie rispetto alla programmazione delle opere pubbliche, può consentire la monetizzazione di tale importo; l’utilizzo di quest’ultimo è comunque finalizzato alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria. In caso di applicazione del Programma Integrato, sull’incremento di capacità edificatoria rispetto all’indice U.T. base si applicano, fatti comunque salvi i disposti di cui al paragrafo precedente, le prescrizioni di cui al comma 9.

Il progetto di Piano recepisce la vigente previsione per un arco temporale limitato; se il Piano di Recupero non sarà presentato in conformità con la norma e con completezza documentale entro tre anni dall’approvazione del presente PRG ed i lavori effettuati a termini di convenzione, tale previsione potrà essere fatta decadere e, con variante ai sensi del comma 7 art. 17 LR 56/77 e s.m.i., l’assetto di Piano sarà adeguato allo stato dei luoghi previgente, con o senza rilocalizzazione della capacità edificatoria stralciata.

25* Cessione gratuita al Comune di area da adibire a verde pubblico frontestante il Naviglio per una quota pari al 20% della superficie territoriale. Obbligo di convenzionamento ad uso pubblico e realizzazione di strada di collegamento tra Via Marene e la passerella pedonale. Obbligo di cessione gratuita al Comune e contestuale realizzazione per una superficie minima di mq. 300 di area a parcheggio prospiciente Via Marene. Le opere da effettuarsi per la realizzazione delle rispettive aree pubbliche dovranno essere commisurate ad una quota almeno pari al 6% del valore venale stabilito con apposito provvedimento della Giunta Comunale, per mq. del costruito decurtato della superficie di mq. 635 di S.U.L., fino all’utilizzo dell’U.T. 0,55 mq./mq. base: il parcheggio dovrà essere realizzato con pavimentazione di tipo drenante o grigliato erboso. La Giunta Comunale, qualora valuti l’assenza di opere pubbliche, prioritarie rispetto alla programmazione delle opere pubbliche, può consentire la monetizzazione di tale importo; l’utilizzo di quest’ultimo è comunque finalizzato alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria. Nel caso in cui lo stato dei luoghi non ne consentisse la realizzazione è ammessa la corresponsione dell'equivalente monetario calcolato sulla base del Computo Metrico Estimativo dell'opera.

Il progetto di Piano recepisce la vigente previsione per un arco temporale limitato; se il Piano di Recupero non sarà presentato in conformità con la norma e con completezza documentale entro tre anni dall’approvazione del presente PRG ed i lavori effettuati a termini di convenzione, tale previsione potrà essere fatta decadere e, con variante ai sensi del comma 7 5 art. 17 LR 56/77 e s.m.i., l’assetto di Piano sarà adeguato allo stato dei luoghi previgente, con o senza rilocalizzazione della capacità edificatoria stralciata.

26* prescrizioni per la trasformazione dell’area ex mattatoio. Lo strumento esecutivo di attuazione del comparto deve essere di iniziativa pubblica.

L’area perimetrata quale area di cessione potrà essere impiegata per tutte ha le seguenti destinazioni d’uso pubbliche di cui all’art.21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i quali ad esempio: spazi e attrezzature di interesse collettivo, area a verde pubblico attrezzato, aree per parcheggi pubblici. I parcheggi pubblici possono essere interrati con accesso da via Monviso. L’area deve essere progettata in modo unitario al fine di integrare le attività insediate (bocciofila) con la realizzazione di un nuovo spazio pubblico aperto, con funzione di piazza pedonale che valorizzi l’ambiente urbano e la vista panoramica verso il centro storico. L’area interna al lotto denominato ex mattatoio, ha una destinazione d’uso residenziale. Altri usi ammissibili: attività private al servizio della residenza (commercio, ristorazione, artigianato, terziario,..), attrezzature di interesse comune. E’ prevista la cessione per pubblici servizi di tutta l’area attualmente occupata dalla bocciofila (circa mq 6060) e di mq 2365 all’interno dell’area attualmente occupata dal magazzino comunale, di cui circa 565 per parcheggi pubblici localizzati a nord lungo via Monviso e 1800 di spazi e attrezzature di interesse collettivo. È inoltre prevista la realizzazione di un parcheggio interrato pubblico o di uso pubblico con una superficie minima di mq 2.000 e comunque non inferiore alla totalità degli spazi a parcheggio previsti dalle NTA del Piano Regolatore per le nuove attività insediate.

Lo Sstrumento urbanistico Eesecutivo dovrà attenersi ai contenuti del provvedimento di verifica (conclusione della fase di verifica) “Studio di fattibilità per la riqualificazione dell’area comunale denominata ex mattatoio” prot. 5748 del 20 febbraio 2012 disposto dall’organo tecnico comunale ai sensi dell’articolo 12 del Dd.Llgs. 4/2008 s.m.i. e della D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008.

27* E’ prevista la realizzazione massima di 5000 mq di SUL con le seguenti destinazioni e relative quantità:

- Residenza sovvenzionata: SUL minima mq 400.

- Residenza agevolata: SUL minima 500 mq

- Social housing: SUL minima mq 250

- Residenza convenzionata: SUL minima mq 450

- Residenza privata libera SUL massima mq 2800

- Attività private al servizio della residenza (commercio, ristorazione, artigianato, terziario,..) SUL minima mq 400 Sono inoltre ammesse attrezzature di interesse comune per un massimo di mq 600 di SUL. Il fabbricato principale dell’ex Mattatoio ha una destinazione a servizi di interesse collettivo. Tale fabbricato è tutelato ai sensi degli art. 10 – 12 del D.lgs 42/2004 e s.m.i. Nel rispetto delle altre distanze è ammessa la costruzione a filo strada su via Piave in allineamento con il fabbricato esistente.

28* La determinazione della potenzialità edificatoria fa riferimento alla superficie di mq. 6.662 in ossequio alla D.C.C.101 del 28 settembre 2010 mentre l’intervento si estenderà alla superficie di 6.900 mq. Per la realizzazione di “funzioni di servizio”, così come descritte dall’articolo 103, è possibile la realizzazione, in deroga all’indice, di un’ulteriore Superficie Utile Lorda di mq.600; rispetto a tale quota potranno essere reperite “aree di cessione” esterne al comparto.

29* Nel comparto è possibile raggiungere l'altezza massima di m. 24,00 (corrispondenti ad un numero massimo di 7 piani fuori terra) esclusivamente nell’area frontestante Viale Vallauri per una fascia di profondità di metri 14. L’altezza massima in deroga prevista lungo Viale Vallauri dovrà essere mitigata da un disegno planovolumetrico adeguato (mediante ad es. arretramenti della facciata dell’ultimo piano).

30* Il comparto è volto al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Economia e delle Finanze 08 marzo 2010 e secondo lo sviluppo dell’iter attuativo di quanto previsto dal bando regionale di cui a D.G.R. 28 novembre 2010 n.1-1029;

Nel comparto, in ossequio al bando regionale, è prevista la realizzazione di una palestra anche correlata alla limitrofa attività scolastica ragguagliabile ad una superficie territoriale pari a mq. 845 e pari ad una superficie utile lorda di mq. 1.100. La cartografia, ai sensi del comma 5 del presente articolo, prevede una cessione obbligatoria non inferiore a di mq. 1420.

Lo Sstrumento urbanistico Eesecutivo dovrà attenersi ai contenuti del provvedimento di verifica (conclusione della fase di verifica) “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari argomento 1 Area Foro Boario; arg.2 località Gerbo ex istituto scolastico; arg.3 Area Viale Vallauri” prot. 7794 del 9 marzo 2012 disposto dall’organo tecnico comunale ai sensi dell’articolo 12 del Dd.Llgs. 4/2008 s.m.i. e della D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008. E’ pertanto preclusa l’edificazione di edifici a torre originariamente ipotizzati negli elaborati preparatori alla verifica di assoggettabilità a V.A.S.”

31* Nel comparto è possibile raggiungere l'altezza massima di metri 11,00 con esclusione dei volumi che si affacciano su Corso Trento per una profondità di m.8 dal confine di proprietà (m.14 dal filo strada) per i quali è prescritta un'altezza massima di mt. 8,00.

32* L'intervento è condizionato affinchè qualsiasi ipotesi di collocazione di strutture atte a generare rumore dovrà tenere presente in fase progettuale ed esecutiva la garanzia della tutela del clima acustico dei circostanti insediamenti residenziali.

33* In sede di attuazione dell’area è richiesta la realizzazione, quale opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione a totale carico del soggetto privato, di una rotatoria all’incrocio tra Via N. Sauro e Via G. Verdi; per la progettazione e realizzazione dovrà essere richiesto il necessario parere degli Uffici Comunali competenti.