Art. 57      Generalitā

1.      Comprendono le parti del territorio extraurbano libero o edificato per case sparse e annucleamenti, in cui č prevalente la funzione produttiva agricola, zootecnica, forestale e le funzioni ad esse strettamente complementari.

2.      Il Piano Regolatore Generale norma al fine di un corretto uso delle risorse naturali e produttive:

1 - le destinazioni d'uso proprie e compatibili;

2 - le variazioni di destinazioni d'uso ammesse;

3 - i soggetti titolari del permesso di costruire;

4 - le verifiche di rispondenza alle finalitā di P.R.G. degli interventi richiesti;

5 - l'applicazione dei parametri edilizi-urbanistici per gli interventi di nuova edificazione ed i tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente.