Art. 58      Destinazioni d'uso ammesse in area agricola normale

1.      Nelle aree qualificate dal P.R.G. come "agricole normali", è ammesso destinare i fabbricati – esistenti o da edificare – alle seguenti funzioni:

-          di allevamento aziendale di suini;

-          di allevamento aziendale di bovini, equini ed avicunicoli;

-          di allevamento aziendale di capi minori;

-          di servizio all'attività agricola ed allo svolgimento delle attività produttive aziendali ed interaziendali, fienili, depositi per mangimi e sementi, ricoveri per macchine ed attrezzi, ricoveri per allevamenti di animali domestici di consumo diretto (pollai, porcili, conigliere, ecc.);

-          di abitazione agricola;

-          di allevamento zootecnico di tipo industriale, limitatamente agli impianti già legittimati con specifico titolo abilitativo al 18 gennaio 1990[1], ivi compreso quanto necessario allo svolgimento delle attività zootecniche anche in termini di impianti ed opere accessorie;

-          di conservazione, lavorazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, forestali dell'azienda agricola singola o associata (cantine, caseifici, silos, frigo, ecc.);

-          le serre fisse per colture aziendali;

-          le vasche di accumulo e gli impianti di depurazione di liquami zootecnici, anche se finalizzati alla produzione di energie.;

-          elicicoltura, apicoltura ed altre attività similari;

-          attività agrituristiche e similari (es. agricampeggio) ed altre complementari all’attività agricola previste normativamente;

2.      Sono altresì ammesse le attività agro-turistiche così come individuate dalla vigente normativa, e strutture per l’allevamento, l’addestramento e la pensione di animali domestici quali cani e gatti.

3.      Sono comunque escluse le attività moleste, inquinanti e rumorose.

4.      Gli interventi riguardanti gli allevamenti zootecnici di tipo industriale ed i loro accessori sono sottoposti a permesso di costruire e contributo di costruzione indipendentemente dalla natura dei concessionari.

5.      Nelle aree agricole e comunque nelle aree prossime alla viabilità principale, possono essere insediate attività per l'erogazione di gas metano per autotrazione anche se non individuate nelle tavole di P.R.G., purché poste a distanza di sicurezza stabilita dalle disposizioni di legge dalle residenze civili ed agricole. Nelle fasce di rispetto stradale tali strutture possono essere concesse solo a titolo precario.

6.      Sono ammesse altresì le colture frutticole intensive.

 



[1]    data di adozione preliminare della variante urbanistica  n° 3 del P.R.G.C.