1. Nelle aree qualificate dal P.R.G. come "agricole normali", è ammesso destinare i fabbricati – esistenti o da edificare – alle seguenti funzioni:
- di allevamento aziendale di suini;
- di allevamento aziendale di bovini, equini ed avicunicoli;
- di allevamento aziendale di capi minori;
- di servizio all'attività agricola ed allo svolgimento delle attività produttive aziendali ed interaziendali, fienili, depositi per mangimi e sementi, ricoveri per macchine ed attrezzi, ricoveri per allevamenti di animali domestici di consumo diretto (pollai, porcili, conigliere, ecc.);
- di abitazione agricola;
- di allevamento zootecnico di tipo industriale, limitatamente agli impianti già legittimati con specifico titolo abilitativo al 18 gennaio 1990[1], ivi compreso quanto necessario allo svolgimento delle attività zootecniche anche in termini di impianti ed opere accessorie;
- di conservazione, lavorazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, forestali dell'azienda agricola singola o associata (cantine, caseifici, silos, frigo, ecc.);
- le serre fisse per colture aziendali;
-
le vasche di accumulo e gli impianti di depurazione di liquami
zootecnici, anche se finalizzati alla produzione di energie.;
- elicicoltura, apicoltura ed altre attività similari;
- attività agrituristiche e similari (es. agricampeggio) ed altre complementari all’attività agricola previste normativamente;
2. Sono altresì ammesse le attività agro-turistiche così come individuate dalla vigente normativa, e strutture per l’allevamento, l’addestramento e la pensione di animali domestici quali cani e gatti.
3. Sono comunque escluse le attività moleste, inquinanti e rumorose.
4. Gli interventi riguardanti gli allevamenti zootecnici di tipo industriale ed i loro accessori sono sottoposti a permesso di costruire e contributo di costruzione indipendentemente dalla natura dei concessionari.
5. Nelle aree agricole e comunque nelle aree prossime alla viabilità principale, possono essere insediate attività per l'erogazione di gas metano per autotrazione anche se non individuate nelle tavole di P.R.G., purché poste a distanza di sicurezza stabilita dalle disposizioni di legge dalle residenze civili ed agricole. Nelle fasce di rispetto stradale tali strutture possono essere concesse solo a titolo precario.
6. Sono ammesse altresì le colture frutticole intensive.