1. Nelle zone produttive agricole la rispondenza tra le finalità del P.R.G. e le richieste per interventi edificatori è sottoposta a verifica attraverso opportuna documentazione fornita dal concessionario all'atto della richiesta del permesso di costruire:
a) la documentazione comprovante l'appartenenza a una delle classi di soggetti giuridici di cui al precedente articolo;
b) la documentazione sulla disponibilità dei terreni e sulla forma di conduzione dell'azienda;
c) elenchi e planimetrie catastali con indicazione delle previsioni di P.R.G. e dei relativi indici utilizzati per singolo mappale;
d) estratto delle cartografie del P.R.G. con perimetrazione delle zone interessate alla edificazione;
e) planimetria dello stato di fatto e di progetto dell'azienda e relativi indirizzi produttivi, dimensione degli appezzamenti e ripartizione colturale, assetto infrastrutturale previsto, classe di vulnerabilità;
f) planimetria e descrizione dei fabbricati esistenti e di progetto, loro dimensione e destinazione d'uso;
g) indicazione della forza lavoro dell'azienda, con specificazioni delle giornate lavorative prestate per ogni singolo addetto.
3.
2. L’assentibilità del titolo abilitativo
è subordinato alla presentazione di un atto di impegno dell'avente diritto
che preveda il mantenimento alla destinazione dell'immobile a servizio delle
attività agricole e le sanzioni relative; l'atto è trascritto sui registri
delle proprietà immobiliari. Tale atto non è dovuto per impianti tecnologici ed
interventi fisicamente connessi a fabbricati aziendali preesistenti che
prevedano ampliamento di dimensioni inferiori a 20 mq.