Art. 61      Tipologie e materiali edilizi ammessi nelle zone agricole

1.      Edifici di abitazione:

A1)  Interventi sull'esistente:

1)       Gli interventi sugli edifici esistenti, compresi gli ampliamenti, dovranno avvenire nell'assoluto rispetto delle tipologie edilizie, delle architetture e dei materiali da impiegare, sia che si tratti di parti urbane di pregio (residenze padronali) che di parti rustiche, affinché, a lavori compiuti, l'organismo architettonico, pur modificato, presenti inalterate le proprie caratteristiche e la propria valenza ambientale.

2)       Tali risultati potranno ottenersi anche attraverso la modifica o l'eliminazione di superfetazioni, sovrastrutture e di precedenti inserimenti di elementi eterogenei.

3)       La demolizione di strutture orizzontali voltate preesistenti, che devono essere adeguatamente evidenziate nelle tavole di rilievo, è consentita solo quando sia oggettivamente impossibile il loro mantenimento finalizzato ad adeguamenti strutturali, igienico / sanitari e/o per il rispetto di disposizioni sovraordinate.

4)       Potranno, inoltre, essere destinate a residenza le parti rustiche tradizionali esistenti, purché originariamente coperte e chiuse su almeno tre lati, con esclusione  compreso il del portico antistante stalla e fienile (detto anche “pendizzo”),  che dovrà essere riconoscibile mediante adeguata composizione architettonica e nei dettami del Regolamento Edilizio sempre lasciato completamente libero. Tale recupero sarà sempre ammesso, indipendentemente dal rispetto degli indici di utilizzazione fondiaria, nel limite massimo di 1.200 mc. di volume della costruzione. Tale limite è elevato a 1500 mc, quando venga previsto il recupero a fini abitativi dei fabbricati residenziali tradizionali, in deroga dai limiti di cui alla lettera A, comma 1 del art. 72 e subordinatamente alla presentazione dell'atto di cui al comma 2 art. 60 e comma 6 art. 62 delle presenti Norme.

5)   Gli imprenditori agricoli a titolo principale potranno realizzare il recupero di cui al precedente punto 4), nel limite massimo di 1200 mc., anche qualora le dimensioni dell’azienda non consentano l’asservimento dei terreni, previa corresponsione dei contributi concessori e stipula di atto di impegno al mantenimento della destinazione dell’immobile a servizio dell’attività agricola.

5)       6) E’ ammesso l’aumento di altezza dei fabbricati necessario strettamente necessaria all’adeguamento igienico sanitario o per adeguamenti a disposizioni normative sovraordinate. delle altezze interne fermo restando il mantenimento delle strutture orizzontali voltate come previsto dal punto 3, lettera A1 del medesimo articolo.

A2)  Nuovi edifici:

1)       I nuovi edifici dovranno essere costruiti con l'utilizzazione di tipologie e materiali tradizionali impiegati nelle zone rurali. È’ ammesso l’impiego di materiali che le nuove tecnologie propongono (esempio PVC, etcc..) purché confacenti alla foggia e tipologia rurale.

2)       I manti di copertura, quando non siano in "coppi", dovranno comunque essere in laterizio .

2.  La dislocazione nell’ambito aziendale dei nuovi fabbricati dovrà essere realizzata garantendo la visibilità della parte rustica tradizionale,  qualora  esistente, nei confronti della più vicina viabilità pubblica e comunque di maggiore accesso pubblico. Tale aspetto dovrà essere dettagliatamente descritto nella relazione illustrativa di corredo alla istanza.

Fabbricati non residenziali:                                                                    

1)       I fabbricati non residenziali potranno essere realizzati con i materiali strutturali che le nuove tecnologie propongono e andranno a proporre, ricercando la massima coerenza con le tipologie tradizionalmente ricorrenti nelle zone rurali.

2)       I manti di copertura dovranno preferibilmente essere in laterizio.

3)       Sono comunque escluse le coperture in fibrocemento.

4)   Fabbricati, impianti o manufatti la cui finitura esterna non sia realizzata con intonaco o mattoni a vista con finitura analoga alla tipologia tradizionale rurale, con esplicita esclusione delle serre in materiale trasparente, dovranno essere adeguatamente mascherati con quinta arborea piantumata avente altezza minima al momento dell’impianto pari ad un terzo dell'altezza massima del fabbricato da occultare. In deroga al limite minimo di altezza di impianto la Giunta Comunale può approvare - sentita la Commissione Locale per il Paesaggio - l'utilizzo di specie vegetali autoctone ad accrescimento veloce che garantiscano il mascheramento entro anni cinque. La piantumazione della dotazione di verde è condizione necessaria per il rilascio del certificato di agibilità.