1. Edifici di abitazione:
A1) Interventi sull'esistente:
1) Gli interventi sugli edifici esistenti, compresi gli ampliamenti, dovranno avvenire nell'assoluto rispetto delle tipologie edilizie, delle architetture e dei materiali da impiegare, sia che si tratti di parti urbane di pregio (residenze padronali) che di parti rustiche, affinché, a lavori compiuti, l'organismo architettonico, pur modificato, presenti inalterate le proprie caratteristiche e la propria valenza ambientale.
2) Tali risultati potranno ottenersi anche attraverso la modifica o l'eliminazione di superfetazioni, sovrastrutture e di precedenti inserimenti di elementi eterogenei.
3) La demolizione di strutture orizzontali voltate preesistenti, che devono essere adeguatamente evidenziate nelle tavole di rilievo, è consentita solo quando sia oggettivamente impossibile il loro mantenimento finalizzato ad adeguamenti strutturali, igienico / sanitari e/o per il rispetto di disposizioni sovraordinate.
4) Potranno,
inoltre, essere destinate a residenza le parti rustiche tradizionali esistenti,
purché originariamente coperte e chiuse su almeno tre lati, con esclusione compreso il del portico antistante
stalla e fienile (detto anche “pendizzo”),
che dovrà essere riconoscibile
mediante adeguata composizione architettonica e nei dettami del Regolamento
Edilizio sempre lasciato completamente libero. Tale
recupero sarà sempre ammesso, indipendentemente dal rispetto degli indici di
utilizzazione fondiaria, nel limite massimo di 1.200 mc. di volume della
costruzione. Tale limite è elevato a 1500 mc, quando venga previsto il recupero
a fini abitativi dei fabbricati residenziali tradizionali, in deroga dai limiti
di cui alla lettera A, comma 1 del art. 72 e subordinatamente alla
presentazione dell'atto di cui al comma 2 art. 60 e comma 6 art. 62 delle
presenti Norme.
5) Gli
imprenditori agricoli a titolo principale potranno realizzare il recupero di
cui al precedente punto 4), nel limite massimo di 1200 mc., anche qualora le
dimensioni dell’azienda non consentano l’asservimento dei terreni, previa
corresponsione dei contributi concessori e stipula di atto di impegno al
mantenimento della destinazione dell’immobile a servizio dell’attività
agricola.
5) 6)
E’ ammesso l’aumento di altezza dei fabbricati
necessario strettamente necessaria all’adeguamento igienico
sanitario o per adeguamenti a disposizioni normative
sovraordinate. delle altezze interne fermo restando il
mantenimento delle strutture orizzontali voltate come previsto dal punto 3,
lettera A1 del medesimo articolo.
A2) Nuovi edifici:
1) I nuovi edifici dovranno essere costruiti con l'utilizzazione di tipologie e materiali tradizionali impiegati nelle zone rurali. È’ ammesso l’impiego di materiali che le nuove tecnologie propongono (esempio PVC, etcc..) purché confacenti alla foggia e tipologia rurale.
2) I manti di copertura, quando non siano in "coppi", dovranno comunque essere in laterizio .
2. La dislocazione nell’ambito aziendale dei nuovi fabbricati dovrà essere realizzata garantendo la visibilità della parte rustica tradizionale, qualora esistente, nei confronti della più vicina viabilità pubblica e comunque di maggiore accesso pubblico. Tale aspetto dovrà essere dettagliatamente descritto nella relazione illustrativa di corredo alla istanza.
Fabbricati non residenziali:
1) I fabbricati non residenziali potranno essere realizzati con i materiali strutturali che le nuove tecnologie propongono e andranno a proporre, ricercando la massima coerenza con le tipologie tradizionalmente ricorrenti nelle zone rurali.
2) I manti di copertura dovranno preferibilmente essere in laterizio.
3) Sono comunque escluse le coperture in fibrocemento.