1. Tutte le possibilità edificatorie derivanti dall'applicazione dei parametri edilizi urbanistici previsti dalle presenti norme si intendono utilizzabili una sola volta.
2. Per gli interventi relativi alle abitazioni agricole ed ai fabbricati direttamente funzionali alle esigenze delle aziende agricole, gli indici di densità e di utilizzazione fondiaria sono applicabili cumulativamente sulla stessa superficie; fanno eccezione gli indici relativi agli allevamenti aziendali di suini, di bovini, di equini e di capi minori i quali non sono reciprocamente cumulabili.
3. Per gli interventi relativi ai fabbricati per l'allevamento zootecnico di tipo industriale ed alle costruzioni rurali per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, gli indici di utilizzazione fondiaria non sono né cumulabili reciprocamente né con gli altri interventi ammissibili in area agricola.
4. Gli indici di densità e i parametri di dimensionamento si intendono riferiti alle colture o alle opere in atto.
5. Gli interventi e le opere in atto fanno parte integrante dell'atto di impegno di cui all'art. 25 L.R. n. 56/77 e s.m.i., e la inosservanza degli impegni assunti costituisce, al fine della applicazione delle sanzioni di cui all'art. 69 - L.R. n. 56/77 e s.m.i., modifica di destinazione d'uso.
6. Per la residenza, per gli allevamenti industriali esistenti e per gli edifici per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e impianti tecnologici, è necessario trascrivere nei pubblici registri delle proprietà immobiliari il vincolo di inedificabilità su tutti i terreni utilizzati ai fini edificatori, con gli indici previsti dall'art. 25 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.; non sono ammessi trasferimenti di cubatura tra aziende diverse; nel calcolo delle volumetrie edificabili non è consentito l'utilizzo dei terreni già presi in considerazione in precedenti operazioni.
7. Le volumetrie ricavabili con l'applicazione degli indici urbanistici delle presenti norme, andranno considerate al lordo degli edifici esistenti nel fondo dell'azienda, salvo il caso di demolizione senza ricostruzione degli edifici stessi o mutamento della destinazione d'uso.
8. Per l’attività agrituristica si fa specifico riferimento alla Normativa di Settore, in particolare la L.R. 2/2015 e s.m.i..