Art. 66      Definizione di allevamento aziendale

1.      Sono considerati allevamenti aziendali di bovini ed equini quelli per i quali almeno il 60% delle unitą foraggere (U.F.) consumate all'anno per l'alimentazione del bestiame possa essere prodotta in azienda su terreni in proprietą, affitto o altro titolo legale di godimento.

2.      Sono considerati allevamenti suinicoli ed avicunicoli di tipo aziendale quelli per i quali almeno il 35% delle unitą foraggere (U.F.) consumate all'anno per l'alimentazione del bestiame possono essere prodotte in azienda su terreni in proprietą, affitto, o altro titolo legale di godimento.

3.      Sono considerati allevamenti zootecnici aziendali di ovini e caprini quelli per i quali almeno il 60% delle unitą foraggere (U.F.) consumate all'anno per l'alimentazione del bestiame possono essere prodotte in azienda sui terreni in proprietą, affitto, o altro titolo legale di godimento.

4.      Gli allevamenti aziendali devono disporre di strutture adeguate allo stoccaggio delle deiezioni animali come stabilito dai competenti organi.