Art. 67      Costruzioni per allevamenti zootecnici di suini di tipo aziendale

1.      La quantità massima di fabbricati per allevamenti aziendali di suini deve essere contenuta entro il limite indicato dai seguenti parametri, riferiti al carico di bestiame, espresso in quintali di peso vivo:

a)      allevamenti a ciclo chiuso

Superficie utile lorda di porcilaia : mq. 2,40/q.le

b)      allevamenti con scrofe e vendita lattonzoli

Superficie utile lorda di porcilaia : mq. 3,90/q.le

c)      allevamenti con solo ingrasso

Superficie utile lorda di porcilaia : mq. 1,60/q.le.

2.      Agli impianti destinati ad allevamento in conformità con il Regolamento CE 834/2007 s.m.i. e conseguenti regolamenti afferenti le modalità di applicazione è inoltre consentita la realizzazione una tantum  di una superficie aperta e/o scoperta non superiore al 30 % della Superficie Utile Lorda della stalla pertinenziale realizzata o realizzanda. L'utilizzazione agronomica del refluo zootecnico deve avvenire conformemente alle norme vigenti in materia, per assicurare l'applicazione delle migliori tecniche disponibili.