Art. 70      Costruzione di fabbricati di servizio

1.      Per interventi riguardanti fabbricati di servizio all'azienda agricola valgono i seguenti parametri edilizi-urbanistici:

o    SUL- Superficie Utile Lorda/Superficie Coperta = 85 mq. per ogni ettaro di superficie costituente l'azienda, con possibilità di realizzare comunque un minimo di 50,00mq;

o    H max = 9,00 metri (per interventi con maggiore altezze dovranno essere debitamente documentate le specifiche necessità tecnologiche e adeguatamente ambientati rispetto al contesto paesaggistico in cui si inseriscono, comprensivo delle preesistenze).

2.      I sili a trincea (platea e muri di contenimento in calcestruzzo) con muri di contenimento di altezza:

-          inferiore a metri 1,50 non vengono considerati fabbricati di servizio e possono essere edificati a confine;

-          compresa fra metri 1,50 e metri 2,00 non vengono considerati fabbricati di servizio e possono essere costruiti a confine, ma devono distare almeno metri 5,00 dal ciglio stradale;

-          superiore a metri 2,00 sono considerati fabbricati di servizio.

La linea di spiccato per il calcolo dell’altezza non prende in considerazione la sistemazione del terreno volta all’interramento della struttura.

3.      I silos in elevazione di qualsiasi altezza devono distare dal confine una distanza pari a metà dell’altezza con un minimo di m. 5,00.

4.      Le vasche fuori terra per accumulo liquame compatibilmente con la fruibilità della struttura, devono essere schermate da cortina vegetale; se superiori a metri 2,00 di altezza sono considerati fabbricati di servizio. La linea di spiccato per il calcolo dell’altezza non prende in considerazione la sistemazione del terreno volta all’interramento della struttura.

5.      Con esclusivo riferimento alle aziende frutticole che dimostrino una superficie aziendale specificatamente destinata a detta coltivazione  superiore a 40 ha da almeno cinque anni e che abbiano già esaurito la volumetria di cui all’articolo 72, sono considerati fabbricati di servizio quelli destinati all’accoglienza di personale temporaneo non residente; tale destinazione, se non compresa nel presente articolo, è da considerarsi alla stregua di abitazione agricola; gli interventi di cui sopra sono realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

·         superficie utile lorda massima di mq. 500;

·         rigoroso ossequio alla tipologia rurale ed ai disposti di cui all’articolo 61 comma 2 prima linea ed articolo 72;

·         stipula di convenzione registrata e trascritta avente i seguenti contenuti

Ø  impegno all’utilizzo delle strutture esclusivamente nel periodo dal 1° aprile  al 15 dicembre;

Ø  utilizzo a titolo gratuito della struttura da parte dell’Amministrazione Comunale, fatte salve le spese gestionali, nel periodo di inutilizzo dal 16 dicembre al 31 marzo di ogni anno; è comunque esplicitamente escluso l’utilizzo, da parte dell’amministrazione comunale, di carattere residenziale;

Ø  sanzione in caso di utilizzo al di fuori dei termini stabiliti, pari al 50% del valore venale della struttura utilizzata;

6.      E' fatto salvo il rispetto delle distanze previste dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16.12.1992 N.495 aggiornato con D.P.R. 16.9.96 n.610 e s.m.i.