Art. 73      sStrutture per l’allevamento, l’addestramento e la pensione di animali domestici (cani, gatti)

1.      Negli insediamenti rurali esistenti, considerati tali qualora in presenza di un edificio preesistente, originariamente adibito ad attività rurale e comunque non funzionalmente o giuridicamente ricondotto ad uso civile, è ammessa la nuova costruzione di strutture destinate ad attività di allevamento, addestramento e pensione di cani.

2.      tali strutture dovranno essere amovibili e potranno essere realizzate nel rispetto dei seguenti parametri:

Sm

Superficie minima di intervento

=

1 Ettaro

SUL

Superficie da attrezzare per l’attività

=

0,10 mq/mq di SF, fino a un massimo di 1.000

Hmax

Altezza massima

=

3,00 metri per le strutture di ricovero

Dc

Distanza confini proprietà

=

=

10,00 metri per le strutture di ricovero

5,00 metri per i paddock a cielo aperto

Dz

Distanza confini di zona

=

=

10,00 metri per le strutture di ricovero

5,00 metri per i paddock a cielo aperto

D

Distanza da edifici

=

10,00 metri

Ds

Distanza dell’edificato dai confini stradali

=

=

minimo 20,00 metri

Distanze maggiori se previste dal presente PRG

Vp

Verde privato di pertinenza all’attività

=

Min. 100% dell’area attrezzata per l’attività

3.      Tali strutture dovranno rispettare una distanza minima di 500 metri dalle aree urbanizzate e da urbanizzare nel centro capoluogo di 300 metri dalle aree urbanizzate e da urbanizzare nei centri frazionali e di 50 metri da altre residenze sparse.

4.      Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo registrato e trascritto con il quale il soggetto titolare dell’intervento si impegna alla rimozione delle strutture al termine dell’esercizio dell’attività, con restituzione dei terreni interessati alla normale attività agricola.