1. Negli insediamenti rurali esistenti, considerati tali qualora in presenza di un edificio preesistente, originariamente adibito ad attività rurale e comunque non funzionalmente o giuridicamente ricondotto ad uso civile, è ammessa la nuova costruzione di strutture destinate ad attività di allevamento, addestramento e pensione di cani.
2. tali strutture dovranno essere amovibili e potranno essere realizzate nel rispetto dei seguenti parametri:
Sm |
Superficie minima di intervento |
= |
1 Ettaro |
SUL |
Superficie da attrezzare per l’attività |
= |
0,10 mq/mq di SF, fino a un massimo di 1.000 |
Hmax |
Altezza massima |
= |
3,00 metri per le strutture di ricovero |
Dc |
Distanza confini proprietà |
= = |
10,00 metri per le strutture di ricovero 5,00 metri per i paddock a cielo aperto |
Dz |
Distanza confini di zona |
= = |
10,00 metri per le strutture di ricovero 5,00 metri per i paddock a cielo aperto |
D |
Distanza da edifici |
= |
10,00 metri |
Ds |
Distanza dell’edificato dai confini stradali |
= = |
minimo 20,00 metri Distanze maggiori se previste dal presente PRG |
Vp |
Verde privato di pertinenza all’attività |
= |
Min. 100% dell’area attrezzata per l’attività |
3. Tali strutture dovranno rispettare una distanza minima di 500 metri dalle aree urbanizzate e da urbanizzare nel centro capoluogo di 300 metri dalle aree urbanizzate e da urbanizzare nei centri frazionali e di 50 metri da altre residenze sparse.
4. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo registrato e trascritto con il quale il soggetto titolare dell’intervento si impegna alla rimozione delle strutture al termine dell’esercizio dell’attività, con restituzione dei terreni interessati alla normale attività agricola.