Art. 74      Ulteriori Iinterventi "una tantum" ammessi in zona agricola normale

1.      Per gli imprenditori agricoli a titolo principale ed i soggetti ad essi equiparati, sono assentibili i seguenti interventi:

a)      per aziende di almeno 1 Ha in proprietà, costruzione di nuovi fabbricati per allevamenti non superiori a 10 U.B.A. o ampliamento degli esistenti non superiore al 10% della SUL.

b)      nuova costruzione o ampliamento di fabbricati di servizio sino a 100 mq. di superficie utile ottenibile al netto dell'esistente, per aziende di almeno 1 Ha. in proprietà.

c)      ampliamento del 50% del volume esistente per un max di 700 mc. ottenibili a fine intervento, e comunque entro i limiti di cui al comma 12 dell’Art. 25 della L.R. 56/77 e smi. Nel caso in cui per l’edificio esistente sia previsto topograficamente l’intervento di ristrutturazione, gli ampliamenti dovranno seguire le disposizioni contenute all'a lettera a), comma 5 art. 22 delle presenti NTA.”.

2.      Per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 precedente, sono assentibili i seguenti interventi:

a) manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, fatte salve le tutele e prescrizioni specifiche per singoli fabbricati di cui agli artt. 22, c.3 e 23 e le limitazioni degli ambiti secondo i dettami dei successivi punti. Tali interventi dovranno comunque avvenire nel rispetto dei caratteri tipologici dell’architettura rurale tradizionale secondo i criteri dettati dal regolamento edilizio.

b) a) È ammessa la variazione di destinazione d'uso a residenza extragricola o conferma della destinazione extragricola, nei casi previsti all'art. 25, L.R. n. 56/77 e s.m.i.., nei casi topograficamente definiti nella cartografia di progetto del P.R.G., nei casi di edifici esistenti tradizionali abbandonati ed esterni ad aziende agricole attive e non più utilizzati come residenze rurali (abitazioni coloniche), per l'intero volume propriamente residenziale.

Potranno, inoltre, essere destinate a residenza porzioni di fabbricati le parti rustiche tradizionali esistenti, purché originariamente coperte e chiuse su almeno tre lati, formanti un unico corpo con la parte civile, con esclusione compreso il del portico antistante stalla e fienile (detto anche “pendizzo”) che dovrà essere riconoscibile mediante adeguata composizione architettonica e nei dettami del Regolamento Edilizio sempre lasciato completamente libero. Tale recupero sarà sempre ammesso, indipendentemente dal rispetto degli indici e parametri urbanistici. di utilizzazione fondiaria, qualora l’intervento riguardi l’intero complesso edilizio aziendale originario;

Nel caso in cui l’intervento determini un aumento di unità abitative o riguardi unità immobiliare frazionata in data successiva alla adozione del presente Piano (18 Gennaio 2006) dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

·      I.f. : 0,5  mc./mq.

·      Rc : 20%

·      V minimo della costruzione per ogni unità immobiliare: quello esistente ovvero 450 mc.

E’ comunque sempre consentito, anche in deroga ai parametri precedentemente descritti, l’intervento volto alla creazione di un numero unità immobiliari non superiori a due per interventi destinati a soddisfare il fabbisogno abitativo determinato dallo sdoppiamento o ricongiungimento del nucleo familiare, in presenza di familiari con rapporto di parentela fino al 2° grado che con atto unilaterale registrato e trascritto si impegnino a risiedere per anni 5 dall’agibilità del fabbricato; in caso di violazione a tale impegno, se non per causa di morte e di invalidità, sarà applicata una sanzione pari al doppio del valore venale della volumetria realizzata oggetto di deroga; le modalità rispetto alla applicazione della sanzione sono riportate all’interno del predetto atto unilaterale.

L'utilizzo delle parti rustiche tradizionali esistenti rientra nel conteggio dei volumi in ampliamento.

Tale recupero è consentito in subordine all’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, di uno specifico abaco per il recupero dei fabbricati rurali.

E’ ammesso l’aumento di altezza strettamente necessaria all’adeguamento normativo (igienico sanitario e sismico) delle altezze interne, fermo restando il mantenimento mantenendo ove possibile delle strutture orizzontali voltate esistenti come previsto dal punto 3, lettera A1 art. 61.

c) I fabbricati residenziali edificati per uso extragricolo regolarmente iscritti al N.C.E.U. potranno essere ampliati in aderenza con il fabbricato principale nel rispetto di ognuno dei seguenti limiti:

-     volume massimo della costruzione a fine intervento 750 mc; tale volume può essere aumentato fino a un massimo complessivo di 900 mc., senza obbligo di aderenza con il fabbricato principale, per interventi destinati a soddisfare il fabbisogno abitativo determinato dallo sdoppiamento o ricongiungimento del nucleo familiare, in presenza di familiari con rapporto di parentela di 2° grado che con atto unilaterale registrato e trascritto si impegnino a risiedere per anni 5 dall’agibilità del fabbricato; in caso di violazione a tale impegno, se non per causa di morte e di invalidità, sarà applicata una sanzione pari al triplo del valore venale della volumetria realizzata in esubero rispetto ai 750 mc.;

-       superficie coperta massima complessiva sul fondo 300 mq

-       20% del volume

-       (50% del volume per interventi destinati a soddisfare il fabbisogno abitativo determinato dallo sdoppiamento o ricongiungimento del nucleo familiare), nei limiti di cui al primo punto del presente elenco;

-       indice fondiario di 1,2 mc./mq

-       rapporto di copertura di 0,5 mq/mq

-       contestuale riqualificazione dell’intero fabbricato e dell'area circostante, in sintonia con la realtà tipologica limitrofa più qualificante

Il requisito di edificazione per uso extragricolo sarà verificato sulla scorta dell'originario provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

In tutti i casi di ampliamento - l'altezza massima non deve superare i m. 7,50, ovvero qualora superiore, l’altezza dei fabbricati preesistenti adiacenti.

Per tutti gli interventi ammissibili dovranno essere cedute aree per servizi pubblici, secondo quanto previsto dalle presenti norme per singolo uso così come stabilito dall’articolo 103 delle presenti norme.

d b) variazione di destinazione d’uso a destinazione T1”Alberghi” e T5 “Esercizio pubblico” (limitatamente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipo A ex legge 287/1991), dei fabbricati esistenti cartograficamente individuati come soggetti a “restauro scientifico” e “risanamento conservativo”; è fatto salvo il reperimento obbligatorio in situ degli standards di legge e, in caso di assenza di sistemi a rete, la dotazione dei servizi dovrà essere realizzata in forma diretta ed autonoma in conformità alle normative di settore. L’area di intervento dovrà essere servita da viabilità di accesso pubblica o asservita tale, con caratteristiche dimensionali che contemperino il rispetto del contesto ambientale con il volume di traffico generato dall’intervento.

E' consentita, altresì, l'installazione di strutture e coperture mobili (tensostrutture o simili) per spazi di fruizione inerenti all'attività nei limiti di cui all’art. 9, c. 1 bis). Tali strutture non costituiscono superficie coperta.

c) manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

 

d) e) in presenza di fabbricato principale, è ammessa la realizzazione l’esecuzione di fabbricati per autorimesse, ricovero cavalli da equitazione, ricovero attrezzi da giardino o comunque pertinenze dell'abitazione, nel rispetto dei seguenti indici:

 

SUL (Superficie Utile Lorda) - Sc (superficie coperta) max

10 mq./100 mc.di.vol. res

Altezza massima misurata all'imposta del tetto

3,50 m.

Superficie coperta massima

80 mq. o qualora superiore da SUL

Volume massimo complessivo di solido emergente sul fondo

1.200 mc.

Superficie massima coperta complessiva sul fondo

300 mq.

Tali fabbricati devono tipologicamente armonizzare con l'esistente e con l'ambiente, essere coperti con lo stesso materiale del fabbricato principale ed essere costruiti in unico corpo col fabbricato principale o alla distanza minima di m. 5,00 fatto salvo il rispetto della distanza (D) tra pareti e pareti finestrate e l'applicazione della specifica normativa sanitaria per la realizzazione delle stalle.

e) f) Le attività produttive, terziarie e commerciali legittimamente esistenti ed individuate cartograficamente quali edifici produttivi incongrui in area agricola, purché non comprese nell’elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, sono confermate.

Ulteriori aumenti saranno ammessi nella misura pari al 50% delle Superfici Utili Lorde delle strutture esistenti alla medesima data, con riferimento alla destinazione d’uso esistente legittimata; il mutamento d’uso delle superfici incongrue esistente all’adozione delle presenti norme è consentito esclusivamente per la riconversione del fabbricato all’uso residenziale o agricolo.

Qualora sia stata utilizzata la predetta facoltà di ampliamento del 50% dell’attività produttiva esistente il mutamento d’uso a residenza è assentito solo decorsi 10 anni dalla fine lavori ad essa correlata.

Potranno inoltre essere destinate alle suddette attività produttive e terziarie, le parti rustiche tradizionali esistenti, purché originariamente coperte e chiuse almeno da tre lati compreso il con esclusione del portico antistante stalla e fienile (detto anche “pendizzo”) che dovrà essere riconoscibile mediante adeguata composizione architettonica e nei dettami del Regolamento Edilizio sempre lasciato completamente libero.

Tale recupero sarà sempre ammesso, indipendentemente dal rispetto degli indici di utilizzazione fondiaria e del rapporto di copertura. Qualora nell'ambito aziendale siano presenti volumi non tradizionali, sarà ammissibile la loro sostituzione per ospitare le attività produttive commerciali e terziarie esistenti, di cui al primo paragrafo della presente lettera e), con un nuovo organismo. In tal caso il nuovo volume dovrà rispettare le caratteristiche tipologiche e l'impiego di materiali rispondenti ai criteri di idoneo inserimento nel contesto ambientale rurale.

In tutti i casi di ampliamento l'altezza massima non deve superare i m. 7,50 ovvero, qualora superiore, l’altezza dei fabbricati preesistenti adiacenti.

f) g) costruzione di fabbricati uso deposito attrezzi agricoli su terreni liberi da edificazione secondo le seguenti prescrizioni:

a) Per fondi in proprietà di superficie fino a 3.810 mq (una giornata piemontese):

 

Superficie minima del fondo

1.000 mq in proprietà

Rapporto di copertura

85 mq/Ha del fondo in proprietà

Superficie Coperta massima

20 mq

H max

2,50 metri alla gronda

Il materiale esterno dovrà essere in legno

La copertura dovrà essere in laterizio, legno o tegole canadesi

b) Per fondi in proprietà maggiori di 3.810 mq. (una giornata piemontese) si applicano integralmente i parametri dell'articolo 70.

La realizzazione di tali manufatti è soggetta ad atto, registrato e trascritto, di vincolo al mantenimento d’uso alla destinazione agricola.

g) h) La norma si applica anche nelle zone di rispetto dell’abitato.

h) i) Opportunità  e prescrizioni specifiche:

·      “Cascina “La Piana” – Località Boschetti:

Ai fini della verifica dei seguenti requisiti:

-       mantenimento della tipologia rurale degli edifici;

-       impostazione plano volumetrica del complesso;

-       salvaguardia della coerenza compositiva dei prospetti in particolare verso la corte;

-       salvaguardia degli elementi di pregio quali: il pozzo interno ed il portale centinato catalogato nel Censimento Guarini;

sul titolo abilitativo, relativo agli elementi sopra citati, si esprime con parere vincolante la Commissione Locale per il Paesaggio.

h)  Per i fabbricati esistenti in fascia di rispetto stradale è ammesso il cambio di destinazione d'uso verso gli utilizzi ammessi dal presente articolo, con interventi fino alla ristrutturazione edilizia non comportanti la demolizione totale del fabbricato; eventuali ampliamenti e sopraelevazioni dovranno rispettare le norme sovraordinate, nonché l’art. 87 delle presenti norme.