Art. 77      Ampliamento di allevamenti industriali: suini, bovini ed equini, ovini, caprini ed avicunicoli, anche in termini di impianti ed opere accessorie

1.      Gli allevamenti industriali legittimati con specifico titolo abilitativo hanno la facoltà di ampliarsi, sotto l'osservanza dei seguenti parametri:

 

Lotto minimo

5.000 mq

Uf = indice di fabbricabilità

0,40 mq/mq compreso un alloggio per il conduttore o il custode

SUL residenziale massima

150 mq di SUL fino a 500 U.B.A.

200 mq di SUL fino a 1.000 U.B.A.

250 mq di SUL fino a 1.500 U.B.A.

Parcheggi privati di pertinenza

5% della Sf F asservita

2.      Il progetto di ampliamento deve contenere la dettagliata previsione, relativa alle modalità di trattamento e successivo smaltimento od utilizzazione agronomica, delle deiezioni animali, che l'Autorità Comunale valuterà ed accetterà solo a seguito di parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L.

3.      I terreni potranno anche essere ubicati fuori Comune, ma distanti non più di 7 Km. dal centro aziendale.