Art. 78           Matrice delle distanze per gli interventi ammessi in zona agricola

1.      Negli interventi in territorio agricolo, compreso il mutamento di tipo di allevamento, è necessario rispettare le seguenti distanze, nel rispetto delle distanze minime dalla viabilità:

 

DISTANZE DA (in mt.)

TIPO DI INTERVENTI

Confini privati

 

D1 (1)

Residenza conduttore

 

D2

Altre residenze sparse

D3(4)

Centro frazionale

 

D4

Urbano

capoluogo

 

D5

Ricreative alberghiere Camping

D6

Abitazioni agricole

5

 

10

 

 

10

Fabbricati di servizio

5

 

10

 

 

10

Serre fisse

0,50 H

 

 

 

 

 

Allevamento aziendale di suini ed accessori connessi

 

 

 

 

 

 

Ampliamento

5

Esistente

100 (3)

300 (5)

500

Esistente

Nuovo impianto

5

30

200 (3)

500

1.000

500

Allevamento aziendale di bovini – equini ed accessori connessi

 

 

 

 

 

 

Ampliamento

5

Esistente

Esistente

Esistente

150

Esistente

Nuovo impianto

5

30

50

150

500

150

Allevamento aziendale capi minori ed accessori connessi

 

 

 

 

 

 

Ampliamento

5

Esistente

Esistente

Esistente

150

Esistente

nuovo impianto

5

30

30

100

300

30

Fabbricati ed impianti per allevamenti industriali ed accessori connessi (ad eccezione di residenze, spogliatoi e destinazioni assimilabili che, ai fini delle distanze, vengono assimilati ad “Abitazioni agricole”): Ampliamento

5

Esistente

100

300

1.000 (2)

Esistente

Costruzione silos in elevazione

0,50 H, minimo m.5.00

-

-

-

-

-

Costruzione silos a trincea con altezza inferiore o uguale a 2,00 metri

A confine

-

-

-

-

-

Costruzione silos a trincea con altezza superiore a 2,00 metri

5

-

-

-

-

-

ESISTENTE : vale la distanza esistente, se inferiore ai valori previsti per il nuovo impianto

AMPLIAMENTO : si intende anche in corpi separati fisicamente dai volumi esistenti, ma prossimi ai volumi ad analoga destinazione.

La trasformazione degli allevamenti aziendali di bovini, esistenti al 3 settembre 1996[1], in allevamenti aziendali di suini, è soggetta alle stesse distanze indicate per l’ampliamento degli allevamenti suini.

La trasformazione degli allevamenti aziendali di bovini, esistenti al 3 settembre 1996[2], in allevamenti aziendali di capi minori, è soggetta alle stesse distanze indicate per l’ampliamento degli allevamenti di capi minori

Le distanze previste per  letamaie, impianti di depurazione e  vasche di accumulo a cielo aperto soggiacciono alle identiche distanze del fabbricato principale a cui sono preluse.

(1)        Può valere distanza inferiore, purché venga prodotto atto notarile di assenso del proprietari confinante, registrato e trascritto;

(2)        Per gli allevamenti industriali di bovini ed equini, esistenti al 29 giugno1983[3]: 300 mt.

(3)        Nel caso di impianti su lettiera permanente, con produzione esclusiva di letame palabile, le distanze sono ridotte del 50%;

(4)        Può valere distanza inferiore, con un minimo di m. 30,  purché venga prodotto atto notarile di assenso registrato e trascritto del proprietario interessato da tale fascia di rispetto.

(5)        Il progetto di Piano recepisce la previgente distanza di 150 m. per un arco temporale limitato e con riferimento ad impianti di limitata entità; le istanze volte alla realizzazione di impianti di allevamento saranno quindi assentibili qualora:

a.        siano  presentate in conformità con la norma e con completezza di documentazione entro mesi sei dall’approvazione del presente PRG;

b.       sia dimostrato che il numero di capi effettivi del centro aziendale, dimostrabili dal registro A.S.L., non superi le 2.000 unità a fine intervento;

c.        non sia possibile, nell’ambito del centro aziendale,  la localizzazione dell’impianto in ossequio alla distanza di 300 mt.;

D5 =    Zona urbana costituita dalle destinazioni residenziali, produttive artigianali industriali e terziarie, servizi (scolastici, civili, religiosi, per attrezzature di interesse generale) contenute nella cartografia di P.R.G.

2.      Distanze maggiori di quanto previsto nel presente articolo possono essere comunque previste in sede di Regolamento di Igiene.

3.      Sono comunque fatte salve le prescrizioni delle vigenti disposizioni legislative di carattere igienico sanitario.

 



[1]    data di adozione definitiva (I^ ver) della variante urbanistica n° 6

[2]    data di adozione della variante urbanistica n° 6

[3]    data di adozione preliminare del Piano Regolatore Generale  “Baldini”;