1. Negli interventi in territorio agricolo, compreso il mutamento di tipo di allevamento, è necessario rispettare le seguenti distanze, nel rispetto delle distanze minime dalla viabilità:
DISTANZE DA (in mt.) |
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TIPO DI INTERVENTI |
Confini privati
D1 (1) |
Residenza conduttore
D2 |
Altre residenze sparse D3(4) |
Centro frazionale
D4 |
Urbano capoluogo
D5 |
Ricreative alberghiere Camping D6 |
Abitazioni agricole |
5 |
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10 |
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10 |
Fabbricati di servizio |
5 |
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10 |
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10 |
Serre fisse |
0,50 H |
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Allevamento aziendale di suini ed accessori connessi |
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Ampliamento |
5 |
Esistente |
100 (3) |
300 (5) |
500 |
Esistente |
Nuovo impianto |
5 |
30 |
200 (3) |
500 |
1.000 |
500 |
Allevamento aziendale di bovini – equini ed accessori connessi |
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Ampliamento |
5 |
Esistente |
Esistente |
Esistente |
150 |
Esistente |
Nuovo impianto |
5 |
30 |
50 |
150 |
500 |
150 |
Allevamento aziendale capi minori ed accessori connessi |
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Ampliamento |
5 |
Esistente |
Esistente |
Esistente |
150 |
Esistente |
nuovo impianto |
5 |
30 |
30 |
100 |
300 |
30 |
Fabbricati ed impianti per allevamenti industriali ed accessori connessi (ad eccezione di residenze, spogliatoi e destinazioni assimilabili che, ai fini delle distanze, vengono assimilati ad “Abitazioni agricole”): Ampliamento |
5 |
Esistente |
100 |
300 |
1.000 (2) |
Esistente |
Costruzione silos in elevazione |
0,50 H, minimo m.5.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
Costruzione silos a trincea con altezza inferiore o uguale a 2,00 metri |
A confine |
- |
- |
- |
- |
- |
Costruzione silos a trincea con altezza superiore a 2,00 metri |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
ESISTENTE : vale la distanza esistente, se inferiore ai valori previsti per il nuovo impianto
AMPLIAMENTO : si intende anche in corpi separati fisicamente dai volumi esistenti, ma prossimi ai volumi ad analoga destinazione.
La trasformazione degli allevamenti aziendali di bovini, esistenti al 3 settembre 1996[1], in allevamenti aziendali di suini, è soggetta alle stesse distanze indicate per l’ampliamento degli allevamenti suini.
La trasformazione degli allevamenti aziendali di bovini, esistenti al 3 settembre 1996[2], in allevamenti aziendali di capi minori, è soggetta alle stesse distanze indicate per l’ampliamento degli allevamenti di capi minori
Le distanze previste per letamaie, impianti di depurazione e vasche di accumulo a cielo aperto soggiacciono alle identiche distanze del fabbricato principale a cui sono preluse.
(1) Può valere distanza inferiore, purché venga prodotto atto notarile di assenso del proprietari confinante, registrato e trascritto;
(2) Per gli allevamenti industriali di bovini ed equini, esistenti al 29 giugno1983[3]: 300 mt.
(3) Nel caso di impianti su lettiera permanente, con produzione esclusiva di letame palabile, le distanze sono ridotte del 50%;
(4) Può valere distanza inferiore, con un minimo di m. 30, purché venga prodotto atto notarile di assenso registrato e trascritto del proprietario interessato da tale fascia di rispetto.
(5) Il progetto di Piano recepisce la previgente distanza di 150 m. per un arco temporale limitato e con riferimento ad impianti di limitata entità; le istanze volte alla realizzazione di impianti di allevamento saranno quindi assentibili qualora:
a. siano presentate in conformità con la norma e con completezza di documentazione entro mesi sei dall’approvazione del presente PRG;
b. sia dimostrato che il numero di capi effettivi del centro aziendale, dimostrabili dal registro A.S.L., non superi le 2.000 unità a fine intervento;
c. non sia possibile, nell’ambito del centro aziendale, la localizzazione dell’impianto in ossequio alla distanza di 300 mt.;
D5 = Zona urbana costituita dalle destinazioni residenziali,
produttive artigianali industriali e terziarie, servizi (scolastici, civili,
religiosi, per attrezzature di interesse generale) contenute nella cartografia
di P.R.G.
2. Distanze maggiori di quanto previsto nel presente articolo possono essere comunque previste in sede di Regolamento di Igiene.
3. Sono comunque fatte salve le prescrizioni delle vigenti disposizioni legislative di carattere igienico sanitario.