Art. 82      Area per il rimessaggio "camper" e “roulotte" (E3)

1.      Il P.R.G. individua le aree destinate al rimessaggio di "camper" e "roulotte".

In tali aree si interviene attraverso S.U.E., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

-       il deposito dei "camper" e delle "roulotte", non potrà essere a cielo aperto, ma con protezione a mezzo di tettoia con struttura in acciaio o legno lamellare, aperte sui quattro lati.

-       L'area coperta, calcolata sulle superfici di copertura delle tettoie e delle altre strutture di pertinenza dell'impianto, deve essere contenuto nel rapporto di 0,5 mq./mq. di S.f.

-       Dovrà essere lasciata una quota "a verde privato vincolato" non inferiore al 30% della superficie territoriale.

-       I limiti esterni dell'intera area dovranno essere piantumati con essenze idonee a costituire una cortina verde continua, in grado di occultare le strutture.

-       La recinzione potrà essere a parete cieca, ma in tale caso, la piantumazione di cui al punto precedente, dovrà essere posta all'esterno della recinzione medesima.

-       Area da cedere o convenzionare ad uso pubblico, 10% di S.F.

2.      La distanza della recinzione dal canale è di mt. 5,00 dal limite della sponda.

3.      La distanza di edificazione delle tettoie deve rispettare il successivo articolo 97.