Art. 86      La dotazione arborea e arbustiva dello spazio rurale produttivo

1.      Nelle aziende site in aree a destinazione agricola, a seguito di qualsiasi intervento edilizio, con esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria, della installazione di impianti tecnologici, della ristrutturazione edilizia, dell’ampliamento inferiore a 25 mq. di superficie coperta e/o di superficie utile lorda, occorrerà procedere alla piantumazione una tantum di nuove essenze arboree o arbustive su aree pari al due per cento (2 %) Superficie  aziendale di cui all’articolo 63 limitatamente alla quota in proprietà ed insistente sul territorio comunale, applicando i criteri e i parametri di cui all’ottavo comma.

2.      Nel solo caso in cui il fondo sia coltivato almeno all’80% della superficie aziendale destinata a coltivazione, a frutteto o vigneto specializzato o altre colture arboree specializzate la quantità di area di piantumazione sarà ridotta all'uno per cento (1%) della Superficie aziendale descritta nel comma precedente.

3.      Tutte le aree o fasce di piantumazione di nuove essenze arboree o arbustive dovranno essere reperite all'esterno del perimetro dell'insediamento rurale, dovranno estendersi preferibilmente lungo il confine del fondo o lungo i corsi d'acqua, e saranno da concordare con il Dipartimento Lavori Pubblici.

4.      Le nuove piantumazioni dovranno essere formate scegliendo essenze autoctone o naturalizzate.

5.      Le eventuali aree già piantumate o i singoli esemplari arborei ed arbustivi potranno essere portate a deduzione della quota di cui sopra, con l'esclusione della dotazione arborea ed arbustiva dell’area di pertinenza del perimetro dell'insediamento rurale e delle quinte arboree piantumate per mascherare impianti o manufatti.

6.      Detta dotazione di verde aggiuntiva dovrà essere reperita una sola volta nell’arco di validità delle presenti norme anche se gli interventi sono più di uno e dovrà essere approntata prima della fine dei lavori del primo intervento edilizio ammesso. All’intervento successivo sarà sufficiente dimostrare l’esistenza della dotazione arborea.

7.      La nuova piantumazione dovrà ispirarsi alla più accurata progettazione ambientale in relazione soprattutto alle preesistenze sul fondo in oggetto o sulle aree confinanti e sarà eseguita nel rispetto dei seguenti elementi:

-          privilegiare i criteri di sviluppo dei sistemi arborei presenti, quali filari, bordure o siepi prevedendo il loro equilibrato incremento;

-          ispirarsi alle preesistenze storiche del territorio alberato presente nelle nostre zone, quali parchi padronali, piantate alberate, filari arborei od arbustivi ecc.;

-          escludere gli impianti arborei o arbustivi monospecifici con finalità economiche quali vigneti, pioppeti, frutteti ecc.;

-          formare filari, macchie, bordure o siepi lungo il perimetro stradale, di canali o in confine con altri fondi. Laddove in causa della formazione di filari venga verificata l’impossibilità tecnica e/o sia ridotta la funzionalità e la produttività del compendio, sarà ammessa, la piantumazione conformata a “macchia” nell’ambito della superficie aziendale in proprietà.

8.      Il numero delle piante da porre a dimora sarà determinato e specificato in relazione allo sviluppo definitivo della chioma e alla quantità di spazio che la stessa richiederà proiettata a terra, come indicato nella successiva, non esaustiva, lista delle essenze autoctone o naturalizzate e dei metri quadrati di ingombro di ogni essenza da calcolare al fine della determinazione delle aree di nuova piantumazione per altre specie arboree o arbustive non comprese si opererà con criteri di analogia. In ogni caso, la dotazione di nuove alberature dovrà essere costituita per almeno i due terzi da essenze arboree.

 

Lista delle essenze arboree autoctone o naturalizzate

sviluppo definitivo della chioma in mq.

Acer campestre  (acero campestre)

60 mq

Alnus glutinosa  (ontano)

60 mq

Celtis australis (bagolaro)

80 mq

Carpinus betulus  (carpino bianco)

60 mq

Cercis siliquastrum (albero di giuda)

60 mq

Fraxinus oxycarpa  (frassino meridionale)

60 mq

Fraxinus ornus  (orniello)

60 mq

Fraxinus excelsior  (frassino comune)

80 mq

Juglans regia  (noce nostrano)

60 mq

Malus sylvestris  (melo selvatico)

30 mq

Morus alba  (gelso bianco)

60 mq

Morus nigra  (gelso nero)

60 mq

Pyrus pyraster  (pero selvatico)

30 mq

Popolus tremula  (pioppo tremulo)

60 mq

Prunus avium  (ciliegio)

60 mq

Popolus alba  (pioppo bianco)

80 mq

Popolus candensisi  (pioppo ibrido)

80 mq

Popolus nigra  (pioppo nero)

80 mq

Popolus nigra var. italica  (pioppo cipressino)

30 mq

Quercus peduncolata  (farnia)

80 mq

Quercus petraea  (rovere)

80 mq

Quercus pubescens (roverella)

60 mq

Sorbus domestica  (sorbo domestico)

30 mq

Salix alba  (salice bianco)

60 mq

Salix babilonica  (salice piangente)

60 mq

Ulmus campestris  (olmo campestre)

60 mq

Ulmus minor  (olmo minore)

60 mq

Ulmus pumilia  (olmo siberiano)

60 mq

Tilia platyphyllos (tiglio)

80 mq

Alberi da frutto

30 mq

 

Lista delle essenze arbustive perimetrali e da macchia

sviluppo per metro lineare di siepe

Acer cmpestre (acero campestre)

10 mq

Buxus sempervirens ( Bosso)

10 mq

Carpinus betulus (carpino bianco)

10 mq

Colutea arborescens (Vesicaria)

10 mq

Cornus mas (corniolo)

10 mq

Cornus sanguinea (sanguinello)

10 mq

Corylus avellana (nocciolo)

10 mq

Evonymus eropeaus (Fusaggine)

10 mq

Elaeagnus angustifoliae (Olivello di Boemia)

10 mq

Frangola alnus (frangola)

10 mq

Hippophae rhanoides (olivello spinoso)

10 mq

Laurus Communis (Lauro)

10 mq

Ligustrum vulgaris (ligustro)

10 mq

Prunus spinosa (prugnolo)

10 mq

Rosa canina (rosa selvatica)

10 mq

Rosa rugosa (rosa rugosa)

10 mq

Salix alba (salice bianco)

10 mq

Salix caprea (salicone)

10 mq

Salix cinerea (salice nero)

10 mq

Salix elaeagnos (salice di ripa)

10 mq

Salix purpurea (salice rosso)

10 mq

Salix viminalis (salice da vimine)

10 mq

Spartium junceum (ginestra odorosa)

10 mq

Tamarix gallica (Tamerice)

10 mq

Ulmus campestris (olmo campestre)

10 mq

Viburnum lantana (lantana)

10 mq

Viburnum opulus (palla di neve)

10 mq

Viburnum tinus (Lentaggine)

10 mq

Sambucus nigra (sambuco)

10 mq

 

Sono ammesse, inoltre, altre essenze arboree o arbustive caducifoglie non espressamente elencate, da concordarsi preventivamente con il Dipartimento Lavori Pubblici. La lista delle essenze può essere integrata ai sensi del comma 8 12, art. 17 LR 56/77 e s.m.i.