Art. 87      Rispetto alla viabilità

1.      Al di fuori delle aree urbanizzate ed urbanizzande e del perimetro dei centri frazionali:

a)      Il rispetto alla viabilità, agisce su di una fascia di larghezza variabile a seconda delle caratteristiche della rete.

b)      In caso di discordanza fra indicazioni cartografiche non in contrasto con le norme nazionali e quelle sopra descritte prevalgono le prime.

c)      In esso sono possibili solo gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. Negli edifici esistenti possono essere autorizzati aumenti di volume non superiori al 20 per cento del volume preesistente, per sistemazioni igieniche o tecniche; gli ampliamenti devono avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria da salvaguardare o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente.

d)      In esso sono realizzabili a titolo precario impianti per la distribuzione carburante comunque mai a distanza inferiore a ml. 50 dagli incroci, ed altre strutture pubbliche che, per particolari esigenze (es. cabine ENEL) devono essere agibili direttamente dalla strada.

e)      Le fasce di rispetto dalla viabilità sono preordinate all'esproprio per la realizzazione o il miglioramento funzionale delle infrastrutture.

f)       Nell'edificazione sono da osservare distanze minime dal ciglio stradale, da misurarsi in proiezione orizzontale secondo le quantità sotto riportate: a tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati; a meno che sulle tavole di P.R.G. siano indicate fasce di rispetto di ampiezza maggiore, le distanze minime di cui sopra sono fissate secondo la classificazione fatta ai sensi del presente articolo.

g)      Le recinzioni delimitanti aree private devono distare almeno mt. 3,00, come stabilito dall'art. 26 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16.12.1992 N.495 aggiornato con D.P.R. 16.9.96 n.610 e s.m.i., ovvero a titolo precario possono essere arretrate di mt. 0,50 rispetto al ciglio della strada esistente e, comunque, ad una distanza non minore di metri 1,50 dal bordo esterno della banchina, mentre gli ingressi carrabili devono avere un arretramento superiore o uguale a m. 5,50 dal ciglio stradale. Saranno comunque fatte salve distanze maggiori prescritte dagli enti proprietari delle strade.

h)      Non sono ammessi permessi di costruire che comportino aperture di nuovi accessi, che non siano previsti nel presente P.R.G., su strade statali e sulle strade provinciali per le quali sia stata prevista una fascia di rispetto di ml. 30.

i)        I permessi di costruire che comportino aperture di nuovi accessi sulle restanti strade provinciali possono essere rilasciate soltanto se sia stata rilasciata preventivamente l'autorizzazione all'apertura dei nuovi accessi da parte degli Enti interessati.

j)        In tutto il territorio comunale al di fuori delle aree urbanizzate ed urbanizzande e dei centri frazionali si debbono osservare le seguenti distanze minime dal ciglio dalle strade esistenti o previste, ai sensi e con i criteri degli artt, 4 e 5 del D.M. 1404/68 nonché dal confine stradale come definito dall’art. 3 comma 1) punto 10)  del D.Lgs  30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada), se di maggior tutela dell’infrastruttura:

-          m. 60 per autostrade

-          m. 40 per superstrade

-          m. 30 per le strade statali e per strade provinciali e comunali aventi larghezza della sede superiore od uguale a m.10,50

-          m. 20 per le strade provinciali e comunali aventi larghezza della sede inferiore a m. 10,50

-          m. 10 per le strade vicinali

-          m. 5 o quella esistente, per le strade private interpoderali. Tale distanza è derogabile previo atto notarile di assenso registrato e trascritto di tutte le proprietà servite dalla medesima strada.

e le distanze minime dal confine stradale (così come definito dal Titolo I all’art. 3 comma 10  del Codice della strada), ai sensi dell’articolo 26 del Dd.P.R. 495/92 e s.m.i.

Con riferimento ai contenuti  dell’articolo 3.13 comma 5 “Rete stradale” delle Norme di Attuazione del  Piano Territoriale Provinciale approvato con D.G.R. n.241-8817 del 24.2.2009, atteso che solo con tale dispositivo è da ritenersi efficace ai sensi del Codice della Strada la prescrizione relativa alla classificazione della viabilità extraurbana secondaria provinciale quale classe C ai sensi e per gli effetti del nuovo codice della strada, sono consentite distanze in deroga da quanto previsto ai commi precedenti e dalla cartografia di piano , purchè ossequino i disposti dell’articolo 3 e 4 del Decreto Ministeriale 1° aprile 1968 numero 1404 e sia prodotto nulla osta favorevole dell’ente proprietario della strada formulato su istanza pervenuta precedentemente all’efficacia della citata norma provinciale.

2.      All'interno delle aree urbanizzate ed urbanizzande e dei centri frazionali:

a)      In esse valgono le eventuali prescrizioni grafiche relative agli allineamenti da tenere nelle nuove costruzioni e ricostruzioni, in mancanza delle quali valgono le prescrizioni stabilite per le singole zone o negli strumenti urbanistici esecutivi e convenzioni approvati alla data di adozione del presente P.R.G. C. (18 Gennaio 2006).

b)      Dovranno sempre e comunque essere rispettate le disposizioni del D.L. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 16.12.1992 N.495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione) nonché delle loro successive modifiche ed integrazioni.

c)      Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all' punto 12, art. 9 delle presenti NTA.