Art. 88      Rispetto cimiteriale

1.  Il rispetto cimiteriale determina un'area della profondità di 150 ml. salvo dimensioni inferiori, autorizzate dagli organi competenti, rappresentate nella cartografia di progetto. Ulteriori riduzioni che dovessero essere approvate dai competenti organi sono automaticamente efficaci sotto il profilo urbanistico e dovranno essere ricomposte nello strumento urbanistico generale in occasione della prima variante urbanistica e comunque entro sei mesi dall’approvazione del progetto anche mediante Determinazione Dirigenziale.

2.  In tali aree non sono ammesse nuove costruzioni, nè l'ampliamento di quelle esistenti, sono tuttavia ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, con aumento massimo del 10% del volume esistente ai sensi dell’art. 338 RD 1265/34, purché lo stesso avvenga sul lato opposto dell’edificio rispetto alla struttura da salvaguardare e purché tale aumento non dia origine a nuove unità abitative.

3.   Tra gli interventi consentiti nella fascia di rispetto dei cimiteri, ai sensi dell’articolo 27, comma 6 quater, della legge regionale 56/1977, sono ammessi i cambi di destinazione d’uso degli edifici esistenti. (comma aggiunto con rif.to all'art. 65 L.R. 13/2020)