Art. 89      Aree di salvaguardia delle opere di presa

1.      Le aree di salvaguardia distinte in “zona di tutela assoluta”, “zona di rispetto” e, ove individuate, in "zona di rispetto ristretta" e "zona di rispetto allargata", di pozzi e sorgenti di captazione d'acqua di acquedotti pubblici agiscono in ossequio a quanto previsto dal Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n.15/R.

2.   L’eliminazione di pozzi e sorgenti di captazione d'acqua di acquedotti pubblici, acclarata con certificazione del gestore, comporta la eliminazione automatica dell’area di salvaguardia.