1. SUL - Superficie utile lorda delle costruzioni
La definizione è demandata al regolamento edilizio.
1bis – tecnostrutture accessorie
Sul territorio comunale, ove non espressamente vietato o limitato, è assentita, a servizio delle attività a valenza commerciale e di somministrazione alimenti e bevande (pubblici esercizi), la possibilità di realizzare delle strutture accessorie (quali ad esempio dehors e similari), escluse dalla verifica dei parametri edificatori afferenti superfici, sia su suolo privato che pubblico previa necessaria autorizzazione. Tali elementi dovranno avere caratteri costruttivi che ne permettano una facile rimozione con sistemi realizzativi a “secco” (non sono pertanto ammesse murature in mattoni o materiali similari); potranno altresì avere sistemi di chiusura / apertura perimetrale trasparenti. Per le attività commerciali è previsto un limite dimensionale pari al 50% della superficie di vendita con massimo di 250 mq; per i pubblici esercizi un limite del 100% della superficie di somministrazione (25 mq sono comunque consentiti) con un massimo di 300 mq., sulle aree private tale limite può essere innalzato sino a 400 mq. nei casi di ampi spazi a disposizione. Tali strutture dovranno avere caratteri tipologici tali da conseguire un adeguato inserimento ambientale ed architettonico nel contesto in cui si collocano con altezza contenuta nei limiti di legge per definire un unico piano secondo le caratteristiche costruttive impiegate. Le strutture di cui al presente comma dovranno obbligatoriamente essere rimosse al cessare dell’attività di cui costituiscono pertinenza; si ammette la possibilità di mantenimento esclusivamente nei casi di subingressi o trasferimenti di licenze che dimostrino la prosecuzione delle attività. Tali strutture sono comunque soggette al versamento dei contributi di costruzione dovuti ex art.6 DPR 380/01 e s.m.i. e di norma sono escluse dal reperimento degli standard pubblici, fatta salva specifica disciplina di settore.
Le attività esercitate nelle tecnostrutture dovranno essere munite di valutazione di impatto acustico e potranno essere installate solo se dotate di accorgimenti tali da consentire il rispetto dei limiti acustici di zona nel loro esercizio ordinario.
2. Sc = Superficie coperta delle costruzioni
La definizione è demandata al regolamento edilizio.
3. Rc = Rapporto di copertura
La definizione è demandata al regolamento edilizio.
4. V = Volume della costruzione
La definizione è demandata al regolamento edilizio.
6. Volume abitativo
A tale volume si fa
riferimento per la verifica dei requisiti di agibilità. I requisiti igienico
sanitari di tale definizione sono fissati dalle vigenti leggi e, per quanto in
esse specificamente disposto, dal regolamento edilizio comunale.
7. 5. H = Altezza della costruzione
Hmax = Altezza massima dell’edificio
La definizione è demandata al Regolamento Edilizio.
8. 6. Altezza media dei piani sottotetto
La definizione è demandata al Regolamento Edilizio.
9. 7. Dc = distanza della costruzione dal confine di
proprietà
La definizione è demandata al regolamento edilizio.
Ad integrazione di quanto disciplinato dal regolamento edilizio, si applicano le successive disposizioni.
· L’applicazione del parametro di visuale libera può determinare distanze maggiori.
· Specifiche prescrizioni ed opportunità di intervento possono essere previste dalla presente normativa nelle singole zone urbanistiche, così come possono essere previste dalla disciplina particolareggiata del centro storico.
·
Sono consentite distanze inferiori a quelle previste
nelle singole zone, purché venga prodotto atto notarile di assenso del
proprietario confinante registrato e trascritto, nel rispetto della distanza
tra pareti finestrate dei fabbricati e dell'indice di visuale libera. Per
gli effetti del precedente paragrafo. qualora
la proprietà confinante appartenga ad Ente o Società di Gestione di
Infrastrutture è sufficiente la presentazione del Nulla-Osta di competenza
emesso da esso.
· In caso di:
o interventi di sopraelevazione e realizzazione di interventi pertinenziali di altezza inferiore a tre metri e che comportino la realizzazione di un volume della costruzione e/o superficie coperta inferiore al 20% del fabbricato principale;
o sili a trincea di cui all’Articolo 70 comma 2;
è sufficiente la
presentazione di scrittura privata registrata e
trascritta di assenso del proprietario confinante. L’assenza dei
descritti atti di assenso determina contrasto con il P.R.G.C.
· Il minimo potrà essere ridotto a ml. 0,00:
· se preesiste parete a confine non finestrata;
· quando la sopraelevazione sia impostata su fabbricato legittimo ed effettuata in aderenza sopra la verticale di costruzione preesistente;
· se l'intervento è inserito in strumenti urbanistici esecutivi;
· in permessi di costruire unitari di più corpi di fabbrica;
· per i manufatti adibiti all’erogazione dei pubblici servizi (energia elettrica, telefonia, gas, telematica), con altezza massima di m. 3,00 purché la parete a confine sia cieca;
potrà, inoltre, essere ridotto a ml. 3,00, quando a confine siano esistenti aree a verde pubblico, aree a verde di arredo o parcheggi pubblici previo assenso del Consiglio Comunale.
· Per quanto attiene la distanza dai confini di proprietà, i volumi interamente interrati sono ammessi nel rispetto delle disposizioni dettate dal codice civile in materia.
10. 8. Dz = distanza dai confini di zona
E' la distanza intercorrente tra il fabbricato e il confine di zona e si applica tra zone omogenee diverse.
Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi dell’art. 2 del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, generanti distanza, le zone:
D) le parti del territorio
destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui -
fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle
proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C).
Negli interventi di nuova
edificazione di edifici residenziali, e nell'ampliamento o
sopraelevazione di edifici residenziali, si applica una distanza minima di 5,00
mt..
Negli interventi di ampliamento e sopraelevazione di edifici produttivi, direzionali e commerciali si applica una distanza minima di 5,00 mt. nelle zone di completamento.
Negli interventi di nuova edificazione di edifici produttivi, direzionali e commerciali si applica una distanza minima di 10,00 mt., ad eccezione di confini zona che intercorrono tra il lotto e parcheggi pubblici o verde pubblico di arredo, se attuati come aree di cessione relative all'intervento stesso per i quali si applica una distanza minima di 5,00 mt.
Specifiche prescrizioni ed opportunità di intervento possono essere previste dalla presente normativa nelle singole zone urbanistiche, così come possono essere previste dalla Disciplina Particolareggiata del centro storico.
11. 9. D = distanza tra le costruzioni
La definizione è demandata al regolamento edilizio.
Ad integrazione di quanto disciplinato dal regolamento edilizio, si applicano le successive disposizioni.
· Negli interventi di nuova edificazione, di ampliamento o sopraelevazione e negli interventi di demolizione e ricostruzione, è prevista di norma una distanza minima di 10,00 mt. ad eccezione del Centro Storico.
·
Negli interventi su edifici esistenti si mantengono le
distanze preesistenti legittimate o di cui alla
normativa vigente. ad eccezione che negli interventi di
demolizione e ricostruzione, non sono comunque ammesse nuove aperture di
finestre nei locali di categoria A (come definiti dal D.M. 6.11.84) su pareti
prospicienti pareti, finestrate o no, poste a distanza inferiore a 10,00 mt.
· Specifiche prescrizioni ed opportunità di intervento possono essere previste dalla presente normativa nelle singole zone urbanistiche, così come possono essere previste dalla disciplina particolareggiata del centro storico.
·
Previo assenso dell’organo competente in materia di
approvazione di Piani Particolareggiati, è possibile derogare E' ammessa, in ambito di strumento urbanistico esecutivo, la
deroga alla distanza minima di mt.10.,
qualora sia rilevabile la concomitanza di tutte le seguenti circostanze:
-
l’elemento determinante la necessità di deroga sia una barriera
antirumore dimostratamente atta alla risoluzione di conclamate situazioni di
disagio acustico;
-
la criticità acustica sia relativa ad attività preesistente alla
data di adozione delle presenti norme;
-
l’intervento riguardi accostamenti critici così come rilevabili
dalla “Classificazione acustica del territorio” approvata con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 03 marzo 2004 ed s.m.i.;
-
gli elementi schermanti siano realizzati in maniera tale da
garantire il rispetto dell’articolo 166 del Regolamento di Igiene in relazione
alla illuminazione naturale diretta;
-
sia prodotta relazione volta a dimostrare il permanere di
adeguati requisiti igienico sanitari in relazione alla formazione della
intercapedine;
Sono comunque fatti salvi i
disposti di cui all’articolo 9 comma 9 “distanza della costruzione dal
confine di proprietà”.
12. 10. Ds = distanza dalle strade
La definizione è demandata al regolamento edilizio.
Ad integrazione di quanto disciplinato dal regolamento edilizio, si applicano le successive disposizioni.
· Nelle aree urbanizzate ed urbanizzande all'esterno dei centri storici e delle aree di vecchio impianto di valore ambientale, le distanze minime degli edifici dal filo stradale esistente o di progetto debbono corrispondere a:
- 5,00 ml. per strade di larghezza inferiore a ml. 7 e per la viabilità minore a fondo cieco;
- 7,50 ml. per strade di larghezza comprese tra ml. 7 e ml. 15;
- 10,00 ml. per strade di larghezza superiore a ml. 15.
- 20,00 ml. per la Tangenziale (Variante S.S.231).
· Distanze maggiori possono essere definite per singola zona urbanistica o rappresentate nella cartografia di progetto o dettate dalle presenti NTA in ottemperanza a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada.
·
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate al presente
articolo comma 12 nel caso
di edifici che formino oggetto di Strumento Urbanistico Esecutivo di iniziativa
pubblica o privata, oppure secondo le specifiche indicazioni cartografiche
previste negli elaborati progettuali del P.R.G.C.
13. 11. VL = Visuale libera
L'indice di visuale libera, insieme con le prescrizioni attinenti la distanza dai confini di proprietà, di zona, tra fabbricati e dalle strade, serve per determinare la corretta posizione del fabbricato nel lotto. Per la sua natura di interesse generale è inderogabile per pattuizione fra privati, salvo per costruzioni in aderenza, mentre è derogabile in sede di S.U.E o, previo assenso da parte del Consiglio Comunale, in caso di proprietà dell’Amministrazione Comunale.
L'indice di visuale libera viene applicato ad ogni fronte del fabbricato ed è determinato dal rapporto tra la distanza delle fronti del fabbricato dai confini (di zona e di proprietà) e l'altezza delle fronti stesse.
La zona di visuale libera competente a ciascun fronte del fabbricato, misurata ortogonalmente al fronte stesso, è data dal prodotto H x VL, in cui H è l'altezza del fronte e VL è il coefficiente di visuale libera determinato dal P.R.G. per ogni zona urbanistica.
I volumi aggettanti, come i bow-windows ed i balconi chiusi lateralmente sono soggetti al criterio della visuale libera.
Il criterio di visuale libera non si applica nei seguenti casi:
- L'aggetto massimo di cornicioni, balconi, pensiline, scale esterne, ecc. non superiore a 1,50 metri;
-
costruzione a confine, previo atto di assenso della proprietà confinante
attestante l’impegno alla costruzione in aderenza ovvero alle distanze minime
calcolate in base al presente articolo in relazione ai fronti del fabbricato
e/o prescritte dal comma 12 del presente articolo;
- sopraelevazione di fronte preesistente alla data di adozione delle presenti norme (11.02.2008);
- presenza di fronte, preesistente alla data di adozione delle presenti norme (11.02.2008),nei quali non si aprono finestre, ovvero si aprono solo finestre di locali di categoria S, ovvero si aprono finestre di locali di categoria A, ma con quota davanzale più alta del fronte prospiciente.
Per locali di categoria S si intendono i vani accessori e di servizio. Per locali di categoria A si intendono gli ambienti abitativi (soggiorni, sale da pranzo, camere da letto, cucine, ambienti abitabili in genere) e gli ambienti di lavoro principali (uffici, studi professionali e laboratori scientifici e tecnici; negozi di vendita e sale di esposizione, sale di riunione, palestre, bar, ristoranti e sale di ritrovo, laboratori artigiani ed officine, magazzini, depositi ed archivi nei quali sia prevista la permanenza prolungata delle persone).
12. Definizioni Usi
Usi Previsti: si intendono gli usi che il piano ritiene propri delle singole zonizzazioni e pertanto ne prevede l’insediamento;
Usi Ammessi: si intendono quelli non direttamente afferenti alla zonizzazione ma che sono comunque compatibili o che non determinano criticità tali da renderli incongrui;
Usi Incongrui: si intendono quelli incompatibili con l’ambito urbanistico.