1. Le aree delimitate dal rispetto agli impianti pubblici di depurazione e alle discariche di profondità minima di ml. 100, dovranno essere asservite alla proprietà degli impianti protetti.
2. In
esse il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, indicherà le
essenze da piantumare.
3. Non sarà ammessa alcuna nuova edificazione se non quelle a servizio dell'impianto. Per i fabbricati esistenti ricadenti delle fasce di rispetto si ammettono interventi sino alla manutenzione straordinaria limitata al mantenimento delle strutture.
4. I depuratori esistenti costruiti con strutture chiuse, che non emanino esalazioni, sono esclusi dalle prescrizioni del presente articolo.
5. Il
Sindaco potrà, nei singoli casi, su espresso parere favorevole del Dipartimento
di Prevenzione dell'A.S.L., imporre il rispetto di una distanza minima.
6. In
seguito a realizzazione di nuovo depuratore comunale in località Castello della
Nebbia, siano eliminatae lae
fasciae di rispetto deli
depuratorei sitoi in località Belmonte e località
Cartiera con riferimento alla data di fine lavori delle opere edilizie
afferenti il recupero ambientale, concertate con
l’Amministrazione Comunale, delle aree dismesse relative ali suddettoi
depuratorei e correlata
dichiarazione di collaudo acclarata con
certificazione del gestore. Nelle More di
attuazione del recupero ambientale delle aree dell’impianto, previa
dismissione e sanificazione del depuratore certificata dal gestore, si
ammettono interventi sino alla ristrutturazione ed ampliamento nei limiti
edificatori previsti per le singole zone urbanistiche.