Art. 90      Rispetto agli impianti di depurazione e alle discariche

1.      Le aree delimitate dal rispetto agli impianti pubblici di depurazione e alle discariche di profondità minima di ml. 100, dovranno essere asservite alla proprietà degli impianti protetti.

2.      In esse il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, indicherà le essenze da piantumare.

3.      Non sarà ammessa alcuna nuova edificazione se non quelle a servizio dell'impianto. Per i fabbricati esistenti ricadenti delle fasce di rispetto si ammettono interventi sino alla manutenzione straordinaria limitata al mantenimento delle strutture.

4.      I depuratori esistenti costruiti con strutture chiuse, che non emanino esalazioni, sono esclusi dalle prescrizioni del presente articolo.

5.      Il Sindaco potrà, nei singoli casi, su espresso parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L., imporre il rispetto di una distanza minima.

6.      In seguito a realizzazione di nuovo depuratore comunale in località Castello della Nebbia, siano eliminatae lae fasciae di rispetto deli depuratorei sitoi in località Belmonte e località Cartiera con riferimento alla data di fine lavori delle opere edilizie afferenti il recupero ambientale, concertate con l’Amministrazione Comunale, delle aree dismesse relative ali suddettoi depuratorei e correlata dichiarazione di collaudo acclarata con certificazione del gestore. Nelle More di attuazione del recupero ambientale delle aree dell’impianto, previa dismissione e sanificazione del depuratore certificata dal gestore, si ammettono interventi sino alla ristrutturazione ed ampliamento nei limiti edificatori previsti per le singole zone urbanistiche.