Art. 91      Rispetto alle ferrovie

1.      Il rispetto alle ferrovie, salvo maggiori prescrizioni grafiche, agisce per una fascia di ml. 30 dalla linea della pił vicina rotaia o a ml. 10 dal confine dell'area di proprietą delle FF.SS., qualora la distanza del confine di proprietą delle FF.SS. dalla rotaia sia uguale o superiore a 20 m..

2.      In esse vale il disposto del D.P.R. 11/07/1980 n. 753. Sono fatte salve le deroghe autorizzate dall'Ente Ferrovie dello Stato.

3.      Negli edifici esistenti possono essere autorizzati dal PRG aumenti di volume non superiori al 20 per cento del volume preesistente, per sistemazioni igieniche o tecniche; gli ampliamenti devono avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura ferroviaria da salvaguardare o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente.