Art. 92      Rispetto alle condotte idriche principali o dai collettori fognari principali

1.      Le nuove costruzioni dovranno rispettare una distanza di 3,00 mt. dall'asse delle condotte e dai collettori principali, ove questi non corrano entro le sedi viarie esistenti o previste.

Tale fascia di rispetto è derogabile qualora, in considerazione di particolari situazioni morfologiche e di adozione di adeguate tecniche costruttive (spingitubo o microtunneling), sia dimostrabile l’assenza di interferenze fra nuovo fabbricato e la condotta o collettore. Tale deroga avviene su motivata e documentata richiesta e previo parere favorevole del Dipartimento Lavori Pubblici fatta salva ogni responsabilità del richiedente rispetto a danni che debbano realizzarsi in causa dell’intervento oggetto di deroga.