Art. 93      Rispetto all'abitato 

1.      In tali aree è vietata la nuova edificazione;

2.      In presenza di aziende con fabbricati attivamente destinati alla conduzione del fondo già presenti in tale area, è consentita l’edificazione secondo i disposti relativi alle aree agricole normali previsti al TITOLO II° capo V°;

3.      Sono assentiti tutti gli interventi  di cui all’articolo 74 comma 2;

4.      Nelle aree poste tra la statale 28 e la infrastruttura ferroviaria, gli incrementi ammissibili di cui ai precedenti commi non potranno superare il 20% della Superficie Utile Lorda e della superficie coperta esistente insistente sull’area di cui al presente articolo.

5.      I commi 2, 3 e 4 non si applicano nei “corridoi di salvaguardia” ai sensi dell’articolo 37 comma 4.