1. In tali aree è vietata la nuova edificazione;
2. In
presenza di aziende con fabbricati attivamente destinati alla conduzione del
fondo già presenti in tale area, è consentita l’edificazione secondo i disposti
relativi alle aree agricole normali previsti al TITOLO II° capo V°;
3. Sono assentiti tutti gli interventi di cui all’articolo 74 comma 2;
4. Nelle aree poste tra la statale 28 e la infrastruttura ferroviaria, gli incrementi ammissibili di cui ai precedenti commi non potranno superare il 20% della Superficie Utile Lorda e della superficie coperta esistente insistente sull’area di cui al presente articolo.
5. I commi 2, 3 e 4 non si applicano nei “corridoi di salvaguardia” ai sensi dell’articolo 37 comma 4.