1. Il PRG individua le linee degli elettrodotti alle quali sono da applicare le fasce di rispetto previste dalla disciplina vigente in materia. Nel caso di elettrodotti esistenti l’individuazione cartografica è da intendersi a livello meramente indicativo e le fasce di rispetto sono generate dalla reale localizzazione degli stessi.
2. Modifiche
di tracciato o nuove linee di elettrodotti, già realizzati, saranno recepiti
nel PRG con le modalità di cui al comma 8 12,
art. 17 LR 56/77.