Art. 94      Rispetto agli elettrodotti

1.      Il PRG individua le linee degli elettrodotti alle quali sono da applicare le fasce di rispetto previste dalla disciplina vigente in materia. Nel caso di elettrodotti esistenti l’individuazione cartografica è da intendersi a livello meramente indicativo e le fasce di rispetto sono generate dalla reale localizzazione degli stessi.

2.      Modifiche di tracciato o nuove linee di elettrodotti, già realizzati, saranno recepiti nel PRG con le modalità di cui al comma 8 12, art. 17 LR 56/77.