Art. 95      Rispetto agli impianti distributori di gas per autotrazione

1.      Ai sensi del D.P.R. 12/01/71 n. 208 - art. 208 - le distanze per l'edificazione dagli impianti distributori di GPL sono le seguenti:

a)      30 mt. per qualsiasi tipo di edificazione;

b)      40 mt. per edifici con cubatura singola superiore a mc. 3000 o per edifici destinati alla collettivitą come scuole, ospedali, chiese, caserme;

c)      60 mt. per luogo in cui suole verificarsi affluenza di pubblico come fermate di linee di trasporto pubblico, stadi o campi sportivi, circhi equestri o luna-park a carattere stabile, campi per fiere e mercati.

2.      Sono comunque fatte salve maggiori distanze stabilite dalle pił recenti disposizioni di legge in materia di prevenzione incendi.