Art. 97      Vincolo di tutela dei corsi d'acqua

1.      Il P.R.G. individua i laghi, i fiumi, i torrenti, nonché i canali, i laghi artificiali e le zone umide, di maggiore importanza.

2.      Le fasce di rispetto alle zone d'acqua di cui al precedente comma comprendono per intero le aree esondabili evidenziate nelle tavole dei vincoli territoriali e si estendono comunque salvo valori maggiori topograficamente definiti all'esterno o delle aree urbane e dei centri frazionali, per una fascia di profondità minima, misurata secondo i criteri esposti all'art. 29 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., pari a :

a.       ml. 50 dal limite del demanio, per i fiumi Stura e Mellea;

b.      ml. 15 dal piede esterno degli argini maestri per i canali segnalati nella cartografia di PRG in scala 1:10.000;

c.      ml. 10 dall'asse dell'alveo dei restanti rivi naturali segnalati in cartografia di PRG in scala 1:10.000.

3.      In tali fasce di rispetto non sono ammesse nuove costruzioni e gli interventi ammissibili sull'esistente si limitano alla manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, previa verifica su rischi esistenti e potenziali e la loro eventuale rimozione.

4.      Fanno eccezione i manufatti agricoli esistenti nelle fasce di cui al punto b) e c) per i quali sono ammessi ampliamenti che non peggiorino le distanze dalle infrastrutture quando queste siano già inferiori al minimo.

5.      Sono fatte salve le ulteriori imposizioni e limitazioni  previste dal D.L.vo 22 gennaio 2004 n.42.

6.      All'interno delle aree urbane e dei centri frazionali, la distanza minima per l'edificazione, anche delle recinzioni, dai canali artificiali è quella sancita dal Codice Civile ovvero, ove il caso, dal Regio Decreto n. 8 maggio 1904 n. 368 rispetto al quale si enumerano i canali "Naviglio di Bra", "Stura", "Mellea", "Pertusata".

6.1 7  E' ammessa tuttavia deroga, alla suddetta distanza, su espressa autorizzazione dell'Ente proprietario del canale ovvero, ove il caso, secondo quanto previsto dalla Circ. P.G.R. 8 ottobre 1998 N.14/LAP/PET.

6.2 Risultano già riconosciute le deroghe di seguito descritte:

ü  Località San Sebastiano - Canale Stura - dal Km 67+355 al Km 67+975 della S.S. 231;

ü  Concentrico - Canale Naviglio di Bra - dal ponte di via A. Pacchiotti al ponte di Via Salita del Salice.

7.      9All'interno delle aree urbane e dei centri frazionali, la distanza minima per l'edificazione, anche delle recinzioni, dai restanti canali artificiali è di mt. 5,00 dal limite della sponda.

7.1 10  E' ammessa tuttavia deroga, fino a mt. 0,00 alla suddetta distanza minima, su espressa autorizzazione dell'Ente proprietario del canale e previa perizia idrogeologica che ne confermi o meno l’idoneità in base alla presenza di adeguate opere di protezione.

8.      11Devono in ogni caso essere rispettate le disposizioni del Regio Decreto n. 523 del 25.7.1904.

9.      12l P.R.G. recepisce le fasce di tutela del Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico.

Le aree di fascia A di deflusso della piena sono inedificabili. Tali aree sono disciplinate dagli artt. nn. 29 e 39 delle norme di attuazione del PAI e dal comma 4 del successivo art. 98.

Le aree di fascia B di esondazione sono disciplinate dagli artt. nn. 30 e 39 delle norme di attuazione del PAI e dal comma 3 del successivo art. 98.

Le aree di fascia C di inondazione per piena catastrofica sono disciplinate dal successivo articolo 98.