Art. 98      Vincolo di difesa da rischi incombenti

1.      La carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica classifica il territorio comunale in base alle condizioni di rischio riscontrate e alle limitazioni alle trasformazioni da prevedere per garantire una corretta utilizzazione dei suoli e una adeguata sicurezza degli insediamenti.

2.      Nelle aree di classe I non sono previste limitazioni causate da rischi incombenti. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste dal presente PRG sono ammesse nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88.

3.      Nelle aree di classe II le limitazioni causate da rischi incombenti sono di moderata pericolosità geomorfologica. Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste o ammesse dal presente PRG dovranno rispettare, oltre alle indagini e verifiche previste dal D.M. 11/03/1988, gli accorgimenti tecnici previsti nella relazione geologica allegata al presente P.R.G. C. per le classi IIa[1] e IIb[2] e IIc[3].

4.      Le aree di classe III sono inedificabili, in esse sono comprese le aree Ee riportate sulla carta di sintesi della pericolosità e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica per le quali si intende richiamata la specifica normativa del P.A.I.

La fattibilità degli interventi ammessi dovrà essere attentamente verificata e accertata a seguito dell’espletamento di indagini di dettaglio, finalizzate alla valutazione dei caratteri geologici, idrogeologici e qualora necessario geotecnici, facendo ricorso a indagini geognostiche, in ottemperanza della Circolare Regionale 16/URE e del D.M. 11/03/98 e secondo quanto indicato dalla N.T.E alla C.P.G.R. 7/LAP; tali studi dovranno contenere inoltre le dettagliate prescrizioni relative alla mitigazione dei fattori di rischio presenti.

La realizzazione di opere di interesse pubblico altrimenti non localizzabili è ammessa nel rispetto di quanto previsto all’art. 31 della LR 56/77.

Nelle aree di classe IIIa:

-          Sono ammessi interventi idraulici e di sistemazione ambientale e dei versanti, ripristino delle opere di difesa esistenti, atti a ridurre i rischi legati alla dinamica fluvio-torrentizia e alla dinamica dei versanti.

-          Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza ampliamento.

Nelle aree di classe IIIb

-          Si rendono necessari interventi di riassetto volti alla messa in sicurezza delle condizioni di rischio;

-          Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza ampliamento.

Nelle classi 3b3: a seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico. Sono da escludersi nuove unità abitative e completamenti.

5.       SITI CONTAMINATI: I siti contaminati sono riportati a livello ricognitivo e non prescrittivo nella Cartografia di P.R.G.C.. Essi comprendono quelle aree nelle quali è stata accertata la presenza di valori di concentrazione di sostanze contaminanti superiori alla concentrazione massima ammissibile secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In tali aree si interviene in ossequio a quanto previsto dalla parte quarta Titolo V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

 



[1]    Aree interessate da problematiche geotecniche superabili nell’ambito del progetto relativo alle fondazioni e caratterizzate da acclività da moderata a sensibile (da 5° a 20°), in assenza di elementi geologici intrinseci tali da originare propensione al dissesto. Gli interventi sono ammessi nel rispetto delle seguenti indicazioni:

-      rispetto del D.M. 11/03/1988 in fase di progettazione esecutiva, esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante;

-      gli interventi siano condizionati a verifiche di stabilità che attestino il conseguimento di un fattore di sicurezza pari o superiore a 1,3;

-      siano rivegetate mediante inerbimento o arbusti autoctoni le aree acclivi interessate da interventi che ne degradino il manto di copertura;

-      divieto di eseguire tagli verticali o subverticali non protetti da opere di sostegno adeguatamente drenate;

-      nelle zone prossime al ciglio di scarpata, a monte di nuovi interventi edificatori, venga previsto un sistema di drenaggio per le acque meteoriche, atto ad impedire il ruscellamento lungo la scarpata.

[2]    Aree caratterizzate da problematiche di modesti allagamenti prevalentemente a bassa energia con altezze d’acqua inferiori a 0,5 metri. Gli interventi sono ammessi nel rispetto delle seguenti indicazioni:

-      a) rispetto del D.M. 11/03/1988 in fase di progettazione esecutiva, esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante;

-      b) non è ammessa la realizzazione di piani interrati;

-      c) i piani terreno delle edificazioni siano predisposti su rilevato con altezza media di almeno 1 metro da p.c. sistemato.

Le prescrizioni di cui alla lett. b) e c) sono derogate qualora vengano realizzate opere per la mitigazione del rischio o interventi strutturali di protezione debitamente descritti in relazione preventiva e convalidati in sede di istanza di agibilità; tali dichiarazioni saranno controfirmate dal richiedente, da tecnico abilitato e dall’esecutore;

[3]    Aree caratterizzate da problematiche legate alla falda superficiale che possono essere superate con norme apposite relativamente alle opere interrate; presenza di falda freatica saliente a profondità uguale o inferiore a 3 metri da p.c. Gli interventi sono ammessi nel rispetto delle seguenti indicazioni:

-      rispetto del D.M. 11/03/1988 in fase di progettazione esecutiva, esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante;

-      siano previste, per ogni interevento edificatorio, indagini geoidrologiche in situ, atte a rilevare il livello della superficie della falda freatica puntuale e la ricerca storica sul massimo livello raggiunto della stessa;

-      divieto di realizzazione di piani interrati “sottofalda”;  tale divieto è derogato qualora vengano realizzate opere per la mitigazione del rischio o interventi strutturali di protezione debitamente descritti in relazione preventiva e convalidati in sede di istanza di agibilità; tali dichiarazioni saranno controfirmate dal richiedente, da tecnico abilitato e dall’esecutore,

-      siano previste opere di impermeabilizzazione con l’impiego di tecnologie avanzate nell’ambito di quegli interventi di interesse pubblico non altrimenti localizzabili;

-      è consigliabile, in fase di progettazione esecutiva, la proposta di sopraelevazione di almeno un metro, di tutta l’area per eliminare i problemi legati all’interferenza con la falda freatica.