Art. 99      Vincolo di difesa forestale

1.      Tale vincolo, individuato sulle tavole di zonizzazione del territorio in scala 1:5.000 in base all'attuale, o potenziale, copertura a bosco o in base a previsioni degli Enti preposti, di rimboschimento produttivo o protettivo, comporta la inedificabilità delle aree interessate fatta salva la possibilità di realizzazione di impianti tecnologici interrati  e di viabilità interpoderale.

2.      Gli edifici esistenti potranno subire unicamente interventi conservativi.

3.      Il vincolo di cui al presente articolo non ha riferimento con i disposti di cui all’articolo 142 comma 1 lett.g) del  D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42.