Art. 48 – INTERVENTI EDILIZI DI NUOVA COSTRUZIONE
Gli interventi di nuova costruzione consistono in
interventi su aree inedificate o di sostituzione di strutture esistenti,
previa demolizione totale o parziale, in modo così rilevante da configurare
intervento di ricostruzione.
Negli interventi di nuova costruzione dovranno essere rispettate
le seguenti prescrizioni, oltre a quelle topograficamente definite dal
P.R.G.C. o stabilite dalle presenti norme e nelle tabelle allegate:
a) la distanza minima tra pareti finestrate di
edifici antistanti dovrà essere pari all'altezza del fabbricato più alto e
comunque non inferiore a ml. 10,00, anche quando una sola parte sia finestrata;
tale prescrizione si applica solo nel caso di prospicienza
diretta tra pareti e non si applica per pareti o parti di pareti non
finestrate.
La distanza dei confini del lotto dovrà
essere pari alla semisomma dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini
stessi, con un minimo di ml. 5,00; tale minimo può essere ridotto fino a ml.
0,00 ove sia intercorso un accordo con proprietari confinanti; è consentita
l'edificazione in aderenza se preesiste parete in confine e ove l'edificazione
è prevista con tipologia a schiera.
Qualora esistano nelle proprietà
limitrofe edifici costruiti anteriormente alla data di adozione del P.R.G.C.,
la cui altezza o distanza dai confini non consente il rispetto delle distanze
previste dal presente paragrafo, le nuove costruzioni potranno soddisfare solo
alle distanze dai confini pari alla metà della propria altezza e con un minimo
assoluto di ml. 5,00.
Sono ammesse distanze inferiori a quelle
indicate nel presente paragrafo nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di strumenti urbanistici esecutivi con
previsioni planivolumetriche;
b) negli edifici a schiera con fronti di
lunghezza superiore a ml. 30 dovrà essere previsto un accesso passante
trasversale di norma ogni 30 ml..
Negli isolati dove il P.R.G.C. non
reperisce aree a parcheggio al servizio delle residenze, tali accessi, se
posti in diretta comunicazione con la viabilità pubblica di transito veicolare
dovranno terminare con una piazzola di sosta in cui sia inscrivibile una
circonferenza di almeno m. 15 e comunque di dimensione non inferiore a quella
derivante dalla applicazione del successivo art. 53 alla costruzione ad essa
relativa.