Art.    48    INTERVENTI EDILIZI DI NUOVA COSTRUZIONE

 

Gli interventi di nuova costruzione consistono in interventi su aree inedificate o di sostituzione di strutture esisten­ti, previa demolizione totale o parziale, in modo così ri­levante da configurare intervento di ricostruzione.

Negli interventi di nuova costruzione dovranno essere ri­spettate le seguenti prescrizioni, oltre a quelle topografi­camente definite dal P.R.G.C. o stabilite dalle presenti nor­me e nelle tabelle allegate:

a)    la distanza minima tra pareti finestrate di edifici anti­stanti dovrà essere pari all'altezza del fabbricato più al­to e comunque non inferiore a ml. 10,00, anche quando una sola parte sia finestrata; tale prescrizione si applica solo nel caso di prospicienza diretta tra pareti e non si applica per pareti o parti di pareti non finestrate.

       La distanza dei confini del lotto dovrà essere pari alla semisomma dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini stessi, con un minimo di ml. 5,00; tale minimo può essere ri­dotto fino a ml. 0,00 ove sia intercorso un accordo con proprietari confinanti; è consentita l'edificazione in aderenza se preesiste parete in confine e ove l'edificazione è prevista con tipologia a schiera.

       Qualora esistano nelle proprietà limitrofe edifici costruiti anteriormente alla data di adozione del P.R.G.C., la cui al­tezza o distanza dai confini non consente il rispetto delle distanze previste dal presente paragrafo, le nuove costru­zioni potranno soddisfare solo alle distanze dai confini pari alla metà della propria altezza e con un minimo assoluto di ml. 5,00.

       Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel pre­sente paragrafo nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di strumenti urbanistici esecutivi con previsioni planivolumetriche;

b)   negli edifici a schiera con fronti di lunghezza superiore a ml. 30 dovrà essere previsto un accesso pas­sante trasversale di norma ogni 30 ml..

       Negli isolati dove il P.R.G.C. non reperisce aree a parcheg­gio al servizio delle residenze, tali accessi, se posti in di­retta comunicazione con la viabilità pubblica di transito veicolare dovranno terminare con una piazzola di sosta in cui sia inscrivibile una circonferenza di almeno m. 15 e comunque di dimensione non inferiore a quella derivante dal­la applicazione del successivo art. 53 alla costruzione ad essa relativa.