ARTICOLO 23 - Trasferimenti di cubatura.

 

Sono ammessi trasferimenti di cubatura nell'ambito delle zone residenziali e di quelle agricole nelle seguenti condizioni:

 

a) nell'ambito delle zone residenziali purché:

1)       il trasferimento avvenga nell'ambito della stessa zona territoriale omogenea del P.R.G.C.;

2)       la volumetria sia determinata in base all’indice territoriale della zona, col rispetto del relativo indice fondiario;

3)       l'intervento avvenga nell'ambito di un piano esecutivo (P.P. o P.E.C.);

4)       l’entità dell'area vincolata a servizi di cui é utilizzata la cubatura venga quantitativamente ed effettivamente destinata a tale uso;

 

b) nell'ambito delle zone agricole purché:

1)       la volumetria venga calcolata in base all'indice di edificabilità di ogni appezzamento costituente l'azienda, anche situato in Comuni non contigui purché sito a distanza non superiore a 1500 mt. dal centro aziendale;

2)       l'insediamento preveda la realizzazione e/o la conservazione, accanto al volume residenziale, delle infrastrutture connesse con l’attività agricola (quali stalle, silos, magazzini, ecc.) la cui esistenza é da ritenersi condizione necessaria al rilascio del permesso di costruire;

3)       l'indice della cubatura cui fare riferimento sia quello proprio della zona calcolato con riferimento alle colture in atto e in progetto;

4)       sia stipulata apposita convenzione o atto unilaterale di obbligo trascritto nei Registri Immobiliari dal quale risulti gravare un vincolo di inedificabilità, sulle aree la cui cubatura sia stata utilizzata per l'operazione.