ARTICOLO 23 - Trasferimenti di cubatura.
Sono ammessi
trasferimenti di cubatura nell'ambito delle zone residenziali e di quelle
agricole nelle seguenti condizioni:
a)
nell'ambito delle zone residenziali purché:
1)
il
trasferimento avvenga nell'ambito della stessa zona territoriale omogenea del
P.R.G.C.;
2)
la
volumetria sia determinata in base all’indice territoriale della zona, col
rispetto del relativo indice fondiario;
3)
l'intervento
avvenga nell'ambito di un piano esecutivo (P.P. o P.E.C.);
4)
l’entità
dell'area vincolata a servizi di cui é utilizzata la cubatura venga
quantitativamente ed effettivamente destinata a tale uso;
b) nell'ambito
delle zone agricole purché:
1)
la
volumetria venga calcolata in base all'indice di edificabilità di ogni
appezzamento costituente l'azienda, anche situato in Comuni non contigui purché
sito a distanza non superiore a 1500 mt. dal centro aziendale;
2)
l'insediamento
preveda la realizzazione e/o la conservazione, accanto al volume residenziale,
delle infrastrutture connesse con l’attività agricola (quali stalle, silos,
magazzini, ecc.) la cui esistenza é da ritenersi condizione necessaria al
rilascio del permesso di costruire;
3)
l'indice
della cubatura cui fare riferimento sia quello proprio della zona calcolato con
riferimento alle colture in atto e in progetto;
4)
sia
stipulata apposita convenzione o atto unilaterale di obbligo trascritto nei
Registri Immobiliari dal quale risulti gravare un vincolo di inedificabilità,
sulle aree la cui cubatura sia stata utilizzata per l'operazione.