ARTICOLO 28 – Agibilità (ex abitabilità ed usabilità)
delle costruzioni. (Art. 12 del
R.E.C.)
Nessuna nuova costruzione, ivi compresi gli
ampliamenti, le sopraelevazioni, le modificazioni e le ristrutturazioni di
edifici preesistenti, può essere abitata o usata senza agibilità (art. 12 del
R.E.C.) rilasciata dal Responsabile del Servizio – Edilizia Privata.
Il rilascio del Certificato di Agibilità
é disciplinato dall’art. 24 e seguenti del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380.
In ogni caso il rilascio del Certificato
di Agibilità é subordinato alle seguenti condizioni:
a)
che
per quella stessa costruzione sia stata in precedenza rilasciata dal
Responsabile del Servizio – Edilizia Privata, regolare concessione,
autorizzazione, permesso di costruire o D.I.A.;
b)
che
la costruzione sia conforme al progetto approvato ed alle eventuali varianti;
c)
che
siano state rispettate tutte le prescrizioni e condizioni apposte alla
Autorizzazione siano esse di carattere urbanistico, edilizio, igienico -
sanitario o altro genere;
d)
che
siano rispettate le destinazioni d’uso previste nel progetto approvato;
e)
che
siano rispettate le norme vigenti sulle opere in conglomerato cementizio
semplice e armato (certificato di collaudo ed idoneità statica rilasciati da
tecnici abilitati);
f)
che
la costruzione non presenti cause o fattori di insalubrità, sia nei confronti
degli utilizzatori di essa sia dell'ambiente, esterno ed interno;
g)
che
siano rispettate le norme antincendio, antisismiche, la verifica delle
dispersioni termiche Legge 10/91, l’aut. agli scarichi Legge 13/91, la verifica
delle dispersioni acustiche D.P.C.M. 5/12/1997, la certificazione degli
impianti Legge 46/90, certificato di regolare esecuzione, disposti del D.L. 425
e del T.U. D.P.R. 06/06/2001 N° 380 e in genere di sicurezza delle costruzioni.
Gli accertamenti da parte dell'Ufficiale
Sanitario possono essere richiesti dall’Amministrazione e/o dal titolare della
permesso di costruire per casi particolari.