ARTICOLO 29 - Classificazione delle aree.

 

Ai fini della salvaguardia degli ambienti storici e naturali, della trasformazione e dello sviluppo equilibrati, il territorio comunale é suddiviso in aree urbanistiche omogenee, come risulta dalle tavole del P.R.G.C.; su tali aree si applicano in generale le presenti Norme tecniche di attuazione.

 

Le aree sono cosi classificate:

1)       Aree per insediamenti prevalentemente residenziali;

A)      aree degli insediamenti storici;

B)      aree residenziali e di completamento;

B1) aree residenziali e di completamento – lotti liberi;

B1*) aree residenziali e di completamento – lotti liberi in attuazione;

C)      aree di nuova espansione;

PEC) aree di nuova espansione.

 

2)       Aree produttive:

D)      aree industriali-artigianali;

E)      aree agricole;

F)      aree produttive esistenti;

G)     aree produttive in zona impropria.

 

3)       Aree per servizi pubblici e aree per servizi di interesse generale:

-          parcheggio pubblico;

-          verde attrezzato;

-          verde sportivo;

-          interesse comune;

-          istruzione;