ARTICOLO 36 - Fasce e zone di
rispetto.
A
protezione dei nastri e degli incroci stradali, attrezzati e non, all'esterno
dei centri edificati deve essere prevista un'adeguata fascia di rispetto, che
garantisca la visibilità, gli ampliamenti delle corsie e l'inserimento di
ulteriori eventuali allacciamenti.
Si
richiamano a tal fine le fasce di arretramento da prevedersi in ottemperanza a
quanto disposto dall'art. 27 della L.R. 56/77, dal D.M. 1 aprile 1968 n°1404
nonché dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione di
attuazione. A tale scopo si precisa che le “zone di rispetto delle strade”
segnalate sulla cartografia di piano sono indicative della presenza di un
vincolo; la profondità della fascia deve essere verificata relativamente alla
tipologia della strada.
Gli edifici rurali, ad uso residenziale, esistenti nelle
fasce di rispetto di cui ai commi precedenti, possono essere autorizzati, in
sede di normativa di Piano Regolatore Generale, ad aumenti di volume non
superiori al 20% del volume preesistente, per sistemazioni igieniche e
tecniche; gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto a quello
dell'infrastruttura viaria da salvaguardare.
Nelle
zone di rispetto dei cimiteri, definite dal Piano Regolatore Generale ai sensi
dell'articolo 338 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n°
1265 e successive modificazioni ed integrazioni, la fascia di rispetto è
quella rappresentata sulle tavole di piano (tav. 5A Madonna delle Grazie e tav.
7A Capoluogo) e sarà vigente con l’emanazione del Decreto del Sindaco sino
ad allora valgono i maggiori vincoli vigenti.
La riduzione a mt. 60 della fascia di
rispetto cimiteriale della Frazione S. Lorenzo di cui alla Variante Parziale n.
11, entrerà in vigore solo in seguito all’espletamento con esito favorevole
delle procedure autorizzative di cui alla Circolare P.G.R. n. 16/URE del
09.12.1987, come modificate dalla L.R. n. 5 del 15.032001 e con l’emissione del
Decreto Sindacale.
All’interno
delle fasce di rispetto di qualsiasi origine è inoltre ammessa la realizzazione
di parcheggi pubblici, di parchi pubblici, anche attrezzati, o di colture
arboree industriali.
Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti, ai sensi
dell’art.27della L.R.56/77 e per giustificati motivi di necessità possono
essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto
dell'energia, nonché le attrezzature di rete per l'erogazione di pubblici servizi.
Si devono inoltre applicare le seguenti distanze
1) Aree di rispetto da pozzi di captazione.
-
metri 200 da pozzi di captazione
d'acqua di acquedotti pubblici (salvo le deroghe concesse dall’ARPA).
All’interno di tale fascia è possibile costruire muretti di recinzione e muri
di sostegno.
2)
Sponde dei terreni e dei canali.
Per
tutti i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche nonché per
quelli appartenenti al demanio la distanza di rispetto minima dovrà in ogni
caso risultare di mt. 10,00 in accordo con il R.D. 25 luglio 1904 n. 583 con relativa
Circolare Presidente Giunta Regionale 8 ottobre 1998 n. 14/LAP/PET.
Sono
ammesse per fabbricati e manufatti distanze inferiori a mt. 10,00 dai
menzionati corsi d'acqua, esclusivamente entro i territori inclusi nella
perimetrazione di abitati difesi da adeguate opere di protezione e lungo i
corsi d’acqua non classificati come pubblici o demaniali (vedi tav. geologica
n°5)** ed a seguito di una approfondita relazione idraulica, come indicato
dalla già menzionata Circolare Presidente Giunta Regionale n. 14/LAP/PET con
riferimento al comma 4 dell'articolo 29 della L.R. 56/77.
E' fatto salvo,
comunque, il rispetto di quanto previsto all'art. 29 della legge L.R. 56/77, e
successive modifiche ed integrazioni.
** Disposizione fissata dal 4° comma dell’art. 2.4 delle
prescrizioni geologiche.
3) Infrastrutture di trasporto dell'energia elettrica
(DPCM 23/4/92).
Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti non sono
consentiti interventi di nuova edificazione, se non in relazione
all'ampliamento delle linee, né la coltivazione arborea, nonché del regolamento
di attuazione da redigersi ai sensi della Legge Regionale n° 19 del 03 Agosto
2004.
Tali fasce sono cosi definite:
-
mt.
6,00 o 8,00 per tensioni fino a 30 KV (mt. 6,00 per linee armate con traversa in
piano o cimello, mt. 8,00 per quelle armate con 3 mensole sfalsate);
-
mt.
15,00 per tensioni fino a 130 KV ;
-
mt.
20,00 per tensioni oltre 130 KV sino a 220 KV;
-
mt.
80,00 per tensioni oltre 200 KV.
4) Antenne per comunicazioni - televisive.
L’installazione e/o il potenziamento degli impianti che
creano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici come definiti dalla Legge
Quadro 22.02.2001 n. 36 “Protezione delle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici ed ogni struttura e/o attrezzatura a loro
connesse possono essere autorizzati nel rispetto delle disposizioni della L.R.
03.08.2004 n. 19, della “Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli
impianti radioelettrici” approvata con D.G.R. n. 16-757 del 05.09.2005 e nel
rispetto delle norme e prescrizioni del Regolamento Comunale redatto ai sensi
della suddetta direttiva regionale.
5) Aree di rispetto delle opere di presa dell'acquedotto e
degli impianti di depurazione acque reflue.
Le
aree di rispetto delle opere e degli impianti esistenti o da realizzare di cui
al presente articolo hanno profondità in coerenza con quanto indicato nelle
tavole di Piano pari a:
-
fascia
di rispetto per la profondità di mt. 200,00 per prese di captazione degli
acquedotti (pozzi o sorgenti o captazioni): valgono le norme previste all'art.
6 del DPR 236/88 e s.m. nonché la vigente normativa regionale di settore
(L.R. 61/2000 e D.P.R. 15/R 2006);
-
fascia di rispetto
per la profondità mt. 100,00 dagli impianti di depurazione o trattamento delle
acque reflue delle fognature pubbliche, rif. Deliberazione 4/2/1977 del Comitato dei
Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento (Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 21 febbraio 1977, n. 48,
Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b),
d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle
acque dall'inquinamento.
6) Ambiti sottoposti a vincolo autorizzativo.
A) Zone sottoposte a vincolo idrogeologico e boschivo.
Gli interventi da attuarsi nelle aree sottoposte a vincolo
idrogeologico sono sottoposti all'osservazione delle disposizioni di cui alla L.R. 45/1989 e
all'art. 30 della L.R. 56/1977 e s.m.i.
Mentre le aree boschive sono sottoposte all'art. 30, 5°
comma L.R. 56/’77 s.m.i.
B) Zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1089/39.
Oltre al rispetto delle prescrizioni riportate nelle presenti
norme tutti gli interventi sugli edifici vincolati ai sensi la Legge 01/06/1939
n°1089 sono sottoposti al preventivo nullaosta della Sopraintendenza
ai Beni Culturali e Architettonici del Piemonte.
C) Aree di tutela ambientale.
Sono
soggette a tutela ambientale di cui al D.Lgs. 28/10/99 n. 490, come modificato
dal D.Lgs 22 Gennaio 2004, n° 42 le seguenti categorie di beni:
1)
Acque
pubbliche: per una profondità di mt. 150 misurata a partire dall'argine o dalla
sponda.
2)
Boschi.
Le aree
boscate così come definite dall’articolo 2 del D. Lgs. n. 227/2001 sono
inedificabili.
Ai sensi del
D. Lgs. n. 42/2004, art. 142, lettera g) tutti i territori coperti da foreste o
da boschi ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a
vincolo di rimboschimento così come definiti dall’art. 2, commi 2 e 6 del D.
Lgs. 227/2001, sono sottoposti alle disposizioni della Parte Terza (Beni
paesaggistici) Titolo 1, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
3) Aree gravate da
usi civici.
Per
dette categorie di beni valgono le seguenti disposizioni
-
Sono
ammesse attività agro - silvopastorali nelle forme e nei suoli in attività
oltreché nelle aree recuperabili a tali attività.
-
L'apertura
di nuove cave e miniere può essere autorizzata previo studio di impatto
ambientale, facendo riferimento alla normativa regionale e nazionale del
settore.
-
Le
opere di regimazione dei corsi d'acqua dovranno essere eseguite con materiale
reperito in sito limitando l'impiego dei prefabbricati (ferro e cls) solo in
casi di insostituibilità.
-
E'
fatto divieto di apertura di nuove strade se non quelle indicate dal P.R.G.C.,
o previste in sede di PEC dal Piano di Sviluppo e quelle richieste dal Corpo
Forestale dello Stato con attenzione al ripristino dei luoghi. Nelle aree
gravate da usi civici è comunque fatto espresso divieto di effettuare
pavimentazioni con materiali asfaltici.
-
Gli
interventi edilizi sono limitati e dovranno essere eseguiti nel piú assoluto e
rigoroso rispetto delle
tipologie e con
l'impiego di materiali propri delle tradizioni locali. Sono ammessi materiali e
tecnologie diversificate nelle parti d'uso interne agli edifici.
4)
Tutte le aree di cui alla L.R. 3 aprile 1989,
n. 20 (tale rimando è riferito alla parte di territorio soggetta a vincolo ai
sensi dell’art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004).
Ogni ulteriore precisazione verrà dettata dalle prescrizioni di
intervento individuati dagli elaborati di indagine prodotti dal geologo in
ottemperanza a quanto disposto dalla piú volte citata circolare P.G.R. n.7/LAP
1996 (Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità
all'utilizzazione urbanistica e relazione geologico-tecnica di P.R.G.C. e di
variante) che si ritiene debbano essere assunti come parte integrante delle
prescrizioni normative.