ARTICOLO 37 bis - Opere di recinzione degli edifici e dei terreni.

 

In tutte le zone e/o aree individuate dal P.R.G.C. le opere di recinzione dovranno rispettare quanto definito dall’articolo 52 del R.E.C.

Per quanto riguarda le distanze valgono le seguenti norme:

-       potranno essere posizionate sui confini qualora gli stessi dividano due proprietà private e/o pubbliche senza interposizione di strade esistenti e/o in progetto;

-       dovranno essere realizzate osservando le distanze dal confine stradale stabilite dal “Nuovo Codice della strada” di cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e 26.4.1993, n. 147;

-       all’interno del centro abitato, definito ai sensi del D.P.R. 495/92 e s.m. (approvato con G.C. n. 94 del 30.11.2006), potranno essere realizzate:

.    sui fili di fabbricazione indicati da recinzioni già esistenti;

.    per le strade esistenti statali, provinciali, comunali e vicinali: ad una distanza minima mt. 3,00 dal ciglio bitumato.

Inoltre:

-    distanze in deroga: in casi particolari di preesistenza di recinzioni a distanza inferiore al minimo potranno essere concesse deroghe per giustificato motivo.

-    nelle zone collinari e lungo tali strade, le recinzioni potranno essere posizionate sui muri di sostegno del terreno.

-    nelle aree produttive le recinzioni potranno essere cieche ad esclusione del fronte strada.

-    nelle zone A e nelle zone agricole non sono consentite recinzioni prefabbricate.