ARTICOLO 37 bis - Opere di recinzione
degli edifici e dei terreni.
In tutte le zone e/o aree individuate dal P.R.G.C. le opere di recinzione
dovranno
rispettare quanto definito dall’articolo 52 del R.E.C.
Per quanto riguarda le distanze valgono le seguenti norme:
-
potranno essere posizionate sui confini qualora gli stessi dividano due proprietà private e/o
pubbliche senza interposizione di strade esistenti e/o in progetto;
-
dovranno essere realizzate osservando le
distanze dal confine stradale stabilite dal “Nuovo Codice della strada” di cui
al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e 26.4.1993, n. 147;
-
all’interno del centro abitato, definito
ai sensi del D.P.R. 495/92 e s.m. (approvato con G.C. n. 94 del 30.11.2006),
potranno essere realizzate:
. sui
fili di fabbricazione indicati da recinzioni già esistenti;
. per
le strade esistenti statali, provinciali, comunali e vicinali: ad una distanza
minima mt. 3,00 dal ciglio bitumato.
Inoltre:
- distanze in deroga: in casi particolari
di preesistenza di recinzioni a distanza inferiore al minimo potranno essere
concesse deroghe per giustificato motivo.
- nelle zone collinari e lungo tali strade, le
recinzioni potranno essere posizionate sui muri di sostegno del terreno.
- nelle aree produttive le recinzioni
potranno essere cieche ad esclusione del fronte strada.
- nelle zone A e nelle zone agricole non
sono consentite recinzioni prefabbricate.