ARTICOLO 4 - Opere di urbanizzazione primaria e
secondaria.
Ai fini della determinazione del contributo di cui
all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977 n° 10 e dell’art. 16 del
Testo Unico D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i., e dell'applicazione dei
provvedimenti espropriativi, di cui al D.P.R.
8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità”, modificato
dal D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, le opere
di urbanizzazione sono le seguenti:
4-1) OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA:
a)
opere
di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere
il terreno idoneo all'insediamento;
b) sistema viario
pedonale e veicolare, per il collegamento e per l'accesso agli edifici
residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio; sistemazione delle
intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non;
attrezzature per il traffico;
c)
opere
di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica;
d)
reti
ed impianti per lo smaltimento e depurazione dei rifiuti liquidi;
e)
sistema
di distribuzione dell'energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono;
f)
reti
ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera b).
4-2) OPERE DI
URBANIZZAZIONE SECONDARIA:
a)
asili
nido e scuole materne;
b)
scuole
dell'obbligo e attrezzature relative;
c)
scuole
secondarie superiori e attrezzature relative;
d)
edifici
per il culto;
e)
centri
sociali, civili, attrezzature pubbliche, culturali, sanitarie, annonarie,
sportive;
f)
giardini
parchi pubblici e spazi attrezzati per la sosta e lo svago.
4-3) OPERE DI
URBANIZZAZIONE INDOTTA:
a)
parcheggi
in superficie, in soprasuolo e sottosuolo, soprapassi e sottopassi pedonali e
b)
veicolari;
c)
impianti
di trasporto collettivo di interesse comunale ed intercomunale;
d)
mense plurianziendali a servizio di insediamenti
industriali o artigianali;
e)
impianti
tecnici di interesse comunale o sovracomunale;
f)
impianti
di smaltimento dei rifiuti solidi;
g)
sistemazione
a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi
e di sponde di fiumi e laghi;
h)
manufatti
occorrenti per arginature e terrazzamenti e opere di consolidamento del
terreno.