ARTICOLO 7 – Distanze (D; Dc; Ds)

 

Si rimanda all’Art. 16 del R.E.C.

 

 

7-1)             Distanze minime tra fabbricati:

 

Nelle zone degli insediamenti storico-ambientali non sono ammesse nuove costruzioni per cui le distanze minime possono variare solo in aumento in caso di demolizione di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.

In tutte le altre zone é prescritta la distanza minima tra pareti finestrate o parti di pareti finestrate, pari all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di mt. 10,00; questa norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata.

La distanza minima tra pareti non finestrate è pari a m. 5,00, fatti salvi i casi in cui è ammissibile la costruzione in aderenza.

 

 

 

7-2)   Distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade:

 

Nelle zone territoriali individuate dal Piano Regolatore Generale e successive Varianti, ad esclusione del centro storico le distanze minime tra i fabbricati tra i quali siano interposte zone destinate alla viabilità, con l'esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici e fatte salve maggiori prescrizioni disposte negli articoli successivi o sulle planimetrie del Piano Regolatore, debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale, della banchina di mt. 1,00 e maggiorate per lato di:

·         mt. 5,00 per strade di larghezza inferiore al mt. 7,00;

·         mt. 7.50 per strade di larghezza compresa fra mt. 7,00 e mt. 15,00;

·         mt. 10.00 per strade di larghezza superiore a m1 15,00.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze dovranno essere maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.