ARTICOLO 7 – Distanze (D; Dc; Ds)
Si rimanda all’Art. 16 del R.E.C.
7-1)
Distanze
minime tra fabbricati:
Nelle zone degli
insediamenti storico-ambientali non sono ammesse nuove costruzioni per cui le distanze minime possono
variare solo in aumento in caso di demolizione di costruzioni aggiuntive di
epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
In tutte le altre
zone é prescritta la distanza minima tra pareti finestrate o parti di pareti
finestrate, pari all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di
mt. 10,00; questa norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata.
La distanza minima tra pareti non
finestrate è pari a m. 5,00, fatti salvi i casi in cui è ammissibile la
costruzione in aderenza.
7-2)
Distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade:
Nelle zone territoriali individuate dal
Piano Regolatore Generale e successive Varianti, ad esclusione
del centro storico le distanze minime tra i fabbricati tra i quali siano
interposte zone destinate alla viabilità, con l'esclusione della viabilità a
fondo cieco al servizio dei singoli edifici e fatte salve maggiori prescrizioni
disposte negli articoli successivi o sulle planimetrie del Piano Regolatore,
debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale, della banchina di mt.
1,00 e maggiorate per lato di:
·
mt.
5,00 per strade di larghezza inferiore al mt. 7,00;
·
mt.
7.50 per strade di larghezza compresa fra mt. 7,00 e mt. 15,00;
·
mt.
10.00 per strade di larghezza superiore a m1 15,00.
Qualora le distanze tra fabbricati, come
sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze
dovranno essere maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente
all'altezza stessa.