ARTICOLO 17 - Caratteristiche e validità del Permesso di Costruire.
17-1) Rilascio del Permesso di Costruire (ex concessione edilizia e autorizzazione edilizia) (Art. 8 del R.E.C.)
Il permesso di costruire (ex concessione edilizia e autorizzazione edilizia) è rilasciato dall’Autorità comunale in forma scritta ed è redatto secondo il modello allegato al Regolamento Edilizio Comunale.
I permessi di costruire rilasciati, salvo diverse disposizioni di Legge, sono pubblicati per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune e sono annotati nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica.
I permessi di costruire, cosi come già le concessioni ed autorizzazioni edilizie, devono contenere:
a) il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande di concessione ed autorizzazione);
b) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dall’Autorità comunale, è allegato alla concessione e all'autorizzazione, della quale costituisce parte integrante;
c) l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso;
d) l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile è situato;
e) il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio;
f) il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti;
g) il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;
h) negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo di concessione;
i) negli atti di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di riscossione del contributo di concessione e la determinazione delle relative garanzie finanziarie;
j) negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui è riferita la motivazione di gratuità;
k) il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere;
l) le modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione;
m) i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;
n) le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;
o) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere;
p) le condizioni e le modalità esecutive imposte alla concessione o all'autorizzazione;
q) il riferimento alla convenzione o all'atto di obbligo, qualora il rilascio dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato al Regolamento Edilizio Comunale.
17-2) Diniego del permesso di costruire (Art. 9 del R.E.C.)
Il diniego del permesso di costruire, cosi come già della concessione edilizia è assunto dall’Autorità comunale previo parere obbligatorio non vincolante della Commissione Edilizia.
Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio del permesso di costruire.
Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente.
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, per quanto applicabili, anche per il diniego dell'autorizzazione edilizia.
17-3) Comunicazione dell'inizio dei lavori (Art. 10 del R.E.C.)
Il titolare del permesso di costruire deve comunicare con atto scritto all’Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre tre giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
La comunicazione è redatta secondo il modello allegato al Regolamento Edilizio Comunale e deve menzionare:
a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti;
b) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori.
Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare della concessione o dell'autorizzazione, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione.
Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.
Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l’Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.
17-4) Voltura del permesso di costruire (Art. 11 del R.E.C.)
Il trasferimento del permesso di costruire, cosi come già della concessione o dell'autorizzazione edilizia ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto all’Autorità comunale contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.
L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo alla concessione o all'autorizzazione.
La voltura del permesso di costruire è rilasciata entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza.
Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente comma, l’Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.
17-5) Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di abitabilità (Art. 12 del R.E.C.)
Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un'ulteriore permesso di costruire per le opere mancanti, il titolare del permesso di costruire cosi come già della concessione o dell'autorizzazione deve comunicare all’Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita.
Contestualmente o successivamente, il proprietario richiede all’Autorità comunale, se dovuto, il certificato di agibilità (ex abitabilità), con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.
La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di agibilità (ex abitabilità) sono redatte secondo i modelli allegati al Regolamento Edilizio Comunale.
Salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3, del Testo Unico del Decreto Legislativo 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., il permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
Il permesso di costruire, come disposto dall’articolo 11 comma 2, del Testo Unico del Decreto Legislativo 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa.
Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.