ARTICOLO 33 - Aree destinate ad attività agricole ( E ).

 

Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione e il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento, ed ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli. Nelle aree destinate ad attività agricole, sono ammesse esclusivamente le opere destinate alla residenza rurale e agrituristica, le attrezzature e le infrastrutture quali: stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli in funzione delle condizioni dei fondi degli imprenditori agricoli singoli o associati e devono essere inseriti in un piano di sviluppo aziendale. Nelle aree agricole di pertinenza e in proprietà dell’attività produttiva operante nell’area D3 di lavorazione prodotti del legno, è consentito depositare il legname accatastato senza mettere in opera manufatti edili di qualsiasi specie. Detto deposito di legname accatastato dovrà essere limitato e dovrà essere posizionato fuori dalla fascia di rispetto di mt. 10,00 prevista per l’adiacente area (D3) quando non crei pregiudizio alla sicurezza del traffico e non arrechi disturbo alla visuale dei veicoli in transito sulla S.P. n. 10. La posizione dell’accatastamento e la limitazione nel tempo dovranno, comunque, essere sottoposte al parere preventivo dell’Ufficio Tecnico Provinciale competente.

Il permesso di costruire per la edificazione delle residenze rurali è rilasciato ai soggetti di cui al 3° comma dell’art. 25 L.R. 56/77 e s.m.i., si richiamano inoltre le vigenti norme di settore.

La superficie coperta per la costruzione di attrezzature strettamente necessarie all’attività di aziende agricole, come stalle, silos, serre, magazzini, non può essere superiore ad un terzo dell'area ad esse strettamente asservita del lotto.

Gli altri indici sono:

-          altezza massima                             = mt. 7,50 e 2 piani fuori terra

-          distanze dai fabbricati                   = come da articolo 7 delle presenti norme

-          distanze dalle strade                    = secondo indicazione del Nuovo Cod. della Strada. Per il tratto della strada vicinale Bastianetto, come evidenziato sulle Tav. 6/VP14 (scala 1:2.000) e Tav. 3.1/VP14 (scala 1:5.000) di Variante Parziale n. 14, ricompreso dalle Case Stefanino (Foglio 12 mappale 615) sino al termine (senza sbocco) la distanza per le costruzioni dal confine stradale è fissata in mt. 5,00. Detta fascia di rispetto di mt. 5,00 non è più vigente quando interferisce con la fascia di rispetto vigente della strada Comunale del Campetto pari a mt. 20,00. Per il tratto di strada vicinale Fosso Crosa, come evidenziato sulla Tav. 3-1/VP15 – Stralcio planimetrico (scala 1:5.000) di Variante Parziale n. 15 dalla Borgata Balla al confine con il Comune di Montà la distanza delle costruzioni dal confine stradale è fissata pari o superiore a mt. 5,00.

-          gli allevamenti di bestiame si distinguono : 1) allevamenti aziendali; 2) allevamenti industriali o intensivi.

1) Gli allevamenti aziendali sono quelli che a norma della vigente legislazione in materia di inquinamento presentano un carico di peso vivo/Ha inferiore o pari a 40 ql.; tutto il terreno necessario deve essere di proprietà dei richiedenti o in uso per contratti di affitto registrati ed essere ubicato sul territorio comunale.

Gli allevamenti aziendali sopra definiti vengono così normati:

a)    per bovini allevati in modo tradizionale:

-    distanza da fabbricati abitativi non appartenenti alla stessa azienda: mt 80 ridotti a mt. 50 con l’accordo del proprietario del fabbricato abitativo purchè le concimaie vengano localizzate, rispetto al fabbricato abitativo, dalla parte opposta;

-       distanza dall'abitazione del conduttore: mt 25;

-       distanza dall’ambito delle aree residenziali, dagli spazi pubblici esistenti o in progetto e delle aree produttive: mt. 150;

-          quelli sino a tre capi allevati costituiscono allevamento familiare e sono regolamentati per le distanze dal Regolamento di Polizia rurale.

b)    per suini:

-    distanza da aree residenziali, da spazi pubblici e da aree produttive: mt 500;

-    distanza da fabbricati abitativi non appartenenti alla stessa azienda: mt 500;

-    distanza dall'abitazione del conduttore: mt 25.

c)    per ovini, equini, avicoli (anatre comprese) e conigli:

-    distanza da aree residenziali da spazi pubblici e da aree produttive: mt 500;

-    distanza da fabbricati abitativi non appartenenti alla stessa azienda: mt 500;

-    distanza dall'abitazione del conduttore: mt 25.

2) Gli allevamenti industriali o intensivi sono quelli che a norma della vigente legislazione in materia di inquinamento presentano un carico di peso vivo/Ha superiore ai 40 ql.

Gli allevamenti industriali sopra definiti non potranno essere autorizzati sul territorio comunale. Quelli esistenti non potranno più ampliarsi e dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

-      dotarsi entro 6 mesi dall’adozione della presente Variante di fossi a tenuta stagna con capacità volumetrica adeguata al contenimento dei liquami di scarico per gg. 60 con svuotamento degli stessi tramite prelievo e trasporto negli impianti consortili per lo smaltimento e la depurazione dei liquami animali, a livello provinciale autorizzati dalla Regione Piemonte;

-      in alternativa di cui al punto a), dotarsi di impianto singolo di depurazione e di smaltimento di liquami di provenienza animale del tipo a depurazione biologica con sistema aerobico e a fanghi attivi; in modo che il grado di depurazione sia conforme alle vigenti disposizioni di legge e più precisamente ai parametri della Tab. A, di cui alla Legge n. 319 del 10.5.1976 e s.m.i.;

Le norme per i nuovi allevamenti di cui ai punti 1) e 2) si applicano anche negli annucleamenti rurali di cui al successivo articolo.

Gli allevamenti esistenti non possono ampliarsi se non rispettano i limiti di distanza riportati in precedenza.

Ai fini della tutela delle attività agricole di allevamento, i nuovi lotti edificabili o nuovi fabbricati abitativi (esclusi quelli in proprietà della stessa azienda agricola) devono distare non meno di mt. 80 dagli allevamenti esistenti e funzionanti con almeno 10  capi bovini e/o 20 capi ovini. Detta distanza può essere ridotta a mt. 45 con l’assenso del proprietario – conduttore dell’allevamento. Per nuovi lotti si intendono quelli non previsti nella Variante Strutturale n. 2 vigente con D.G.R. n. 114-9438 del 01.08.2008 e non previsti nelle Varianti Parziali vigenti ai sensi L.R. 41/97 precedentemente alla Variante Parziale n. 8.

-          l'altezza massima delle attrezzature non può essere superiore a mt. 8.

Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda:

a)      il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola;

b)      le classi di colture in atto e in progetto documentate a norma del presente articolo;

c)      il vincolo del trasferimento di cubatura;

d)     le sanzioni relative al mancato rispetto dell’atto di impegno.

L'atto è trascritto a cura dell'Amministrazione Comunale e a spese del concessionario su registri della proprietà immobiliare.

Non sono soggetti all'obbligo della trascrizione di cui ai due commi precedenti gli interventi previsti dalle lettere d), e), f) dell'articolo 9 della Legge Regionale 28 Gennaio 1977, n° 10.

E' consentito il mutamento di destinazione d'uso, previa domanda e con il pagamento degli oneri relativi, nei casi di morte, di invalidità e di cessazione per cause di forza maggiore, accertate dalla Commissione Comunale per l'agricoltura di cui alla L.R. 12 ottobre 1978 n° 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei casi di cui al comma precedente non costituisce mutamento di destinazione la prosecuzione senza opere edilizie dell'utilizzazione dell'abitazione da parte del concessionario, suoi eredi o familiari, i quali, conseguentemente non hanno l'obbligo di richiedere alcun permesso.

Il mutamento di destinazione d’uso delle attrezzature potrà essere consentito esclusivamente qualora compatibile con la zona agricola e con il sistema infrastrutturale locale, e comunque accertato dalla Commissione Edilizia Comunale ai sensi dell’art. 3 del R.E.C. e della L.R. 12 ottobre 1978 n° 63.

Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali nelle zone agricole non possono superare i seguenti limiti:

a)      terreni a colture protette in serre fisse: mc. 0.06 per mq.;

b)      terreni a colture orticole o floricole specializzate : mc. 0.05 per mq.;

c)      terreni a colture legnose specializzate :mc. 0.03 per mq.;

d)     terreni a seminativo e a prato : mc. 0.02 per mq.;

e)      terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole; mc. 0.01 per mq. in misura non superiore a 5 ettari per azienda;

f)       terreni a pascolo e prato - pascolo di aziende silvo - pastorali : mc. 0.001 per mq, per abitazioni non superiori a 500 mc. per ogni azienda.

In ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell'azienda non devono nel complesso superare un volume di 1500 mc..

Entro i limiti stabiliti dal comma precedente sono consentiti gli interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 2 della L.R. 31 luglio 1984 n° 35. (Ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici rurali da destinare ad alloggi agrituristici)

Il volume edificabile per le abitazioni rurali è computato per ogni azienda agricola, al netto dei terreni classificati catastalmente come incolti e al lordo degli edifici esistenti. Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture di cui al 2° comma del presente articolo. E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui, e/o ricadenti in altri Comuni limitrofi, entro la distanza dal centro aziendale non superiore a mt. 1500 dal centro aziendale. Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso, nell'ambito di aree a destinazione agricola, l'accorpamento dei volumi sull'area di un solo Comune, a condizione che l'edificio per residenza rurale non superi i 1000 mc.

Per gli edifici destinati alla residenza non rurale e/o sue pertinenze, esistenti in aree agricole alla data di adozione del P.R.G. non sono ammessi aumenti della volumetria esistente. Sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia come descritti dall’Art. 32 lettera A) dalle presenti norme, nonché mutamento di destinazione d’uso per l’insediamento di attività commerciali al dettaglio e artigianali compresi uffici privati e/o direzionali. Gli interventi sono ammessi a titolo oneroso.

Per la residenza extra agricola appositamente evidenziata sulla tavola 9/VP7 “Frazione Valunga” è consentito l’apporto di cubatura “una tantum” di 210 mc., tale ampliamento dovrà avvenire sul lato opposto a quello dell’infrastruttura viaria; dovrà inoltre essere rispettato quanto previsto dalla L.R. 61/2000 e dal D.P.R. 115/R 2006 circa le fasce di rispetto dai pozzi di captazione dell’acquedotto.

Gli edifici rurali abbandonati e non più necessari alle aziende agricole potranno essere riutilizzati, con gli interventi di cui al precedente comma e/o secondo i disposti della Legge Regionale 29 Aprile 2003, n° 9 (Recupero fondi rustici). In questo caso il cambiamento di destinazione e gli interventi conseguenti sono ammessi a titolo oneroso previa urbanizzazione del sito.

La destinazione agrituristica é ammessa in tutte le zone agricole e negli annucleamenti rurali.

Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto sia per i fondi di proprietà sia quelli in affitto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di permesso di costruire, senza che costituiscano variante al Piano Regolatore.

Il trasferimento della cubatura edilizia ai fini edificatori ai sensi del presente articolo, deve risultare da apposito atto di vincolo, trascritto nei registri della proprietà immobiliare. Non sono ammessi trasferimenti di cubatura tra aziende diverse. Tutte le aree la cui cubatura é stata utilizzata ai fini edificatori sono destinate a "non aedificandi" e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.

In assenza di azienda agricola configurabile come attività ai sensi dell’Art. 2135 del Codice Civile possono essere rilasciati i permessi di costruire ai proprietari dei fondi e a chi ne abbia titolo,  per l’edificazione di fabbricati ad uso deposito attrezzi agricoli necessari alla conduzione del fondo anche a non imprenditori a titolo principale e/o non coltivatori diretti.

I suddetti fabbricati dovranno avere una superficie coperta inferiore o uguale a 100 mq. ed un solo piano fuori terra per un’altezza massima non superiore a mt. 2,80 (il piano seminterrato costituisce p.f.t.) e dovranno essere giustificati dalla presenza di una superficie da coltivare di dimensione non inferiore a 1.000 mq.; non dovranno risultare posizionati in zone panoramiche e in prossimità delle aree perimetrate e dovranno avere un numero limitato di aperture; dovranno inoltre essere rifiniti all’esterno in intonaco rustico a tinte tradizionali o in pietra locale a vista e, tegole curve piemontesi (coppi) in copertura.

Nell’area appositamente evidenziata sulle tavole 7A “Capoluogo” e 11A “Centro Storico” è ammessa la realizzazione di basso fabbricato di superficie massima pari a 60 mq. destinato ad autorimessa di pertinenza dell’adiacente abitazione. Dovrà essere rispettata la distanza minima di m. 5 dalla strada Comunale. Trattandosi di intervento agricolo localizzato in aderenza al centro storico si prescrive il ricorso ad altezze, forme, materiali e colori compatibili con le particolari esigenze di tutela paesaggistico – ambientale.

Nel lotto edificabile con apporto di cubatura individuato in b.ta Brezzi, appositamente evidenziato, a suo tempo, dalla Variante Generale n. 2 sulla tavola 10A “Fraz S. Michele e località Gallarato” (1:2.000), ora, evidenziato sulla Tav. 10/VP16 di Variante Parziale n. 16, ridotto alla superficie fondiaria di mq. 800, è ammesso l’intervento diretto di nuova costruzione per la realizzazione di una unità residenziali di cubatura massima complessiva pari a mc. 500. Dovranno essere rispettati i parametri di altezza massima e distanze fissati dal presente articolo, superficie coperta massima pari a 1/3 della superficie del lotto.

Nelle aree agricole di rispetto appositamente individuate sulla tavola 8A “Frazione Valle di Lunghi” è vietata la nuova edificazione ed è imposto il mantenimento dell’ambiente naturale esistente.

In esse è ammesso unicamente lo svolgimento dell’attività produttiva agricola o silvo-pastorale.

Nell’ambito di area agricola speciale “ES” appositamente evidenziato in località Case Marck sulla tavola 5A/VP9 “Frazione S. Lorenzo” è consentita la realizzazione di strutture accoglienza animali per canile/rifugio sanitario, mediante intervento di ristrutturazione, ampliamento e/o nuova costruzione per la struttura propria di accoglienza cani, strutture di deposito, locali di ambulatorio veterinario, locali magazzino prodotti, locali di toelettatura, di preparazione cibi, uffici e servizi connessi all’attività e strutture di pensione per cani. Per il fabbricato rurale abbandonato da recuperare (parzialmente crollato), esistente nell’area “ES”, è ammesso il recupero sia a fini residenziali e sia per le destinazioni d’uso sopra elencate, con intervento diretto di ristrutturazione edilizia dell’intera volumetria (compresa quella preesistente al crollo) da accertare mediante apposita perizia asseverata; è ammesso inoltre l’ampliamento del 20% della volumetria preesistente. Non sono ammesse demolizioni e ricostruzioni. Il recupero ed ampliamento del predetto fabbricato nonché ogni nuova costruzione dovranno avvenire ricorrendo a tipologie, forme, colori e materiali che consentano il corretto inserimento dell’edificio nel contesto rurale. L’intervento può inoltre prevedere aree sistemate all’aperto per dimostrazione agilità, mostra canina, attività di addestramento, aree a verde privato ed a parcheggio privato funzionale. I parametri edilizi ed urbanistici da rispettare sono quelli propri del presente articolo ad eccezione della distanza della strada vicinale definita in mt. 7,00.

Per il fabbricato di residenza extra – agricola ed il relativo fabbricato pertinenziale ubicati in Borgata Balla al Foglio Catastale n. 4 particelle 291 e 659 di proprietà Roero Valentina, appositamente individuati sulla Tav. 3-1/VP15 “Progetto – Stralcio planimetrico (1:5.000)” di Variante Parziale n. 15, è consentito (a causa sia delle loro condizioni obsolete e precarie per inderogabili motivi statici e sia per la tutela della pubblica incolumità per gli utenti della pubblica via, detta Strada vicinale ad uso pubblico Fosso Croso) la demolizione e successiva ricostruzione sui siti immediatamente confinanti contraddistinti a catasto al Foglio n. 4 particelle 424, 357, 397, 289, 314 e 395 ad una distanza di m. 5,00 dal confine della strada Fosso Croso. L’intervento dovrà prevedere la ricostruzione della volumetria complessiva esistente del fabbricato principale oltre un aumento di nuova maggior cubatura residenziale di mc. 200, e la ricostruzione delle volumetrie esistenti della pertinenza uso ex deposito e fienile agricolo che potrà essere ricostruita in aderenza o anche staccata dal fabbricato principale. Dovranno essere rispettati i parametri di altezza massima e di distanza dai confini e dai fabbricati fissati dal presente articolo e il rapporto di copertura 1/3 sul lotto. Inoltre si dovrà impiegare materiali esterni e tipologie architettoniche dell’edilizia tradizionale agricola ai sensi dell’Art. 32 del Regolamento Edilizio Comunale e si dovrà riqualificare ambientalmente l’area del sito d’impianto preesistente mediante la realizzazione di vialetti pedonali o terrazzamenti inverditi con l’eventuale ausilio di opere di ingegneria naturalistica.

Devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie di settore dettate dall’A.S.L. locale; la rumorosità non dovrà essere superiore alla classe acustica III fissata dal Piano Acustico Comunale.

La porzione ricadente nella classe IIIA2 riportata sulla tavola 3-2/VP9 “Carta dei vincoli” è inedificabile, inoltre per ogni intervento dovrà essere verificata l’appartenenza alle classi di edificabilità e conseguentemente dovranno essere rispettate le relative prescrizioni contenute nel successivo articolo 44.

Per ogni intervento di trasformazione edilizia da attuarsi nelle presenti aree agricole dovranno essere applicate le disposizioni ed indicazioni seguenti:

a)    Dal parere ASL CN2 sulla valutazione ambientale della Variante Parziale n. 14:

-    accertare l’esistenza o meno di ricadute igienico-sanitarie sulle residenze provenienti dai trattamenti antiparassitari delle coltivazioni agricole ove esistenti in adiacenza;

b)    Dal parere Ufficio Acque della Provincia sulla valutazione ambientale della Variante Parziale n. 14:

-    accertare la compatibilità degli interventi con il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po, con il Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte e con il P.A.I.

-    garantire il rispetto degli standards di impianti di fonte rinnovabile ai sensi D.Lgs. 387/03, il rispetto della non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile e della non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;

-    acquisire la Concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 20.07.2003, n. 10/R e s.m.i., in funzione della destinazione d’uso della risorsa, qualora siano previsti nuovi prelievi;

-    accertare che l’approvazione delle varianti di destinazione d’uso del suolo non determini l’attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione;

c)    Dal parere ARPA sulla valutazione ambientale della Variante Parziale n. 14:

-    Negli interventi edilizi di nuova costruzione o adattamento di quelli già esistenti si dovranno prevedere accorgimenti e misure finalizzati alla minimizzazione dei consumi di energia ed all’uso di fonti energetiche rinnovabili, ai sensi della D.G.R. del 04.08.2009, che ha approvato provvedimenti attuativi della legge 28 maggio 2007 n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia) relativi, fra l’altra alla certificazione energetica degli edifici, all’installazione di impianti solari termici, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e serre solari, sia in edifici di nuova costruzione, sia in edifici esistenti in caso di ristrutturazione o inserimento di impianto termico.

-    Tutti gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento degli edifici che verranno realizzati dovranno garantire almeno i livelli di prestazione minimi stabiliti dal D. Lgs. 192/05, come modificato dal D. Lgs. 311/06, dalla Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007 e dalla D.C.R. 98-1247 dell’11.01.2007.

-    Dovrà essere previsto l’allaccio alla pubblica fognatura.

-    In merito ai rifiuti urbani dovrà essere verificata la coerenza con i criteri definiti dalla D.G.R. n. 32-13426 del 01.03.2010 concernente i “Criteri tecnici regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani”.

-    Per le finalità di risparmio idrico (art. 146 comma 2 D. lgs. 152/06 e art. 42 c. 6 del P.T.A.) si suggerisce, in aggiunta al riutilizzo delle acque meteoriche, siano utilizzate per tutti gli usi compatibili, acque prelevate al di fuori del pubblico servizio di acquedotto.

-    Dovrà essere evitato il processo di degrado  del suolo: erosione, contaminazione, perdita di fertilità, impermeabilizzazione, compattazione, diminuzione della biodiversità e diminuzione della materia organica.

-    Dovrà essere ridotta al minimo l’impermeabilizzazione delle superfici scolanti adottando pavimentazioni permeabili, particolarmente indicate in cortili, marciapiedi, parcheggi, prevedendo l’uso di manto bituminoso solo nei luoghi di maggior frequenza di passaggio.

-    Dovrà essere garantita una buona integrazione degli interventi edilizi con gli elementi del contesto paesaggistico in cui si collocano e mitigare gli impatti visivi sul paesaggio realizzando fasce di mitigazione paesaggistica (fasce verdi – siepi). Valgono le linee guida adottate con D.G.R. n. 30-13616 del 22 Marzo 2010 “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia” e gli “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale”.

-    Dovrà essere ridotto al minimo il potenziale impatto causato sull’avifauna rispetto alla realizzazione di edifici con facciate con ampie superfici vetrate trasparenti o riflettenti, modalità costruttiva che risulta essere un’importante causa di mortalità sull’avifauna. Sono perciò vietate le ampie superfici vetrate rispettando l’Art. 32 del R.E.C. vigente.

-    Dovrà essere garantita la funzionalità e la salvaguardia di canali e opere di presa al fine di evitare di compromettere l’irrigabilità dei terreni fertili agricoli e gli interventi edilizi non devono occupare aree boscate o aree vitate al fine di non mutarne le caratteristiche fisionomiche ed ecosistemiche.

Per l’intervento di trasformazione edilizia oggetto di Variante Parziale n. 15 e di Variante Parziale n. 16 dovranno essere applicate le disposizioni e le indicazioni dell’ASL CN2, della Provincia e dell’ARPA Piemonte di cui al precedente comma, lett. a) b) e c). Per ogni intervento, inoltre, dovranno essere applicate le disposizioni e le indicazioni dell’Ufficio Acque Provinciale, dell’ARPA e dell’ASL – CN2 aggiuntive ed integrative di cui alla Variante Parziale n. 16 seguenti:

-          non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;

-          impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell’art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e s.m.i.;

-          specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell’acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;

-          il 20% per ogni tipo di attività dell’area di ciascun intervento edilizio di nuova costruzione sia destinato a superfici permeabili e drenanti (rapporto di permeabilità);

-          la realizzazione di quinte arboreo-arbustive dovrà essere rigorosamente prevista in caso di nuovi edifici che si interfacciano con ambiti agricoli integri;

-          per le aree a verde si chiede di prediligere la scelta di specie autoctone arbustive ed arboree a chioma ampia e crescita veloce escludendo specie esotiche o di esclusivo valore ornamentale;

-          per le fasi di cantiere, si richiede di adottare tutte le precauzioni possibili per non trasferire in loco terreni di riporto / suolo fertile contenenti semi o propaguli vegetativi di specie alloctone invasive oltre a controllare il possibile sviluppo delle stesse tramite l’inerbimento in tempi rapidi dei cumuli di terra accantonati attraverso la semina di miscugli di specie erbacee autoctone e compatibili con la stazione;

-          per il contenimento dell’inquinamento luminoso dovranno essere previsti: l’utilizzo di led per l’illuminazione delle aree e dei percorsi di accesso ai nuovi edifici, la limitazione della dispersione di flusso luminoso mediante l’utilizzo di lampade per l’illuminazione pubblica ad alta efficienza, la regolamentazione degli orari di accensione dell’illuminazione decorativa e l’applicazione di regolatori di flusso luminoso.

-     Inoltre, in ossequio al parere ASL-CN2 sulla Variante Parziale n. 16, valgono, ancoro, le seguenti indicazioni:  “In sede di istanza di permesso di costruire dovrà essere verificata la sostenibilità degli interventi edificatori in rapporto alla potenzialità dei sistemi locali di raccolta e smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque reflue e approvvigionamento idrico ed il progettista dovrà asseverare il rispetto delle norme igienico edilizie vigenti”.